Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9394 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8023/2011 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO FUSILLO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

TRIVELLINI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1179/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/12/2010 R.G.N. 1308/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato MATTEO FUSILLO;

udito l’Avvocato RAFFAELE TRIVELLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 13.12.2010, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione del Tribunale di Alessandria, che – previo accertamento della risoluzione della ricongiunzione dei periodi assicurativi richiesta da B.D. – aveva condannato la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali a restituire alla di lui vedova M.M. le differenze tra quanto pagato a titolo di ricongiunzione e quanto erogato al de cuius a titolo di pensione di anzianità, dichiarando altresì la Cassa tenuta a restituire all’INPS i contributi precedentemente oggetto di ricongiunzione e a corrispondere alla vedova la pensione indiretta liquidata secondo i contributi versati alla Cassa medesima.

Contro questa statuizione ricorre la Cassa di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, deducendo tre motivi di censura. M.M. ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 45 del 1990, art. 2 e della L. n. 388 del 2000, art. 71, per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda di ricongiunzione dei contributi versati presso enti differenti fosse revocabile.

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. n. 57 del 2003, art. 3 e del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 3, anche in combinato disposto con la L. n. 414 del 1991, art. 23, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di un diritto dell’assicurato alla restituzione di quanto versato a titolo di oneri di ricongiunzione.

Con il terzo motivo, infine, la Cassa ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.M. n. 57 del 2003, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 3, anche in combinato disposto con la L. n. 414 del 1991, art. 23, per avere la Corte di merito dichiarato essa Cassa tenuta a restituire i contributi all’INPS, nonostante che le disposizioni citate non lo consentissero.

Preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.

Come premesso supra, in narrativa, la sentenza di prime cure, accogliendo la domanda introduttiva del giudizio, ha dichiarato tenuta la Cassa ricorrente a restituire all’INPS i contributi che avevano formato oggetto della precedente richiesta di ricongiunzione del dante causa dell’odierna intimata.

Non risulta, però, che l’INPS sia mai stato chiamato in giudizio. E poichè è insito nella logica del meccanismo delineato dal D.M. n. 57 del 2003, art. 3, che le controversie concernenti il recesso dalla ricongiunzione da parte dell’assicurato che sia titolare di più periodi assicurativi presso enti diversi che consentano l’accesso alla totalizzazione debbano svolgersi nei confronti di tutti i soggetti che sono parti del rapporto, implicando di necessità la fondatezza della domanda di recesso la ricostituzione con efficacia ex tunc della posizione previdenziale presso l’ente di provenienza (a tanto appunto era preordinata la domanda di restituzione all’INPS dei contributi che avevano formato oggetto della precedente richiesta di ricongiunzione), non può che dichiararsi la nullità dell’intero giudizio: l’art. 101 c.p.c., comma 1, stabilisce infatti che il giudice non può pronunciare su di una domanda rispetto alla quale la parte, nei cui confronti tale domanda è proposta, non è stata regolarmente citata e non è comparsa, ed è evidente che, nel caso di specie, l’esigenza di concretizzazione dell’ordinamento postulata dalla domanda è stata fatta valere anche nei confronti dell’INPS, che doveva pertanto sin dall’inizio esser parte del giudizio onde evitare che la sentenza risultasse inutiliter data.

Vale semmai la pena di aggiungere che la suesposta conclusione non impinge contro il principio di diritto già fissato da questa Corte, secondo cui, in controversia concernente il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa-previdenziale con il computo dei contributi da trasferirsi dall’INPDAP all’INPS e relativa condanna dell’INPS al pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi, non sussiste una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, nè ricorre un litisconsorzio necessario, di talchè la decisione può conseguire il proprio scopo anche se non resa nei confronti dell’INPDAP (Cass. n. 8788 del 2007): è infatti evidente che, in quel caso, l’INPDAP si atteggia solo quale soggetto-mezzo per il mero trasferimento dei contributi previdenziali, giusta la natura strutturalmente bilaterale del negozio pubblicistico di ricongiunzione (così Cass. n. 13987 del 1999), mentre in questo caso l’INPS è tenuto, ricorrendone i presupposti, a riceversi i contributi già oggetto di ricongiunzione al fine di ricostituire una posizione previdenziale idonea a consentire all’assicurato l’accesso alla totalizzazione dei contributi e, in definitiva, alla prestazione previdenziale corrispondente, ed è costante orientamento di questa Corte il principio secondo cui il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto,che ne sia partecipe, onde non privare la decisione, dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta, indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sè solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto un sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (cfr. in tal senso Cass. n. 11626 del 1992, richiamata proprio da Cass. n. 8788 del 2007, cit.).

Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008), derivandone la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse al Tribunale di Alessandria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al primo giudice affinchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, nonchè sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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