Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9394 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5962/2015 proposto da:

P.A., PA.AN. e D.C.M.A.,

rappresentate e difese dagli Avvocati BENEDETTO GRAZIOSI e GIACOMO

GRAZIOSI, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del Dott.

Alfredo Placidi in ROMA, VIA COSSERIA 2;

– ricorrenti –

contro

D.C.M.P., rappresentata e difesa dall’Avvocato UMBERTO

DI PILLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Umberto Cassano in ROMA, VIA E. D’ONOFRIO 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 803/2014 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 16/07/2014;

letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 28.3.1946 i fratelli D.C.G., A. e B. sottoscrivevano un atto con cui dividevano i beni (alcuni terreni e piccoli fabbricati) del lascito paterno: nell’atto si prevedeva che il fabbricato di un solo vano ad uso stalla sarebbe stato di A., la casa di abitazione di G. e la stalla/pagliaio di B.. Da quel momento, secondo la ricostruzione di D.C.B., l’unico che si era occupato del compendio ereditario sarebbe stato il medesimo, il quale si sarebbe comportato da proprietario esclusivo di tutti i beni. Ritenendo di avere usucapito i beni ereditari, questi nel 1996 ne donava una parte alle nipoti ex filia Pa.An. e A. e tra i beni donati c’era la casa. Nell’atto di donazione si specificava che i beni oggetto di trasferimento appartenevano in proprietà esclusiva a D.C.B., alcuni in quanto attribuitigli dall’atto di divisione e altri (come la casa) per usucapione maturata anteriormente al 1972.

Nel 2002 D.C.M.P., figlia di A., citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara D.C.B. e le sorelle PA.AN. ed A., rivendicando propri diritti sui beni oggetto della donazione. L’attrice chiedeva di dichiarare nulla la donazione del 1996, in quanto D.C.B. non aveva maturata l’usucapione sui beni donati alle nipoti; al contrario, l’asse ereditario del defunto D.C.D., sarebbe rimasto in comunione tra i fratelli B., A. e G. e si sarebbe trasmesso pro quota anche all’attrice, in quanto figlia e coerede di A..

Si costituivano in giudizio D.C.B. e le sorelle P. deducendo la piena validità della donazione e formulando, in via di eccezione riconvenzionale, una domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione estesa non solo al periodo anteriore al 1972, ma anche ai 25 anni successivi.

Istruita la causa documentalmente e con prove testimoniali, con sentenza n. 1462/2007, il Tribunale di Pescara dichiarava parzialmente nullo l’atto di donazione, in quanto l’atto del 1946 non costituiva valida divisione, mentre i beni asseritamente usucapiti non potevano essere oggetto di donazione, in difetto di verifica giudiziale.

Avverso detta sentenza proponevano appello D.C.B. (cui nel corso del giudizio succedevano le eredi D.G.L. e D.C.M.A.), P.A. e An., per la riforma della sentenza con rigetto della domanda di nullità della donazione.

Si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale limitatamente alla liquidazione delle spese processuali.

Con sentenza n. 803/2014, depositata in data 16.7.2014, la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite del grado di appello.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione le sorelle P. e D.C.M.A. (in proprio e quale coerede del defunto D.C.B. e dell’altra coerede defunta D.G.L.), sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; resiste D.C.M.P. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano “Ex art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione e falsa applicazione degli artt. 1158,832 e 771 c.c.”, in quanto la sentenza di primo grado (richiamando Cass. n. 6489 del 1998) aveva dichiarato la nullità della donazione assumendo che i beni oggetto del contratto non potevano dirsi di proprietà del donante in assenza di verifica giudiziale relativa all’avvenuta usucapione. Le odierne ricorrenti avevano, viceversa, osservato che l’indirizzo seguito dal Tribunale era stato smentito dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale non è nullo il contratto di compravendita con cui si trasferisce il diritto di proprietà di un immobile su cui il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione, anche in difetto di verifica giudiziale (Cass. n. 2485 del 2007). Ciò nonostante, la sentenza di appello riteneva che tale successivo indirizzo sarebbe applicabile alla sola compravendita di beni usucapiti e non al trasferimento del bene per donazione. Le ricorrenti richiamano altresì la recente Cass. n. 9896 del 2014, la quale ha ribadito che sia orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell’art. 1158 c.c., il diritto di proprietà degli immobili si acquista in virtù del possesso continuato per vent’anni, senza ulteriori condizioni: sicchè il proprietario potrà legittimamente disporre del bene, indipendentemente dall’esistenza di una pronuncia di accertamento dell’intervenuta usucapione, essendo gli eventuali negozi dispositivi posti in essere al termine del periodo prescritto, atti provenienti a domino. La donazione sarebbe nulla solo ove venga accertato, in sede giudiziale, che l’usucapione non sia maturata e che i beni donati siano ancora appartenenti ad altri.

1.2. – Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono “Ex art. 360 c.p.c., n. 4: (l’)omissione di motivazione, sub specie di “motivazione omessa o apparente” in violazione dell’art. 132 c.p.c.”, osservando che la decisione impugnata non spiega le ragioni per le quali il bene usucapito potrebbe essere validamente venduto, ma non donato. La sentenza si limita a rinviare in bianco a due precedenti giurisprudenziali, del tutto privi di attinenza al problema in questione.

1.3. – Con il terzo motivo, le ricorrenti eccepiscono “Ex art. 360 c.p.c., n. 5: (l’)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La sentenza sarebbe illegittima in quanto ha omesso di esaminare la circostanza, dedotta in atti e risultante dall’istruttoria, che D.C.B., tra il 1974 e il 1976, aveva eseguito sull’edificio comune un intervento di radicale trasformazione e sopraelevazione, con propri mezzi e materiali e con titoli autorizzatori a proprio nome, circostanza decisiva perchè idonea a fondare un possesso esclusivo ai fini dell’usucapione.

1.4. – Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano “Ex art. 360 c.p.c., n. 4: (l’)omissione di motivazione, sub specie di “motivazione omessa o apparente”, in violazione dell’art. 132 c.p.c.”. Le ricorrenti richiedono la cassazione della sentenza impugnata là dove afferma che le opere eseguite da D.C.B. sul fabbricato comune nel 1974/1976, vadano qualificate come mere manutenzioni e ristrutturazioni, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali sia giunta a tale conclusione, con un apodittico rinvio alle “emergenze della documentazione prodotta”.

2. – Come rilevato anche dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica l’esame del terzo e del quarto motivo (riguardanti la parte di sentenza impugnata che ha ritenuto non provato il possesso utile alla usucapione dei beni de quibus in capo al dante causa delle ricorrenti) deve precedere quello dei primi due motivi (concernenti la dedotta violazione degli artt. 1158,832 e 771 c.c.), proposti in riferimento alla questione se la donazione di beni usucapiti, senza il previo accertamento giudiziale dell’avvenuto acquisto della proprietà, sia nulla come ritenuto dalla Corte di merito, che avrebbe applicato, erroneamente una giurisprudenza da ritenere superata).

3. – Per ragioni di connessione il terzo ed il quarto motivo vanno congiuntamente trattati.

3.1. – Essi non sono fondati.

3.1.1. – Nel merito, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi in materia di accertamento della sussistenza dei presupposti del possesso ad usucapionem in capo al compossessore.

Secondo tali principi, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus (Cass. n. 975 del 2000); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto dominicale sia già di per sè indicativo dell’intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall’animus possidendi, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell’usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l’acquisto del diritto di proprietà (Cass. n. 9325 del 2011).

Ciò tanto più, allorquando si tratti della volontà del coerede in comunione di possedere il bene in via esclusiva uti dominus. Infatti, tale volontà deve estrinsecarsi nel godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, ossia in un’attività apertamente contrastante con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invoca l’avvenuta usucapione del bene. La giurisprudenza è costante nell’affermare che, con riferimento ai beni in comunione, non sia sufficiente il solo possesso perchè possa maturare l’usucapione, “occorrendo un comportamento materiale che esteriorizzi sin dall’inizio in maniera non equivoca l’intento di possedere il bene in maniera esclusiva” (Cass. n. 17630 del 2013).

In sostanza, quella che deve risultare è la inequivoca volontà del soggetto di possedere uti dominus, non essendo sufficiente che egli abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, mediante atti di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando il soddisfacimento di obblighi tributari o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore, ricorrendo la presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità di erede (Cass. n. 7075 del 1999; Cass. n. 16841 del 2005; Cass. n. 5416 del 2011; Cass. n. 15845 del 2012).

3.1.2. – Costituisce, come detto, principio consolidato quello secondo cui, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l’esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. n. 15446 del 2007).

Invero, l’esistenza di un rapporto di stretta parentela tra le parti fa presumere la tolleranza ex art. 1144 c.c., salvo la prova contraria. Ai fini dell’usucapione è, infatti, necessaria (come già sottolineato) la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (vedi ex multis Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 8152 del 2001; Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 17462 del 2009; Cass. n. 4863 del 2010; Cass. n. 9325 del 2011; Cass. n. 12080 del 2018).

Pertanto, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, non frutto di mera tolleranza, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 19478 del 2017; Cass. n. 17462 del 2009).

3.1.3. – Orbene, la Corte di merito ha esplicitamente affermato che il compendio istruttorio non offrisse elementi sufficienti per pervenire all’accertamento del perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario in capo a D.C.B. nè prima del 1972, nè successivamente a tale epoca fino al settembre 1996 (sentenza impugnata, pag. 4). Rilevando, altresì, che – a tal fine – apparivano insufficienti la utilizzazione esclusiva (quantomeno dal 1970) degli immobili in questione e le spese di manutenzione e “ristrutturazione” affrontate nei primi anni ‘70 (emergenti dalle testimonianze e dai documenti), in quanto nè apertamente contrastanti, nè inconciliabili con la possiblità di godimento altrui, tanto più che le stesse appellanti ammettevano la utilizzazione di un garage da parte dell’appellata e che nessun elemento istruttorio consentiva di affermare il possesso esclusivo delle chiavi del fabbricato da parte del D.C.B. (sentenza impugnata, pag. 5).

Laddove, poi, comunque il richiamo esplicito operato dal giudice d’appello alla inidoneità della “ristrutturazione” dell’edificio de quo effettuata nei primi anni ‘70 a costituire presupposto della sussistenza di un possesso ad usucapione, porta ad escludere la denunciata omessa motivazione sul punto, senza che abbia influenza in sè l’entità dei lavori medesimi.

3.2. – Ciò detto, è altrettanto consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono, infatti, riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, eventualmente diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Ed è altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che nella specie, come detto, non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

3.3. – D’altro lato, va anche rilevato che la censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Il primo ed il secondo motivo, che stante la loro connessione vanno congiuntamente decisi, sono viceversa inammissibili.

4.1. – Il rigetto delle censure mosse alla sentanza di appello, là dove ha ritenuto insussistente l’acquisto per usucapione degli immobili in oggetto, fa venir meno in capo alle ricorrenti qualsiasi interesse alla pronuncia di nullità della donazione dei beni medesimi, poichè l’atto di liberalità sarebbe privo di oggetto e la pronuncia sulla sua validità o meno del tutto inutile.

Qualora, infatti, la decisione di merito si fondi (come nella specie) su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee, pur se in via conseguenziale, a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse alla ratio decidendi pregiudiziale rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 27056 del 2018; Cass. n. 11493 del 2018; ex plurimis, anche Cass. n. 2108 del 2012; Cass. n. 15399 del 2018).

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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