Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9393 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11073/2015 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI

MOGLIAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELA GAMBARDELLA;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

XIMENES 15, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CIAFFARRI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EVANDRO SENATRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1940/2014 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto di citazione, C.M. deduceva la nullità dell’atto di donazione della nuda proprietà, intervenuto tra il fratello uterino A.A. e V.D., in data (OMISSIS), per essere l’immobile abusivo, e chiedeva la condanna del convenuto al rilascio del bene e al pagamento dell’indennità di occupazione.

2. I giudici del Tribunale di Roma, in base ad una consulenza tecnica d’ufficio, rilevavano che, ai sensi della normativa urbanistica vigente all’epoca della stipula del rogito, sussistevano difformità tali da costituire variazioni essenziali, in modo da determinare l’abusività del manufatto nella sua interezza (pagina 19 della relazione), anche se in altra parte della relazione, la medesima consulenza affermava che gran parte delle difformità non avrebbero costituito variazioni essenziali ai sensi della normativa urbanistica vigente in epoca precedente al (OMISSIS) (variante generale al piano regolatore generale del novembre 2005), perchè il convenuto non aveva dimostrato l’ultimazione di dette difformità nella vigenza della precedente disciplina urbanistica.

In ogni caso la scala esterna costituiva variazione essenziale ai sensi della L.R. n. 15 del 2008, rappresentando un aumento superiore del 2% del volume della superficie lorda complessiva del fabbricato. Viceversa, non era stato possibile esaminare la soffitta, perchè demolita proprio al fine di evitare l’accertamento.

In conclusione, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, veniva accolta la domanda di nullità dell’atto di donazione per rogito notaio Siniscalchi del (OMISSIS), e il convenuto veniva condannato al rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione pari ad Euro 23.200.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello C.M. sulla base di due motivi di impugnazione entrambi volti a sostenere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della L. n. 47 del 1985.

La Corte d’Appello dichiarava manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’appello in quanto l’immobile oggetto della donazione al momento della stipula dell’atto era dotato di una soffitta abusiva che il convenuto appellante aveva abbattuto, subendo così anche un decreto penale di condanna per frode processuale.

Poichè nell’atto di appello si sosteneva che la soffitta non costituiva cubatura, trattandosi invece di locale tecnico equiparabile ad un ripostiglio, era evidente che tale motivo non era fondato, mentre doveva ribadirsi che la presenza di una soffitta abitabile era sufficiente a configurare la nullità di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.D. sulla base di tre motivi di ricorso.

5. C.M. ha resistito con controricorso.

6. All’esito dell’adunanza camerale del 21 novembre 2018 la causa è stata rinviata all’udienza del 11 dicembre 2019.

7. Con atto del 22 novembre 2019 depositato il successivo 27 novembre la ricorrente V.D. ha rinunciato al ricorso.

8. Il contro ricorrente C.M. con atto del 27 novembre 2019 depositato l’11 dicembre 2019 ha accettato la rinuncia;

9. Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

10. Per effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi del medesimo art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA