Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9393 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1771-2009 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

28, presso lo studio dell’avvocato COLELLA MARCELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAMIGELLA OSVALDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

QUESTORE DI MILANO – UFFICIO IMMIGRAZIONE, AVVOCATURA DELLO STATO,

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 57991/08 del GIUDICE DI PACE di MILANO

del 23.9.08, depositato il 11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Milano, con provvedimento del 11 novembre 2008, rigettava l’opposizione proposta da M. A. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Milano in data 18.8.2008.

Il giudice del merito, a conforto del rigetto, osservava che la ragione addotta a conforto della mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno – e cioè lo stato di detenzione- non costituiva causa di forza maggiore giustificativa del ritardo nel presentare la relativa istanza.

Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso M. A., affidato a due motivi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

OSSERVA:

1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge, del D.Lgs. n. 286 del 1998. Sussistenza nel caso de quo di ipotesi di forza maggiore (così, testualmente, il ricorso).

A suo avviso egli versava nell’impossibilità di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, poichè la Questura non gli avrebbe comunicato che una sua precedente richiesta era stata accolta e, quindi, egli ignorava che questo permesso era scaduto e, essendo stato detenuto, sussisteva una causa di forza maggiore che gli aveva impedito di presentare la relativa istanza.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in merito alla dichiarazione di inammissibilità e di rigetto del motivo del ricorso.

Per violazione di legge: a) art. 11 Cost., comma 6, b), dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (così testualmente nel ricorso).

Il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha rigettato l’opposizione escludendo che lo stato di detenzione costituisca causa di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, richiamando la giurisprudenza di legittimità asseverata, che poi non ha indicato, incorrendo in difetto di motivazione.

p.2.- Entrambi i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto denunciano violazione di legge e non contengono il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.. In relazione al secondo motivo, è appena il caso di ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e cioè implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è invece esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è proponibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge conseguente dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le molte, Case. Sez. Un. n. 10313 del 2006; Cass. n. 10127 del 2006; n. 15499 del 2004; n. 6224 del 2002) .

Nella specie il secondo motivo denuncia appunto un vizio di violazione di legge, siccome fa questione del difetto di argomentazione in ordine alle ragioni di diritto svolte a conforto del rigetto dell’opposizione.

Per mera completezza, va rilevato, in relazione al primo motivo, che una ulteriore ragione di inammissibilità manifesta consegue alla circostanza che esso pone una questione diversa da quella vagliata dal giudice del merito – e cioè della scadenza di un precedente permesso di soggiorno e della conoscenza del rilascio del medesimo, senza l’indicazione, nell’osservanza del principio di autosufficienza, che era stata proposta nella fase di merito.

Relativamente al secondo mezzo, è del tutto ininfluente la mancata indicazione della sentenza di questa Corte alla quale il giudice del merito ha inteso prestare osservanza, purchè, come nella specie, risulti coretto il principio di diritto applicato, essendo palese il riferimento a Cass. n. 1753 del 2006 e n. 20936 del 2004, che rendono incensurabile il provvedimento.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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