Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9393 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CARRI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5145/2015 proposto da:

ATAC S.P.A., già TRAMBUS, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FLAMMENT,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI SETTEMBRINI, 30, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

RAGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO

IOFFREDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11133/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2014 r.g.n. 3160/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato SIMONA FLAMMENT;

udito l’Avvocato RAFFAELLA RAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 11133/2013 la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame esposto dall’ATAC spa avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2302 dell’11.4.2008 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento di destituzione comminato a R.C., ordinandone la reintegrazione con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra; nel contempo ha respinto, altresì, l’appello incidentale proposto dal lavoratore.

2. La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, ha affermato che: a) la lettera di contestazione disciplinare inviata al R. era certamente generica perchè non indicava specificamente le circostanze di tempo e luogo in cui gli illeciti sarebbero stati commessi, conformemente a quanto richiesto dall’art. 7 St. lav. applicabile alla fattispecie in esame; b) era irrilevante, a fronte di siffatta genericità, la circostanza che il dipendente si fosse difeso o che non avesse contestato gli addebiti anche perchè il difetto non lo aveva posto in condizioni di difendersi adeguatamente; c) l’appello incidentale era, invece, inammissibile perchè le istanze poste a suo fondamento, in quanto avanzate dalla parte risultata totalmente vittoriosa in primo grado, avrebbero dovute essere reiterate ex art. 346 c.p.c., senza alcuna necessità di spiegare ulteriore appello.

3. Per la cassazione propone ricorso l’ATAC spa affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso R.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società lamenta la violazione del R.D. n. 148 del 1931 e la falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere la gravata sentenza applicato, nella fattispecie in esame, la L. n. 300 del 1970 e non le disposizioni di cui al citato regio decreto che costituivano una disciplina speciale in materia, come riconosciuto da alcune sentenze della Suprema Corte successive a quella richiamata dai giudici di seconde cure.

2. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, l’ATAC spa si duole dell’erroneità dell’affermazione dei giudici di merito che, ritenendo applicabile nel caso concreto lo Statuto dei Lavoratori, avevano omesso di analizzare il concreto comportamento seguito da essa società nell’irrogazione della sanzione disciplinare. Si sostiene, invece, che il requisito della specificità della contestazione avrebbe dovuto essere esaminato alla luce dell’intera procedura di cui al R.D. n. 148 del 1931, e non secondo la disciplina di cui all’art. 7 citato inapplicabile, di talchè poteva evincersi: a) che non vi era un onere rigoroso di contestazione specifica R.D. n. 148 del 1931, ex art. 53, comma 2; b) la natura garantista dell’intero iter disciplinare in considerazione del “triplo” termine concesso al lavoratore per potere svolgere le sue difese.

3. Il ricorso è fondato.

4. I motivi, per la loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.

5. In questa sede si intende dare continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza 6.3.2013 n. 5551 in cui si è precisato che la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri costituisce un “corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell’ordinamento”.

6. La natura di fonte primaria dell’allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonchè la permanente specificità, sia pure residuale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, determinano la necessità che la speciale regolamentazione di tale impiego possa essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Cass. 22.5.2009 n. 11929 e Corte Cost. n. 301 del 2004): e la L. n. 300 del 1970, art. 7, relativo al rapporto di lavoro subordinato privato, in quanto norma generale non può avere abrogato implicitamente le disposizioni della disciplina speciale.

7. In tema di procedimento disciplinare questa Corte (Cass. 3.7.2015 n. 13654) ha anche sottolineato che la procedura prevista dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53, è maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, perchè articolata su più fasi, con una duplicazione di passaggi procedurali in cui il lavoratore può esercitare il proprio diritto di difesa endoprocedimentale, caratterizzate da maggiori garanzie.

8. La correttezza dell’iter procedimentale disciplinare, dalla fase della contestazione a quella del cd. opinamento fino a quella eventuale della decisione definitiva, nel caso in esame, avrebbe dovuto, pertanto, essere accertata dalla Corte territoriale sulla base delle norme del R.D. n. 148 del 1931 e non facendo esclusivo riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

9. Per le ragioni indicate la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice, individuato nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che procederà ad una nuova valutazione dei fatti rilevanti nel giudizio avendo riguardo alle disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, eventualmente interpretate in modo adeguato secondo i canoni di cui all’art. 12 preleggi e tenendo, altresì, conto di tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni della società riguardante l’esame della documentazione in atti relativa al procedimento disciplinare de quo. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione 111111111yfidn

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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