Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9393 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 09/04/2021), n.9393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18472-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.M.D., C.A.R., IMMOBILIARE P.

SRL P.D., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati

e difesi dagli avvocati FABRIZIO GRANATA, CARMEN NAPOLETANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 414/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli emetteva avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004 nei confronti della PE.DO. Costruzioni S.a.s. (poi Immobiliare P. S.r.l.), atto asseritamente notificato alla società in persona di O.G., “in qualità di amministratore giudiziario”, mediante consegna al portiere; da tale avviso scaturiva, poi, la cartella di pagamento emessa nei confronti della Immobiliare P.;

– l’Agenzia emetteva, altresì, avviso di accertamento nei confronti di T.M.D. per il recupero del maggior reddito da partecipazione nella società per l’annualità 2004;

con separati ricorsi alla C.T.P. di Napoli, la Immobiliare P. impugnava la cartella di pagamento, deducendo la mancata notifica dell’atto presupposto, e la T. impugnava l’avviso nei confronti della società e quello a lei destinato;

riuniti i ricorsi, intervenivano nel giudizio innanzi alla C.T.P. i soci e litisconsorti necessari P.D. e C.A.R.;

la C.T.P. di Napoli accoglieva i ricorsi.

con la sentenza n. 414/2016 del 21/1/2016, la C.T.R. della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che l’accertamento emesso nei confronti della società era stato notificato al legale rappresentante P.D. ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che, tuttavia, difettava la prova della spedizione della raccomandata prescritta dalla citata disposizione, di talchè la notificazione dell’atto impositivo non poteva reputarsi perfezionata, con conseguente invalidità derivata della cartella di pagamento; quanto all’avviso di accertamento destinato alla socia T.M.D., lo stesso risultava notificato con plico consegnato alla zia e vicina di casa della destinataria, ma anche in questo caso non era stata prodotta la ricevuta della raccomandata;

– avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;

resistono con un unico controricorso la Immobiliare P. S.r.l., P.D., C.A.R., e T.M.D..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 139 e 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 per avere la C.T.R. ritenuto invalida la notifica nei confronti della società che, invece, si era perfezionata a norma dell’art. 139 c.p.c. con la consegna a O.G. a mani del portiere, senza che fosse necessaria l’esibizione della raccomandata.

Il motivo è infondato.

Indipendentemente dalla questione riguardante la legittimazione dell’amministratore giudiziario ( O.G.) delle quote societarie a rappresentare la società e, quindi, a ricevere l’avviso di accertamento (proprio la sentenza impugnata, peraltro, individua quale legale rappresentante della società P.D. e non O.), si osserva che anche la notificazione ex art. 139 c.p.c. richiede, in caso di consegna al portiere, l’invio della raccomandata informativa (in tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020, Rv. 656732-01: “La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4”; analogamente, Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, Rv. 645134-01).

Poichè la C.T.R. ha accertato che nella fattispecie non è stata data prova della spedizione di detta raccomandata, la censura si rivela inconsistente.

2. Col secondo motivo si lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) vizio della motivazione della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla consegna dell’avviso all’amministratore giudiziario O.G., a mani del portiere.

Il motivo è inammissibile, perchè si deduce come “fatto decisivo non considerato” una circostanza non fattuale e relativa alla pretesa invalidità della notifica, questione già sostenuta – infondatamente col primo motivo.

3. Il terzo motivo contiene una censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) di violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 per avere la C.T.R. ritenuto invalida la notifica dell’accertamento dell’imposta dovuta dalla società che era stata eseguita nei confronti della ex-socia T., sebbene questa si fosse perfezionata a norma dell’art. 139 c.p.c. con la consegna alla vicina di casa, parente della destinataria.

Il motivo, che in parte ripercorre il primo, è infondato.

La notificazione ex art. 139 c.p.c. – norma invocata dalla ricorrente e asseritamente violata – richiede, in caso di consegna al vicino di casa (diversamente da quanto previso per la “persona di famiglia o addetta alla casa”), l’invio della raccomandata informativa (comma 4).

Poichè la C.T.R. ha accertato che nella fattispecie non è stata data prova della spedizione di detta raccomandata, la censura si rivela inconsistente.

4. Resta assorbito dal rigetto del terzo mezzo (relativo alla omessa notifica dell’avviso alla T.) il quarto motivo col quale la ricorrente ha lamentato (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 1297 c.c. e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 per avere la C.T.R. ritenuto che l’invalidità della notificazione eseguita nei confronti della società comporti, quale conseguenza dell’annullamento dell’avviso di accertamento, la caducazione degli avvisi emessi nei confronti dei soci.

Ad abundantiam si osserva che dal ricorso non risulta che la questione abbia formato oggetto di appello avverso la decisione della C.T.P. che, reputando la nullità di tutte le notifiche, aveva annullato anche gli atti nei confronti dei soci.

5. In conclusione, il ricorso è respinto e la soccombente Agenzia va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte controricorrente per il giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

6. Poichè la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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