Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9393 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14960/2015 proposto da:

L.C., socio accomandatario della cessata COSTRUZIONI

IMMOBILIARI L., C.I.L. di R.L. & C. s.a.s.,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCO TULUI ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Adriano Aureli, in ROMA, VIA

MERCADANTE 9;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

A.M.B., P.A.L., P.C., P.G. e

PI.GI., rappresentanti e difesi dall’Avvocato MAURIZIO CALIGIURI

ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, VIA

PIETRO DE CRISTOFARO 40;

– controricorrenti –

e contro

C.M.T., G.R., C.G., C.S. e

C.R., rappresentati e difesi dagli Avvocati ELIO DE

MONTIS e ANNA MARIA DE MONTIS, ed elettivamente domiciliati presso

lo studio di questi in CAGLIARI, VIA G.B. TUVERI 84;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 89/2015 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI,

pubblicata il 5/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che con atto di citazione notificato in data 28.6.2004, P.I.G.M. e A.M.B. esponevano che, con scrittura privata del 7.6.1974, avevano acquistato, da CO.GI., C.M.T. e LO.GI., ved. C., un terreno sito nel Comune di (OMISSIS), della superficie di metri quadri 400, all’epoca, distinto in Catasto al Foglio (OMISSIS), da scorporarsi dal mappale (OMISSIS), per il prezzo di Lire 2.000.000 (Euro 1032,91). Che il terreno, identificato in Catasto al Foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), risultava intestato alla COSTRUZIONI IMMOBILIARE L. di R.L. & C. s.a.s.;

che, ciò premesso, convenivano in giudizio la Costruzioni Immobiliare L. di L.R. & C. s.a.s. chiedendo che fosse accertato che essi erano proprietari, in ragione della quota pari a 1/2 ciascuno, dell’immobile, per intervenuta usucapione;

che si costituiva in giudizio la Costruzioni Immobiliare, che chiamava in giudizio i propri danti causa;

che si costituivano C.M.T. e Gi.;

che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1579 del 18.6.2012, rigettava la domanda di usucapione proposta dagli attori; accertava che la Costruzioni Immobiliare L. di L.R. & C. s.a.s. era esclusiva proprietaria del terreno in contestazione; condannava gli attori al rilascio e rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta nell’interesse della società convenuta;

che avverso la sentenza proponevano appello A.M.B. (in proprio e quale erede di P.I.), P.A.L., C., G. e GI. (eredi di P.I.);

che L.C., socio accomandatario della cessata Costruzioni Immobiliare, chiedeva il rigetto dell’appello e, in subordine, riproponeva le domande nei confronti di G.R., C.G., R., S. e T. (eredi di Co.Gi.) e C.M.T., i quali chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti;

che, con sentenza n. 89/2015, depositata in data 5.2.2015, la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva l’appello e dichiarava di proprietà degli appellanti, ciascuno per la propria quota, per intervenuta usucapione, il terreno in Catasto al Foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS); condannava L.C. alle spese dei due gradi di giudizio. Non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L.C. nei confronti di G.R., C.G., R., S. e T., eredi di Co.Gi. e C.M.T., disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

che, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3/4.6.2015 il Signor L.C., socio accomandatario della cessata Costruzioni Immobiliare L. di L.R. & C. s.a.s., sulla base di sei motivi;

che i Signori C.M.T., G.R., C.G., C.S. e C.R., con controricorso notificato il 14.7.2015, hanno proposto ricorso incidentale condizionato;

che, con controricorso notificato il 9.7.2015 ed il 24.9.2015, i Signori A.M.B., P.A.L., P.C., P.G. e Pi.Gi. hanno resistito al ricorso principale proposto dal Sig. L.C..

Considerato che, con “Atto di rinuncia al ricorso in Cassazione principale e al controricorso incidentale con contestuale accettazione nel procedimento R.G. 14960/2015” in data 10.10.2018:

i Signori Gi.Bo., L.A., L.M. e L.P., nella loro qualità di eredi del Sig. L.C., sottoscrivendo tale atto, rinunciano al ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 89/2015 dell’8 gennaio 2015, pubblicata il 5 febbraio 2015, promosso e notificato il 3/4 giugno 2015 (seguono firme dei dichiaranti e del difensore);

a propria volta, i Signori C.M.T., G.R., C.G., C.S. e C.R. dichiarano di accettare la rinuncia al ricorso proposto dal Signor L.C. e ora dai suoi eredi e di rinunciare al controricorso incidentale promosso e notificato il 14 luglio 2015 (seguono firme dei dichiaranti e del difensore);

a propria volta, i Signori A.M.B., P.A.L., P.C., P.G. e Pi.Gi. accettano la rinuncia al ricorso principale proposto dal Signor L.C., nonchè al controricorso incidentale promosso dai Signori C. (seguono firme dei dichiaranti e del difensore);

a propria volta i Signori Gi.Bo., L.A., L.M. e L.P., nella predetta qualità di eredi del Signor L.C., accettano la rinuncia al controricorso incidentale proposto dai Signori C. (seguono firme dei dichiaranti e del difensore).

Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulla spese; non sussistendo i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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