Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9392 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO per l’AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di ENNA, in persona del

legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Enna, alla via Roma

207, presso lo studio dell’avv. Tranchida Dante, che lo rappresenta e

difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.A.M., B.G.D., B.O.,

elettivamente domiciliate in Enna, alla via Roma 135, presso lo

studio degli avv.ti POLIZIOTTO Salvatore e Marcella Poliziotto, che

le rappresentano e difendono come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/05 della Corte d’Appello di Caltanissetta,

emessa il 19.1.05, depositata il 29.1.05;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 9.3.2011 dal

consigliere dott. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr. APICE Umberto,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Enna (in seguito, per brevita’, Consorzio ASI o Consorzio), con decreto dell’assessore all’industria della regione Sicilia del 12.6.2000, fu autorizzato ad occupare le aree destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari all’insediamento degli impianti industriali, fra cui la particella 150 del f. 122, estesa mq. 23.841, in comproprieta’ indivisa di L.R.A.M., B. G.D. ed B.O. (eredi B.). Le comproprietarie non accettarono l’indennita’ di esproprio, di L. 960 a mq., loro offerta.

Il Consorzio adi’ pertanto la Commissione provinciale prevista dalla L. n. 10 del 1977, art. 14 la quale, con Delib. 14 gennaio 2002, stimo’ l’indennita’ in Euro 9,30 al mq. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 29.1.05, respinse l’opposizione alla predetta stima proposta dal Consorzio, mentre accolse parzialmente la domanda di liquidazione di una maggiore indennita’ svolta in via riconvenzionale dagli eredi B..

A sostegno della decisione la Corte affermo’: che, ai fini della liquidazione dell’indennita’, la natura edificabile del terreno andava valutata alla data di compimento della vicenda ablatoria e non a quella di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; che l’area di proprieta’ dei convenuti era sicuramente edificabile, in quanto ricadeva nella zona D2, destinata ad insediamenti industriali, del PRG del comune di Enna adottato nel 1979, ed aveva ricevuto identica classificazione nel Piano regolatore del Consorzio approvato il 3.7.97; che era priva di pregio la tesi dell’opponente secondo cui l’indennita’ di espropriazione avrebbe dovuto essere determinata ai sensi di una norma (L. n. 865 del 1971, art. 16) che, con la sentenza n. 5 del 1980, era stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle Leggi nella parte in cui estendeva ai terreni edificabili il criterio di determinazione di tale indennita’ in base al VAM; che il rinvio alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17 operato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 (T.U. sul mezzogiorno) e L.R. Sicilia n. 21 del 1984, art. 21 doveva pertanto intendersi riferito esclusivamente alle disposizioni di tipo procedimentale contenute nelle norme richiamate;

che il valore del suolo, secondo quanto gia’ statuito in precedenti sentenze che avevano avuto ad oggetto il medesimo procedimento espropriativo, andava fissato in Euro 10,32 a mq.; che pertanto, fatta applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e non ricorrendo i presupposti per operare la riduzione del 40% prevista dal comma 2 del medesimo articolo, l’indennita’ di esproprio ammontava ad Euro 123.138,76, mentre l’indennita’ di occupazione, dovuta per il periodo 12.9.2000/11.9.2002, andava commisurata agli interessi legali su tale somma.

La sentenza e’ stata impugnata dal Consorzio ASI dinanzi a questa Corte con ricorso affidato a tre motivi.

Gli eredi B. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria, con la quale hanno richiesto la riliquidazione delle indennita’, a seguito della declaratoria di incostituzionalita’ della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, L.R. Sicilia n. 1 del 1984, art. 21, e L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonche’ vizio di motivazione della sentenza impugnata. Rileva che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 1 del 1984, art. 21 le espropriazioni preordinate agli insediamenti industriali devono essere predisposte con le procedure previste dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, il quale, a sua volta, stabilisce che l’indennita’ di espropriazione deve essere determinata secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17 (ovvero, per tutte le aree esterne ai centri abitati, commisurata al VAM dei tipo di coltura in atto) e sostiene, in conseguenza, che la Corte territoriale ha errato nell’applicare il criterio indennitario previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis;

deduce, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell’opposizione, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 dell’80, il rinvio ai predetti articoli non puo’ intendersi riferito a disposizioni procedimentali in essi non contenute.

2) Col secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis L.R. Sicilia n. 1 del 1984, artt. 18 e 21 e D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 37 contesta la natura edificabile del terreno espropriato. Afferma che prima del 12.6.82, data di approvazione del Piano Regolatore Territoriale consortile, che costituisce la fonte del vincolo preordinato all’esproprio, il suolo era classificato come agricolo e che, anche dopo l’approvazione del piano, la sua edificabilita’ e’ stata consentita solo in relazione alla specifica finalita’ di interesse pubblico prevista dal PRT. 3) Preliminarmente va rilevato, d’ufficio, che, poiche’ il Consorzio sostiene, sotto un duplice profilo, che la Corte di merito ha errato nel liquidare l’indennita’ di esproprio secondo i criteri stabiliti per i suoli edificabili dall’(allora vigente) L. n. 359 del 1992, art. 5 la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita’ della norma, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 348/07, non ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione.

4) I due motivi di ricorso sono pero’ infondati e devono essere respinti. Conviene, in ordine logico, partire dall’esame del secondo motivo.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio, la Corte di merito ha rilevato che il PRG, approvato anni prima di quello attuativo, gia’ prevedeva la destinazione industriale produttiva delle aree espropriate, collocate in zona D2 (insediamenti industriali) e dunque considerava tali aree edificabili, sia pure nei limiti previsti dallo strumento urbanistico.

Questa Corte, peraltro, ha gia’ ripetutamente affermato che, in via generale, anche i vincoli previsti nei piani di secondo livello hanno natura conformativa, (Cass. nn. 5305/09, 11742/06, 19128/06, 8028/2000), in quanto incidenti su di una generalita’ di beni nei confronti di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, il che comporta che i terreni in essi destinati alla costruzione delle opere acquisiscono natura edificabile, anche qualora lo strumento urbanistico generale ne preveda la collocazione in zona E – agricola.

Non puo’, infine, condurre a diversa conclusione il richiamo operato dai Consorzio al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 norma inapplicabile al caso di specie ratione temporis e, comunque, irrilevante, per avere la Corte di merito correttamente ritenuto che la natura edificabile del terreno derivasse dalla sua destinazione urbanistica nel PRG e non dal piano attuativo.

Si puo’ a questo punto passare all’esame del primo motivo.

Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 5/80, ha dichiarato incostituzionale L. n. 865 del 1971, art. 16 nella parte in cui prevede(va) che anche per le aree edificabili l’indennita’ di esproprio andasse liquidate in base al criterio tabellare, percio’ espungendolo, per tale parte, anche dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, comma 6 che lo richiamava integralmente. E’ dunque evidente che la L.R. Sicilia n. 1 del 1984, art. 21 (emanata successivamente a detta sentenza), che stabilisce che le espropriazioni occorrenti all’esecuzione degli impianti industriali da parte dei Consorzi debbano essere disposte con le procedure previste dall’art. 53 del T.U. citato, puo’ aver recepito la disposizione del comma 6 solo nella parte ancora vigente alla data della sua entrata in vigore, laddove prevede l’adozione del criterio tabellare per la liquidazione delle indennita’ di esproprio dei terreni agricoli (cfr. Cass. n. 11472/06).

Per i terreni edificabili e’ poi sopravvenuto la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis che ha introdotto un criterio riduttivo di determinazione dell’indennita’ applicabile, per espresso disposto del comma 1, a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita’.

La Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito tale generalizzata applicazione a tutte le espropriazioni disposte sull’intero territorio nazionale, ne ha specificato le ragioni ed ha incluso l’art. 5 bis fra le norme fondamentali delle riforme economico – sociali che, in base all’art. 14 dello Statuto speciale della R. Sicilia, costituiscono un limite anche all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo. Ne consegue che, prima della modifica del titolo 5^ Cost., tale norma si applicava direttamente anche alle espropriazioni compiute nell’ambito della Regione, pur se disciplinate da leggi speciali, e che, nei casi di accertata e diretta incompatibilita’ fra la stessa e la legge regionale, quest’ultima doveva ritenersi abrogata ai sensi della L. n. 62 del 1953, art. 10, comma 1, (C. Cost. nn. 153/95, 498/93, 50/91). La Corte territoriale ha dunque correttamente applicato detta norma all’espropriazione in esame, pur se disciplinata dalla ricordata L.R. n. 1 del 1984.

3) Con il terzo motivo, il Consorzio deduce, in via subordinata, che il ctu ha, in ogni caso, sovrastimato il bene, in quanto non ha tenuto conto che, prima dell’espropriazione, si trattava di un suolo destinato a monocoltura cerealicola, ne’ ha valutato l’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che esso vi ha realizzato.

Il motivo, nel quale non e’ chiarito se le doglianze in esso illustrate hanno formato oggetto di contraddittorio dinanzi alla Corte territoriale, va dichiarato inammissibile.

Il principio secondo il quale in sede di legittimita’ non possono essere prospettati nuovi temi di dibattito, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito, trova infatti applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del ctu (e con esse alla sentenza che, come nel caso di specie, le abbia recepite in sede di motivazione).

Ne consegue che, poiche’ la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento ai rilievi svolti nei motivo, il Consorzio, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare con puntualita’ gli atti del procedimento di merito in cui li aveva formulati, riportandone i brani o quantomeno rinviando alle pagine di riscontro, onde consentire a questa Corte di operare il dovuto controllo (cfr, fra molte, Cass. nn. 12988/010, 12984/06, 3105/04).

Va, da ultimo, dichiarata inammissibile la domanda di riliquidazione dell’indennita’ di esproprio avanzata dai controricorrenti solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Infatti, come gia’ affermato da questa Corte con la sentenza n. 5305/09, pronunciata in fattispecie identica alla presente, la mancata proposizione da parte degli eredi B. di ricorso incidentale, per ottenere la cassazione del capo della sentenza impugnata dal Consorzio che ha liquidato le indennita’, ha comportato l’acquiescenza dei contro ricorrenti in ordine a tale statuizione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Enna a pagare ai controricorrenti, in via fra loro solidale, le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA