Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9391 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SO.CO.STRA.MO. S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso l’avvocato LEONARDI SERGIO, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

e sul ricorso n. 19032 del 2008 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI (P.I. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso l’avvocato PANDISCIA CARLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MINUCCI SABATINO, SCATTARELLI

GAETANO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SO.CO.STRA.MO. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 426/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SERGIO LEONARDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GAETANO SCATTARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

l’assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’8 febbraio 1986 la SO.CO.STRA.MO. s.r.l., aggiudicatane dell’appalto per l’esecuzione di lavori di sistemazione della strada provinciale (OMISSIS), conveniva dinanzi al Tribunale di Bari l’Amministrazione provinciale di Bari, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 396.793.638, a titolo di interessi moratori sull’ammontare della revisione dei prezzi, oltre alla svalutazione monetaria.

Con successivo atto di citazione notificato il 17 giugno 1187, la medesima societa’ chiedeva altresi’ il pagamento della somma di L. 163.103.200, quale compenso revisionale relativo all’undicesimo ed al dodicesimo stato di avanzamento; nonche’ dell’importo di L. 38.203.243 per rimborso di lavori in economia, oltre interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria.

Costituitasi ritualmente, l’Amministratore provinciale di Bari eccepiva, in via pregiudiziale, l’improcedibilita’ delle domande, non precedute dal previo esperimento della conciliazione amministrativa, nonche’ la competenza arbitrale. Nel merito, negava l’applicabilita’ della disciplina della revisione prezzi dettata delle L. n. 700 del 1974 e L. n. 741 del 1981; e in via gradata contestava la pretesa alla rivalutazione monetaria, gia’ ricompresa negli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale dei lavori pubblici.

Con sentenza 26 maggio 1994 il Tribunale di Bari, disattese le eccezioni preliminari e rigettata la domanda di rimborso delle anticipazioni relative ai lavori in economia, accoglieva le residue domande.

In parziale riforma, la Corte d’appello di Bari, con sentenza 18 ottobre 1997, respingeva la domanda relativa agli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto del corrispettivo dei lavori; confermando, ne resto, la decisione impugnata.

Sul ricorso principale della Provincia di Bari e incidentale della So.Co.Stra.Mo. s.r.l questa corte, con sentenza 29 novembre 2000, cassava la sentenza impugnata in accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale e rinviava l’esame della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

MOTIVAVA – che l’interpretazione della clausola contenente la rinunzia dell’appaltatore agli interessi da ritardo nei pagamenti, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale del lavori pubblici, nel senso di escluderne l’applicazione anche alla mora nella revisione – prezzi, non appariva conforme ai canoni ermeneutici legali, perche’ in contrasto con la sua dizione letterale, di portata generale, e non sorretta da una motivata ricostruzione della volonta’ delle parti;

– che era pure censurabile l’affermazione dell’irrilevanza del ritardato finanziamento dell’opera pubblica da parte della Cassa Depositi e Prestiti, dal momento che il presupposto del debito accessorio da interessi moratori era il ritardo colpevole nel pagamento, di cui la corte territoriale non aveva dato conto.

Con sentenza 17 aprile 2007 la Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio, ritenuto che l’unica questione tuttora sub judice fosse la spettanza degli interessi moratori per il ritardato pagamento della revisione prezzi, dichiarava gli stessi non dovuti e condannava la So.Co.Stra.Mo. s.r.l alla restituzione della somma di Euro 438.657,23; oltre agli interessi legali dalla data di recezione e con compensazione delle spese di tutti gradi di giudizio.

Motivava che anche la revisione dei prezzi costituiva oggetto dei pagamenti contemplati dalla clausola n. 6 del contratto, derogativa della disciplina dettata dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale dei lavori pubblici; a sua volta applicabile anche al pagamento degli acconti e del saldo della revisione dei prezzi in forza del richiamo espresso operato dalla L. 21 dicembre 1974, n. 700, art. unico, comma 2 (Modifica della L. 21 giugno 1964, n. 463, art. 2 concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche).

Avverso la sentenza, non notificata, la Socostramo s.r.l. proponeva ricorso per cassazione notificato il 29 maggio 2008 e articolato in cinque motivi.

Deduceva:

1) la violazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche) nell’omesso rilievo della nullita’ della rinunzia preventiva dell’appaltatore ad ogni ristoro per il ritardo nei pagamenti dovuti, nonche’ delle pattuizioni che introducevano termini piu’ lunghi per la corresponsione degli interessi moratori, in deroga alla norma invocata, applicabile anche ai contratti di appalto stipulato in data anteriore alla sua entrata in vigore, purche’ ancora in corso di esecuzione;

2) la violazione della L. 21 dicembre 1974, n. 700 nel ritenere che la revisione dei prezzi costituisse parte del compenso dell’appalto gia’ alla data della stipulazione del contratto, sebbene l’appaltatrice non fosse titolare di un diritto soggettivo, bensi’ di un interesse legittimo cui non era consentito derogare in via preventiva;

3) la violazione dell’art. 1418 cod. civ. dal momento che la rinunzia aveva ad oggetto un diritto futuro ed eventuale, rimesso alla discrezionalita’ dell’ente committente:

4) la violazione della L. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2, ultima parte, (Proroga della L. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 2 recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche), che vieta ogni genere di patti incidenti sul potere di accordare la revisione, vincolando, in tal modo, l’amministrazione committente;

5) la falsa applicazione degli artt. 1362, 1364 e 1370 c.c., nonche’ la carenza di motivazione nell’interpretare la clausola n. 6 del contratto 21 maggio 1980 come inclusiva del ritardo da pagamento anche della revisione prezzi.

Resisteva con controricorso l’Amministrazione provinciale di Bari, che proponeva altresi’ ricorso incidentale condizionato, col quale si censurava la sentenza della corte territoriale nella parte in cui non aveva accertato il giudicato formatosi sulla validita’ della clausola di rinunzia agli interessi sulla revisione prezzi, in quanto presupposto logico giuridico essenziale della decisione assunta in sede di legittimita’.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. civile.

All’udienza del 9 marzo 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4.

Il motivo e’ inammissibile perche’ tende ad introdurre un’eccezione estranea al thema decidendum fissato con la sentenza di cassazione e rinvio: che, nell’affermare la violazione di legge e il vizio di motivazione nell’interpretazione della clausola in questione, ne ha implicitamente escluso la nullita’ per contrasto con norme imperative.

Per completezza di analisi si deve comunque aggiungere che il motivo e’ anche infondato, dal momento che il Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non pure per quelli intercorsi con enti pubblici diversi: con la conseguenza che resta estranea all’ambito sanzionatorio della nullita’ prevista dalla L. 10 dicembre 1981, 741, art. 4 l’ipotesi di un apposito regolamento negoziale dei termini di adempimento per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato (Cass., sez. 1^, 13 Febbraio 2009, n. 3648; Cass. sez. 1, 19 Marzo 2003, n. 4036). E cio’, anche in caso di relatio perfecta agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d’appalto, dal momento che le norme in tal modo richiamate vengono ad acquisire natura contrattuale e dunque derogabile da altre clausole speciali “in parte qua” (Cass., sez. 1^ 21 febbraio 2006; Cass., sez. 1^, 19 marzo 2003, n. 4036).

Con il secondo motivo si censura la violazione della L. 21 dicembre 1974, n. 700.

Il motivo e’ infondato.

Il fatto che alla data de contratto non sussistesse ancora, com’e’ ovvio, il diritto alla revisione dei prezzi non esclude che le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, potessero prevederne i termini di pagamento con una clausola la cui validita’ e’ gia’ stata implicitamente riconosciuta, come detto, nella sentenza di cassazione e rinvio.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1418 c.c..

Il motivo e’ infondato, oltre che per le ragioni gia’ esposte, anche perche’, nel rispetto della disciplina normativa inderogabile di natura generale (art. 1229 cod. civ.) o speciale, rientra nell’autonomia negoziale delle parti la disciplina dei termini di pagamento e delle conseguenze del loro mancato rispetto.

Anche il quarto motivo, con cui si censura la violazione della L. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2, ultima parte, e’ infondato.

Gia’ appare inesatta, sulla base della norma invocata che vieta ogni genere di patti incidenti sul potere di accordare la revisione, la prospettazione di un vincolo illegittimo per l’Amministrazione committente, mediante la clausola in esame; che invece limita il diritto dell’impresa appaltatrice.

Oltre a cio’, il regolamento preventivo del diritto al corrispettivo, incluse le voci accessorie di credito, non configura una rinunzia invalida, se non e’ in contrasto con una norma di legge speciale o con il limite generale di cui all’art. 1229 c.c..

Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 1362, 1364 e 1370 c.c., nonche’ la carenza di motivazione nell’interpretare la clausola n. 6 del contratto 21 maggio 1980.

La censura e’ infondata.

La corte territoriale ha messo in evidenza, da un lato, che nella nozione di pagamento rientra qualsiasi voce del corrispettivo dell’appalto, e, dall’altro, la natura derogatoria della clausola rispetto alla disciplina degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale dei lavori pubblici, applicabile anche al pagamento di acconti e del saldo revisione prezzi.

Non vi sono vizi logici, ne’ violazione di norme ermeneutiche in siffatta ricostruzione della volonta’ delle parti, che non e’ suscettibile di riesame, nel merito, in questa sede.

Il rigetto dell’appello principale preclude la disamina del ricorso incidentale condizionato svolto dalla Provincia di Bari.

Il ricorso e’ dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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