Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9391 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 30696-2018 proposto da:

C.M., e IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. (già IDROTIGULLIO

s.p.a.), rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Morini e

Alessandra Micali, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima in Roma, via Ugo Balzani, n. 6;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, rappresentata e difesa dagli Avvocati

Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Gabriele Pafundi, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio

Cesare, n. 14;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n.

360/2018 pubblicata in data 21 marzo 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha

chiesto che la Corte disponga con ordinanza la fissazione della

pubblica udienza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 1679 del 2016, il Tribunale di Genova accoglieva l’opposizione proposta da C.M., in proprio e quale legale rappresentante di Idro-Tigullio s.p.a., avverso l’ordinanza n. 28/A emessa in data 29 giugno 2015 dalla Provincia di Genova, con cui – richiamato il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 23/2001/AS del 28 luglio 2011 – era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 3.010 per violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 1 (Norme in materia ambientale), in riferimento all’art. 133, comma 2, del medesimo D.Lgs., avendo l’ente accertato, dall’analisi dei campionamenti effettuati sullo scarico idrico dell’impianto di depurazione dei reflui del Comune di (OMISSIS), il mancato rispetto dei limiti tabellari in abbattimento percentuale, essendo non conformi a detti limiti tre campionamenti su otto.

Il Tribunale annullava l’ordinanza-ingiunzione in quanto emessa da ente incompetente.

Il primo giudice riteneva che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, prevede la competenza esclusiva delle Regioni (e delle Province autonome) ad emettere l’ordinanza-ingiunzione per la violazione delle norme ambientali; che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 135 cit. non concerne la legislazione regionale ma quella statale; che l’attribuzione alle Province di poteri in materia di tutela delle acque non rileva, non trattandosi di poteri relativi alla irrogazione delle sanzioni.

2. – Ha proposto appello la Città metropolitana di Genova.

Gli appellati si sono costituiti, resistendo e riproponendo nel merito gli altri motivi di opposizione alla ordinanza-ingiunzione.

2. – La Corte d’appello di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 marzo 2018, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza appellata, ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione.

2.1. – Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha riconosciuto la competenza della Provincia ad irrogare le sanzioni in questione; ha giudicato tempestiva la contestazione della violazione accertata; ha respinto l’eccezione di non attendibilità dei campionamenti; ha escluso che, per integrare la violazione contestata, occorra il superamento di tutti e tre gli indici indicati nei limiti tabellari (BOD, COD e SST); ha disatteso l’eccezione di indeterminatezza del verbale di accertamento per quanto concerne il numero totale dei campionamenti eseguiti nell’anno 2010.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso C.M. e la società Iren Acqua Tigullio s.p.a. (già Idro-Tigullio s.p.a.), sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, la Città metropolitana di Genova.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte disponga con ordinanza la fissazione della pubblica udienza.

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, così come abrogativo della precedente formulazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 56) i ricorrenti deducono la carenza di potere sanzionatorio in capo alla Provincia di Genova in tema di accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale, giacchè tale legittimazione apparterrebbe alla sola Regione in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 e detto potere non potrebbe comunque essere da quest’ultima delegato alla Provincia senza dare vita ad una normativa regionale costituzionalmente illegittima.

1.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., Sez. II, 27 settembre 2018, n. 23383; Cass., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27909; Cass., Sez. H, 5 novembre 2018, n. 28108) che nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione, che darebbe luogo all’inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d’ufficio, posto che tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, “ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene”, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass., Sez. I, 19 luglio 2012, n. 12555, che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass., Sez. Un., 29 agosto 1990, n. 8987), laddove l’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio – la Provincia di Genova – era all’epoca l’ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell’incompetenza assoluta rilevabile d’ufficio.

Ritiene il Collegio che debba essere condivisa la valutazione della Corte territoriale che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti.

Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l’ordinanza-ingiunzione opposta, sul rilievo che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1, nel sostituire il previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, in materia di competenza regionale all’irrogazione delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni a tutela delle acque dall’inquinamento, con la soppressione dell’inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (contenuto nel previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, che contemplava, con una clausola di salvezza, il potere delle Regioni di disciplinare, con criterio derogatorio, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in materia, delegandola alle Province), avrebbe inteso escludere il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega – attualmente, pertanto, non più possibile – ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.

Si sostiene che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, citato art. 135, l’unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento sarebbe la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono stati delegati ad enti diversi i poteri regionali di irrogazione di sanzioni, dovrebbero intendersi tacitamente abrogate, in quanto incompatibili con la successiva disposizione di legge statale. Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle amministrazioni provinciali in epoca posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, sarebbero inficiati da un vizio di incompetenza assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso.

La sentenza impugnata sostiene in contrario che il D.Lgs. n. 152 del 2006 – costituente un testo unificato, recante il mero riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, prevedendo le medesime fattispecie sanzionatorie già disciplinate nel previgente art. 56 – non ha implicitamente abrogato della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b), che ha attribuito alle province la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 56 del citato D.Lgs., trovando conferma anche nella successiva legge di interpretazione autentica (L.R. 29 dicembre 2014, n. 41).

Rileva la Corte che debba in premessa evidenziarsi che, come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 380 del 2007), il testo novellato dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s) – che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali” configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell’ambiente – inteso come valore costituzionalmente protetto – delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull’intero territorio nazionale da parte dello Stato; non c’è violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), e neppure dell’art. 118 Cost., commi 1 e 2, allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali.

Inoltre non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, rispetto a quanto invece dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte costituzionale (Corte Cost. n. 33 del 2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Veneto n. 11 del 2012, attributiva alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, essendo necessario procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non potendo il giudizio di legittimità costituzionale risolversi in un mero confronto binario, dato che la legge statale (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1), modificando il regime previgente, non prevede più esplicitamente, come invece disponeva esplicitamente il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, il potere delle Regioni e delle Province autonome, soggetti titolari della potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, di delegarne l’esercizio alle Province ordinarie.

Ritiene il Collegio che invece proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali depongano per la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di Genova.

Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell’art. 135, comma 1 (“In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 680, artt. 18 e segg., la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”) nella parte in cui, pur non ripetendo l’inciso del previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, contiene la clausola di salvezza “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.

Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico.

Ancora, va considerata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, in base al quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”.

Il riferimento specifico e congiunto ad “atti e provvedimenti” induce a ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare “salvi” sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b), dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse.

Inoltre, la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle Regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l’intero impianto sistematico del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle Regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (art. 101 – Criteri generali della disciplina degli scarichi – secondo cui “Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”; art. 124, commi 3 e 7, per cui “Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito di cui all’art. 101, commi 1 e 2” e “salvo diversa disciplina regionale” la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della Regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli).

Una volta esclusa, alla luce dell’impianto normativo previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell’inciso contenuto nell’art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa medesima, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con la L.R. n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, ha confermato l’operatività della previsione di cui alla L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b) e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135.

Correttamente i giudici di appello hanno attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la remissione al vaglio della Corte Costituzionale.

Infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, dettando standard uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo delle Regioni e delle Province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati. La disciplina unitaria del bene ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Il limite dell’intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell’ambiente (Corte Cost., n. 246 del 2006, n. 378 del 2007 e n. 244 del 2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle Province, avendo questa Corte affermato (Cass., Sez. I, 22 aprile 2005, n. 8511), in relazione alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, ma con affermazione di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare l’efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili atteso che una simile disposizione, individuando tali autorità nella Regione o nella Provincia autonoma ed espressamente facendo salve le competenze del Comune per le sanzioni previste dall’art. 54, commi 8 e 9, nonchè le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, non appare diretta a realizzare nel settore un interesse unitario che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all’esplicazione della potestà legislativa delle regioni.

Non sarebbe, infatti, comprensibile perchè il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedire che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero “altre pubbliche autorità”, di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell’ordinamento generale ai fini dell’esercizio delegato della potestà sanzionatoria.

Nè rileva l’abrogazione della L.R. n. 43 del 1995, art. 42 e della L.R. n. 41 del 2014, art. 22, ad opera della L.R. Liguria 6 giugno 2017, n. 12, art. 27, trattandosi di abrogazione successiva, non influente sulla vicenda oggetto di causa.

Tali considerazioni danno anche contezza delle ragioni per le quali il Collegio reputa che la controversia possa essere definita in sede camerale, non sussistendo le condizioni per la rimessione alla pubblica udienza.

2. – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) i ricorrenti rimproverano alla Corte d’appello di non avere accolto l’eccezione di tardività della contestazione. Si sottolinea che il campionamento da cui la Provincia avrebbe accertato la mancata conformità ai parametri di legge reca la data del 21 dicembre 2010, mentre il verbale di contestazione è stato notificato il 2 agosto 2011; e che la notifica risulta tardiva anche se si considera quale dies a quo la data in cui sono pervenuti i referti analitici relativi ai campionamenti, atteso che le ultime risultanze che, in ordine di tempo, sono state comunicate portano la data dell’8 marzo 2011 e, quindi, ben quattro mesi e mezzo prima rispetto alla notificazione del verbale

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Sulla premessa corretta che il termine perentorio di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, la Corte d’appello ha, per un verso, considerato che in data 15 ottobre 2010 la Provincia di Genova ha ricevuto i referti analitici dei campionamenti eseguiti nel settembre 2010, cui sono seguiti i referti inoltrati nel marzo 2011 e relativi ai campionamenti eseguiti alla fine del 2010 con riguardo all’impianto dei depurazione in questione; e ha per l’altro verso osservato che il tempo impiegato dalla Provincia per l’indispensabile vaglio e ponderazione dei dati risulta congruo (ben potendo ritenersi che le operazioni finalizzate all’accertamento delle violazioni siano terminate alla data del verbale di accertamento, datato 28 luglio 2011), di modo che notifica della contestazione, effettuata il 2 agosto 2011, è da considerare tempestiva, essendo indubbio che la Provincia, una volta ricevuti i referti, ha comunque dovuto analizzare i dati, calcolare le percentuali di abbattimento dei valori rilevati in entrata e in uscita e porli tra loro in relazione per accertare il numero dei superamenti nell’anno 2010.

La valutazione di congruità del tempo necessario a tradurre la constatazione in accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove assistito, come nella specie, dal crisma della plausibilità (Cass., Sez. II, 5 novembre 2018, n. 28108).

3. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152 del 2016, e della L. n. 689 del 1981, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), si censura che la Corte territoriale non abbia riconosciuto l’insussistenza dell’illecito contestato. Assumono i ricorrenti che per individuare se i campioni siano o meno conformi ai parametri tabellari occorre avere riguardo a tutti e tre gli indici ivi indicati (parametri BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione, sia come limiti in percentuale, laddove nella specie il campione non eccede in tutti e tre gli indici. D’altra parte – rilevano i ricorrenti l’ordinanza-ingiunzione non specifica quanti campionamenti siano stati effettuati nel corso dell’anno 2010 sul depuratore di (OMISSIS), laddove la corretta e precisa individuazione del numero complessivo di campionamenti annui si presenta come elemento necessario, posto che è proprio sulla base di questo che si può individuare nell’arco dell’anno solare il numero di campioni che, nonostante si presentino non conformi, sono comunque tollerati dalla legge. Secondo i ricorrenti, anche qualora si ritenesse che il numero totale dei campionamenti effettuati nell’anno 2010 sia quello, indicato nell’ordinanza-ingiunzione, di otto, in ogni caso i campioni ritenuti non conformi non potrebbero dare luogo a sanzione: perchè dei tre campionamenti contestati, due non potrebbero essere considerati non conformi in quanto non eccedono in tutti e tre i parametri di legge, e il terzo campionamento rientrerebbe nella soglia di tollerabilità prevista dalla legge.

3.1. – La censura è infondata.

Risulta innanzitutto infondata la tesi secondo cui, ai fini della sussistenza della contestata violazione, sarebbe necessario il superamento contestuale di tutti i parametri indicati.

Infatti, non esiste una norma che espressamente escluda la violazione di legge se i campioni di acqua superino alcuni soltanto e non tutti i parametri tabellari (nella specie, BOD, COD e SST), e questa Corte ha già statuito che i valori limite fissati dalla tabella debbono essere rispettati singolarmente (Cass., Sez. II, 5 novembre 2018, n. 28108, cit.).

Correttamente, pertanto, la Corte di Genova ha ritenuto che il campionamento deve ritenersi non conforme laddove sia superato anche soltanto uno dei tre parametri di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (BOD domanda biologica di ossigeno, COD domanda chimica di ossigeno, SST solidi sospesi totali), in quanto la direttiva 91/271/CE, recepita dal D.Lgs. n. 152 del 1999, al punto 4 dell’allegato 1, espressamente dispone che i valori limite fissati dalla tabella 1 devono essere rispettati singolarmente.

Quanto, poi, alla prospettata indeterminatezza del verbale di accertamento (sotto il profilo della mancata indicazione dei campionamenti complessivamente effettuati nell’anno 2010, incidente sulla legittimità della sanzione perchè dal numero dei rilevamenti deriverebbe il numero dei superamenti tollerati nell’anno solare), è assorbente considerare, per respingere la doglianza, che la Corte d’appello ha accertato in punto di fatto (con valutazione in questa sede insindacabile) quanto segue: (a) che i campionamenti effettuati nel corso del 2010 sono stati otto, di cui sei eseguiti in autocontrollo da Idrotigullio, mentre gli altri due, eseguiti da ARPAL, vennero effettuati alla presenza di un rappresentante di Idrotigullio; (b) che dal verbale di accertamento del 28 luglio 2011 risulta che i campionamenti che non rispettano l’abbattimento percentuale richiesto dal provvedimento di autorizzazione sono stati tre, ovvero i due effettuati da ARPAL e il terzo effettuato da Idrotigullio il 26 luglio 2010.

4. – Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) i ricorrenti deducono che le analisi compiute direttamente dal Gestore, effettuate in prossimità dei prelievi svolti dall’ARPAL, avrebbero costantemente evidenziato il rispetto dei parametri fissati dalla tabella. Ad avviso dei ricorrenti, la discordanza degli esiti relativi all’analisi svolta dall’ARPAL rispetto a quelli compiuti dal Gestore dimostrerebbe l’inattendibilità dei campionamenti svolti dall’ARPAL, con conseguente caducazione del procedimento sanzionatorio da questo scaturente. Sostengono inoltre i ricorrenti che i campionamenti non conformi riguardano la stagione estiva e che quindi sarebbero collegati ad una situazione caratterizzata da un notevole aumento antropico che, insistendo sull’impianto de quo in termini di abitanti equivalenti, causerebbe picchi di portate che vanno a creare situazioni critiche di processo nell’impianto. Inoltre i campionamenti del 26 luglio 2010 e del 20-21 dicembre 2010 non sarebbero attendibili in quanto effettuati dopo il riavvio dell’impianto a causa di due periodi di by-pass.

4.1. – La censura è infondata.

Come correttamente ha evidenziato la Corte d’appello, le analisi effettuate dal gestore in epoche diverse da quelle in cui sono avvenuti gli accertamenti eseguiti dall’ARPAL, che è l’organo di controllo, sono ininfluenti e non fanno venir meno le accertate non conformità dei campionamenti di cui alla tabella contenuta nel verbale del 28 luglio 2011. Parimenti, a nulla rileva che in alcuni prelievi effettuati direttamente dal gestore in epoca prossima ai controlli dell’ARPAL i risultati delle analisi siano risultati differenti e non abbiano evidenziato il superamento dei parametri inquinanti: infatti, le analisi poste a base della sanzione amministrativa impugnata riguardano accertamenti non ripetibili, non suscettibili di revisione, sicchè non si possono trasferire nel processo le deduzioni che si aveva la possibilità di proporre al momento dello svolgimento delle analisi e che non sono state compiute.

Implica poi un accertamento di fatto – che non può essere devoluto alla Corte di cassazione – l’indagine se i campionamenti dopo il riavvio dell’impianto a causa di due periodi di by-pass siano stati effettuati una volta trascorso un termine sufficientemente congruo per il ripristino della funzionalità dell’efficienza depurativa dell’impianto; come pure l’indagine sulla incidenza dei picchi di portata dovuti alla stagione turistica, tanto più che la Corte di Genova ha verificato che l’autorizzazione allo scarico è stata rilasciata considerando il limite massimo della popolazione servita.

5. – Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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