Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9391 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1548-2009 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO

3, presso lo studio dell’avvocato ANDRENELLI ADRIANO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA e QUESTORE DELLA PROVINCIA DI

MODENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto R.G. 6178/08 del GIUDICE DI PACE di MODENA del

24.11.08, depositato il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Modena, con provvedimento del 25, 11.2008, rigettava l’opposizione proposta da M.S. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Modena in data 27.8.2008. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso M.S., affidato a quattro motivi; hanno resistito con controricorso il Prefetto ed il Questore di Modena.

OSSERVA:

1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 189 del 2002, art. 13, comma 7, art. 3, commi 3 e 4, e art. 4, comma 2 del Regolamento di Esecuzione, L. n. 241 del 1990, art. 7 (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5), lamentando la mancata comunicazione del decreto di espulsione all’autorità consolare, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione del decreto di espulsione. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione del D.M. Interno 18 novembre 2002, art. 4, comma 2, e della L. n. 189 del 2002, art. 13, comma 7, e art. 14, art. 3, commi 3 e 4, e art. 4, comma 2 del Regolamento di Esecuzione, L. n. 241 del 1990, art. 7 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo che il provvedimento del Questore difettava dei presupposti per la sua validità e così anche il decreto di espulsione.

1.1.- I motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto sono del tutto carenti del quesito di diritto, tale non potendo ritenersi quello formulato alla fine del ricorso nei seguenti termini ®in presenza di situazioni rientranti nei divieti di espulsione, il magistrato è tenuto ad un controllo approfondito di tutte le circostanze del caso concreto?.

Si tratta, infatti, di quesito palesemente inammissibile, siccome riferito indistintamente a tutti i motivi che lo precedono, e perchè si risolve in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione concreta (Cass. S.U. 11210 del 2008), consistente in un’enunciazione di carattere generale e astratto, mancante di ogni elemento concreto, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente (Cass. S.U. n. 6420 del 2008).

Peraltro, è solo per completezza che va osservato che un ulteriore profilo di inammissibilità consegue dalla circostanza che con il ricorso per cassazione devono essere denunciati vizi del provvedimento del giudice di pace e non del decreto di espulsione (come invece ha fatto il ricorrente con i due mezzi, sicchè in questa parte la denuncia del vizio di motivazione, sebbene non occorra per tale vizio la formulazione del quesito, è inammissibile per detta ragione), mentre l’intimazione del Questore neppure è suscettibile di impugnazione con l’opposizione prevista per il decreto di espulsione (Cass. S.U. n. 20121 del 2005; n. 25026 del 2005; n. 23009 del 2004).

Ancora per completezza, è appena il caso di rilevare che l’omissione della comunicazione del decreto all’autorità consolare non incide sulla validità del provvedimento di espulsione (Cass. n. 28884 del 2005) e la L. n. 241 del 1990 non è applicabile alla procedura di espulsione dello straniero (Cass. n. 13364 del 2007; n. 28858 del 2005; n. 15390 del 2003).

2.- Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 54 c.p. e dell’art. 13, comma 7, T.U. art. 3, commi 3 e 4, e art. 4, comma 2 del regolamento di esecuzione, L. n. 241 del 1990, art. 7 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo che: sussisteva lo stato di necessità, il provvedimento non avrebbe esaminato le doglianze in ordine alla mancata traduzione del decreto di espulsione; non avrebbe motivato in ordine alla intimazione di lasciare il territorio nazionale. Anche siffatto motivo è manifestamente inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto, dato che, nella parte in cui, formalmente è denunciato un vizio di motivazione, non sono in realtà prospettate censure concernenti la ricognizione della fattispecie concreta. Peraltro, le doglianze sono pressochè incomprensibili quanto alla lamentata sussistenza dello stato di necessità e non considerano che il provvedimento impugnato ha motivatamente esposto le ragioni a conforto della legittimità del decreto di espulsione, tradotto nelle lingue veicolati, per mancanza di un interprete della lingua madre del ricorrente, mentre, per quanto sopra esposto, l’Ordine del Questore neppure era censurabile nella fase di merito.

Infine, il quesito formulato alla fine del ricorso, per le ragioni svolte nell’esame dei primi due mezzi, neppure è idoneo a far ritenere soddisfatte le condizioni che sarebbe stato necessario osservare.

3.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), nella parte in cui il provvedimento ha disposto in ordine alle spese, disponendo nulla per le spese, non emergendo alcun elemento di coerenza e compatibilita con il criterio adottato per la regolamentazione delle spese di lite ed è formulato quesito sull’onere del giudice del merito di motivare la liquidazione delle spese di lite. Il mezzo è manifestamente inammissibile. Nel giudizio di opposizione all’espulsione la disciplina delle spese è governata dagli artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè, una volta rigettata la domanda, poichè l’amministrazione non era costituita, risulta evidente che le spese dovevano rimanere a carico della parte.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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