Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9391 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22775-213 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

LA P.V. DI P. S & S SNC, C.M.,

elettivamente ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio

dell’avvocato UGO SARDO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUIDO BACINO;

– controricorrenti –

e contro

P.S., PE.SA. elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio dell’avvocato UGO

SARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO GUIDO

BACINO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 175/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2019 dal Consigliera Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE

ALESSANDRO, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato MORELLI Mauro, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riservarsi sul rilievo preliminare del Consigliere

relatore, nel merito l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati SARDO Ugo, BACINO Guido, difensori dei resistenti

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 L.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza a lui sfavorevole n. 175/2013 della Corte d’Appello di Perugia in un giudizio promosso contro P.V. snc di P. S &S. e C.M..

La società P. e la C. resistono con controricorso e memoria.

Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato assegnato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 6.10.2018.

Le parti hanno depositato memorie.

2 Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità, così come eccepito in via preliminare dai controricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. con l’adesione del Procuratore Generale.

A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, “la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”. La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso (v. tra le varie, Sez. 3 -, Sentenza n. 20628 del 13/10/2016 Rv. 642916).

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente al momento del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione aveva depositato una mera fotocopia della sentenza impugnata formulando riserva di “produrre l’originale” (cfr. nota di deposito e iscrizione a ruolo), ma poi (cfr. atti) non ha provveduto al prescritto deposito della copia autentica che – è bene precisarlo poteva avvenire nello stesso termine prescritto per il deposito del ricorso e cioè entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione.

Il mancato rinvenimento di copia autentica della sentenza nel fascicolo di ufficio o, quanto meno, in quello dell’altra parte (che anzi ha formulato specifica eccezione di improcedibilità) rende inevitabile la sanzione dell’improcedibilità (v. sezioni unite, sentenza n. 10648/2017).

Solo per completezza ed in risposta alle specifiche considerazioni svolte dal difensore del ricorrente in udienza sui rapporti tra improcedibilità e giurisprudenza CEDU, va osservato che le stesse sezioni unite, analizzando compiutamente il tema della improcedibilità anche alla luce dei principi elaborati dalla CEDU, hanno escluso qualunque incompatibilità in caso di totale mancanza agli atti del documento perchè in tal caso non vi sarebbe restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale (cfr. S.U. sentenza n. 10648/2017 cit.).

Le spese seguono la soccombenza.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro. 7.500,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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