Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9390 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 960-2009 proposto da:

H.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato CORBUCCI CARLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, PREFETTURA DI ROMA;

– intimate –

avverso l’ordinanza R.G. 2107/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

6.12.08, depositata il 11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Roma con provvedimento depositato il 6 dicembre 2008 rigettava l’opposizione proposta da H.M.A. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Roma in data 14.7.2008, a seguito del diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso H. M.A., affidato ad un motivo; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

OSSERVA:

1.- In linea preliminare, vertendosi in tema di opposizione a decreto di espulsione, è manifesto il difetto di legittimazione passiva del Questore di Roma.

2.- Nel merito, l’unico motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e, sulla premessa che nella fase di merito sarebbe stato fatto valere l’errore scusabile con aggiunto del motivo della forza maggiore, rappresentato dallo stato di malattia invalidante, documentato e depositato all’udienza, formula la seguente censura:

L’ordinanza, dopo aver superficialmente argomentato in ordine al primo punto (errore scusabile) non menziona minimamente, nè in positivo nè in negativo, il secondo punto, che era quello essenziale.

Il giudice non si sofferma minimamente a dichiarare insufficiente o inidonea la documentazione prodotta, in quanto non ne parla affatto.

In termini del tutto generici il giudice si limita ad escludere che sussistano casi di forza maggiore senza minimamente riferire quale caso, nello specifico, era stato indicato e documentato e perchè non costituirebbe forza maggiore.

Il giudizio è pertanto assolutamente incompleto in quanto non consente di considerare rigettato o infondato il punto essenziale del ricorso.

3.- Il motivo è manifestamente inammissibile.

Il provvedimento impugnato ha indicato che il decreto di espulsione è stato emesso dopo che era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno ed ha precisato che dalla documentazione depositata in atti del ricorrente non sono emersi elementi dai quali possa desumersi uno stato oggettivo o soggettivo di forza maggiore che abbia determinato l’impossibilità di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Pertanto, risulta chiaro che il provvedimento ha preso in esame la censure svolta nella fase di merito, che ha rigettato e tanto basta ad escludere l’omessa motivazione.

Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, nel dedurre il vizio di motivazione, omette anzitutto di chiarire la circostanza che avrebbe dovuto integrare un errore scusabile;

inoltre, relativamente alla dedotta malattia, non indica quale fosse la patologia e non riproduce detta certificazione – di cui, peraltro, neppure chiarisce natura e provenienza, così da permettere a questa Corte di accertare la rilevanza e la decisività della situazione evocata, in base ad una valutazione di verosimiglianza e da compiere sulla base del ricorso, senza fare accesso a fonti esterne ed ulteriori.

Tanto sembra rendere manifesta l’inammissibilità del mezzo.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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