Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9390 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 04/04/2019), n.9390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.R., C.M. e C.L., rappresentati e difesi

dall’Avvocato LUIGI FERRARA e dall’Avvocato CARMEN BATTIPAGLIA ed

elettivamente domiciliati a Roma, viale Eritrea 48, presso la Dott.

MARIA BATTIPAGLIA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EDILFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

VITTORIO DEL VECCHIO ed elettivamente domiciliati a Roma, via

Capraia 75, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI BALBI, per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

D.C.M., B.S., BU.NI., S.R.,

V.S., A.C., VI.NA., M.R.,

I.N., UNIPOL SAI, quale società incorporante della MILANO

ASSICURAZIONI S.P.A., E.R., D.M.,

D.R.;

– intimati –

e

sul ricorso proposto da:

B.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO

BARBATO ed elettivamente domiciliata a Roma, viale Mazzini 134,

presso lo studio dell’Avvocato ANNA BUTTAFOCO, per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., C.R., C.M. e C.L.,

EDILFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, UNIPOL SAI, quale società

incorporante della MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., nonchè

D.R., in proprio e nella qualità di erede della madre E.R.

e della sorella D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.R., C.M. e C.L., con atto di citazione del 15/10/1994, dopo aver premesso di essere proprietari di un complesso di case in (OMISSIS), confinante con fondo della s.r.l. EDILFAB, hanno lamentato che quest’ultima aveva costruito sullo stesso quattro palazzine delle quali una, contrassegnata come fabbricato “C”, a distanza non legale dalla proprietà degli attori ed in violazione del vigente programma di fabbricazione, provocando danni ai propri fabbricati, consistiti tra l’altro nella eliminazione di una servitù di scolo delle acque meteoriche. Gli attori, quindi, hanno convenuto in giudizio la EDILFAB s.r.l. chiedendo l’abbattimento della palazzina “C” e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni.

La EDILFAB s.r.l. si è costituita in giudizio e, dopo aver, tra l’altro, contestato la domanda, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa La Previdente s.p.a., con la quale aveva stipulato una polizza a garanzia di eventuali danni a terzi nell’esecuzione delle opere.

La compagnia di assicurazioni, a seguito della chiamata in causa, si è costituita in giudizio deducendo l’inoperatività della polizza, in quanto stipulata successivamente all’inizio dei lavori, ed, in ogni caso, la mancanza di copertura assicurativa, trattandosi di danni cagionati da attività illegittima, imputabile direttamente alla costruttrice.

Il tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza dell’1/12/2003, ha, tra l’altro, accolto la domanda proposta dagli attori, condannando la società convenuta all’abbattimento del fabbricato “C” ed al ripristino della discesa pluviale descritta nella consulenza tecnica d’ufficio nonchè al pagamento della somma di Euro 33.138,75, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda di riconvenzionale proposta dalla convenuta nonchè la domanda di manleva spiegata dalla società convenuta nei confronti della La Previdente s.p.a.. Il tribunale, infine, ha condannato la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, disponendone l’attribuzione al procuratore antistatario, oltre alle spese in favore della terza chiamata in causa.

La EDILFAB s.r.l., con citazione notificata in data 5/4/2004, ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l’altro, la erronea interpretazione, da parte del primo giudice, delle risultanze della svolta consulenza tecnica d’ufficio e la mancanza di una valida prova del nesso causale tra la costruzione realizzata dalla EDILFAB ed i pretesi danni al fabbricato degli attori. La società appellante, quindi, ha chiesto che, in accoglimento del proposto gravame, le domande proposte dai C. nei suoi confronti fossero rigettate, ed, in subordine, in caso di conferma della sentenza, di essere garantita dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa.

Ha resistito all’appello la Previdente Assicurazioni s.p.a., alla quale, in corso di causa, è subentrata la Milano Assicurazioni s.p.a., ribadendo la propria estraneità rispetto alla domanda di garanzia.

Si sono costituiti in giudizio anche C.R., C.M. e C.L. i quali hanno dedotto, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di F.R., qualificatosi come legale rappresentante della società appellante, rilevando, al riguardo, che la società era stata posta in liquidazione con Delib. 21 maggio 1999. Gli appellati, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell’appello e proposto appello incidentale relativamente alla decorrenza degli interessi di cui alla sentenza impugnata.

Sono volontariamente intervenuti D.C.M., V.S., A.C., B.S., Vi.Na., I.N., Bu.Ni., S.R. e M.R., quali acquirenti delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato “C”, i quali, dopo aver censurato la relazione del consulente tecnico d’ufficio, invocandone la rinnovazione, hanno concluso per l’accoglimento del gravame proposto dall’appellante principale e per il rigetto della domanda formulata dagli attori.

La corte d’appello, dopo aver disposto l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio, mediante richiesta di chiarimenti, ha dichiarato, con sentenza dell’8/9/2010, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società EDILFAB in liquidazione, in quanto proposto dall’originario amministratore e non dal liquidatore, al pari dell’intervento volontario spiegato in sede di gravame dagli acquirenti delle singole unità immobiliari. La corte, invece, ha accolto l’appello incidentale degli appellati liquidando, sulla somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni, anche gli interessi legali a far data dal deposito della consulenza tecnica d’ufficio eseguita in primo grado, condannando, infine, tanto l’appellante, quanto gli interventori, in solido, al pagamento delle spese in favore degli appellati, con distrazione in favore dell’avv. D..

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la EDILFAB in liquidazione e, con autonomo ricorso, le parti volontariamente intervenute in appello. I C. hanno resistito con controricorso.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 27860 del 2011, ha accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, come tale qualificando il ricorso proposto dagli interventori.

La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che nessuna delle parti aveva affermato che la s.r.l. EDILFAB, dopo esser stata sciolta e messa in liquidazione, era stata anche cancellata dal registro delle imprese, ha ritenuto che “non trovando allora applicazione il disposto dell’art. 2495 c.c. (modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4) – che ha introdotto il principio dell’effetto estintivo immediato come conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese – deve essere riaffermato… che la mera messa in liquidazione della società non ne determina l’estinzione”. Ne consegue, ha aggiunto la Corte, l’erroneità del presupposto dal quale parte l’argomentazione della prima difesa dei C., secondo la quale lo scioglimento determinerebbe l’estinzione della società, e, quindi, il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione che gli stessi avevano sollevato. La Corte, poi, ha ritenuto infondata anche la seconda eccezione, secondo la quale il liquidatore sarebbe privo di potere rappresentativo nel caso in cui agisse o resistesse in cause che non fossero attinenti alla mera liquidazione del patrimonio sociale, osservando, in contrario, che la fase di liquidazione di una società è un procedimento complesso che comporta, tra l’altro, la doverosa prosecuzione da parte dei liquidatori, di tutti i giudizi in cui l’ente sociale sia stato parte, al fine di procedere alla liquidazione, identificando definitivamente le poste attive e passive: nel concreto, dunque, l’attività processuale del liquidatore si è attenuta nei limiti della funzione del predetto. Nè, ha proseguito la Corte, è stata contestata l’assunzione, da parte del F., della carica di liquidatore, al pari dell’affermazione secondo la quale, sin dal primo grado, era stata depositata documentazione attestante l’assunzione della carica di liquidatore in capo al passato amministratore.

La Corte, invece, ha ritenuto che il ricorso proposto dagli interventori volontari fosse inammissibile: ed infatti, essendo stato proposto, contro la medesima sentenza, con atto notificato tra il 5 ed il 10/1/2011, a fronte del ricorso della EDILFAB, notificato tra il 13 ed il 18/10/2010 e depositato il 27/10/2010, doveva essere qualificato come incidentale rispetto a quest’ultimo, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere proposto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso della società medesima, a sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c..

La Corte di cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata per un nuovo esame.

La s.r.l. EDILFAB in liquidazione, con atto di citazione dell’8/2/2012, ha provveduto alla riassunzione della causa innanzi alla corte d’appello, riportandosi integralmente ai motivi ed alle conclusioni formulati nell’atto d’appello dell’1/4/2004.

Hanno spiegato intervento nel giudizio di rinvio D.C.M. e B.S., con comparsa depositata in data 18/9/2012, nonchè Bu.Ni., S.R., V.S. e A.C., all’udienza del 5/3/2013.

Sono rimasti, invece, contumaci gli altri interventori volontari e la s.p.a. Milano Assicurazioni.

I C., a loro volta, si sono costituiti, con comparsa del 19/3/2013. Contestualmente, sono volontariamente intervenuti in giudizio gli eredi dell’avv. D.A., procuratore degli appellati, deceduto nelle more del giudizio di secondo grado definito con la sentenza cassata, deducendo, tra l’altro: – la nullità del procedimento di legittimità e dell’ordinanza emessa dalla Suprema Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del contraddittorio nei loro confronti, posto che l’avv. D., in quanto distrattario delle spese di secondo grado, era litisconsorte necessario; l’avvenuta estinzione del giudizio di rinvio, per inosservanza del termine di tre mesi di cui all’art. 392 c.p.c. e per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti litisconsorti necessari; e chiedendo, quindi, di dichiarare la nullità del procedimento di legittimità e dell’ordinanza di rinvio o, in subordine, l’estinzione del giudizio di rinvio.

La corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dalla EDILFAB s.r.l. in liquidazione ed, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte dagli attori con la citazione notificata il data 15/10/1994; ha condannato gli attori, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore della s.r.l. EDILFAB, procedendo alla relativa liquidazione, per il giudizio di primo grado, per il giudizio di secondo grado e per il giudizio di legittimità; ha condannato gli attori, in solido tra loro e con E.R., D.M. e D.R., nella qualità di eredi dell’avv. D.A., volontariamente intervenute nel giudizio in riassunzione a seguito della cassazione, al rimborso delle spese del giudizio di rinvio, in favore della s.r.l. EDILFAB; ha condannato, tra gli altri, B.S. al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite maturate in secondo grado e nel giudizio di legittimità, provvedendo alla relativa liquidazione, con distrazione in favore dell’avv. R..

La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha ritenuto, innanzitutto, infondata l’eccezione di nullità del procedimento di legittimità e dell’ordinanza della Corte di cassazione, per omessa notifica del ricorso agli eredi del difensore distrattario, avv. D.A., deceduto nelle more del giudizio d’appello. La corte, sul punto, ha ritenuto che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, nel giudizio di gravame, solo quando sorga controversia sulla distrazione delle spese giudiziali, e cioè quando la sentenza impugnata non ha pronunciato sull’istanza o l’ha respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia di distrazione. Nel caso di specie, invece, ha aggiunto la corte, il ricorso per cassazione non aveva investito il capo della sentenza relativo all’attribuzione delle spese in favore dell’avv. D. per cui, nel giudizio di legittimità, non ricorreva l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso ovvero dei suoi eredi. L’eccezione, del resto, ha osservato la corte, sarebbe comunque inammissibile, non potendo nel giudizio di rinvio essere eccepita o rilevata la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio, quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere, in mancanza di una diversa esplicita statuizione, che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro.

La corte, poi, dopo aver affermato che i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, e dopo aver escluso, quindi, ogni rilievo alle censure sollevate dagli appellati relativamente all’errore di fatto in cui, a loro dire, sarebbe incorsa la Corte di cassazione, dichiarando la sussistenza della legittimazione processuale della EDILFAB s.r.l., in persona del suo liquidatore, F.R.; ha proceduto ad esaminare, nel merito, l’appello proposto dalla predetta società la quale, da un lato, aveva contestato l’erronea interpretazione, da parte del primo giudice, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, anche alla luce dei chiarimenti resi dallo stesso consulente, e, dall’altro lato, aveva lamentato la mancanza di valida prova del nesso causale tra la costruzione realizzata dalla EDILFAB s.r.l. ed i pretesi danni al fabbricato degli attori.

La corte ha ritenuto, innanzitutto, fondata la prima censura: invero, ha osservato la corte, nella relazione depositata il 4/1/2007, l’ing. Ma., nel rispondere ai quesiti fissati nell’ordinanza resa dalla stessa corte il 30/1/2007, aveva inequivocamente chiarito che: – il fabbricato “C” è stato realizzato dalla EDILFAB sul confine edificato, in aderenza al preesistente fabbricato in muratura di proprietà degli attori; – il programma di fabbricazione del Comune di San Valentino Torio, nella zona “B”, nel quale ricade il fabbricato in questione, consentiva la costruzione in aderenza sul confine edificato; non vi è stata alcuna invasione nella proprietà degli attori per effetto della realizzazione del fabbricato “C”. La corte, quindi, ha ritenuto che, anche sulla scorta della documentazione grafica e fotografica allegata alla relazione, non sia, nella specie, configurabile alcuna violazione di distanze e che, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere riformata quanto al capo 1, con il quale il tribunale aveva condannato la EDILFAB all’abbattimento del fabbricato “C”.

La corte, poi, ha ritenuto fondato anche il secondo motivo: al riguardo, dopo aver premesso che “nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie; sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto”, la corte ha ritenuto che, nella specie, alla luce dei rilievi specificamente formulati dall’appellante avverso la consulenza tecnica di primo grado, le risultanze alle quali era pervenuto il tecnico del tribunale non potessero essere assolutamente condivise. In particolare, dopo aver evidenziato che le risposte fornite dal consulente erano del tutto insufficienti a sostenere la riconducibilità dei danni strutturali dell’edificio dei C. alla realizzazione del fabbricato “C” da parte della EDILFAB, essendosi lo stesso limitato a sostenere e poi a ribadire che “la realizzazione del nuovo fabbricato in aderenza alle vecchie fabbriche ha provocato a queste ultime non pochi danni”, la corte ha rilevato l’emergenza di elementi di segno contrario, che portano ad escludere del tutto il nesso di causalità in contestazione: dalla relazione elaborata nell’aprile del 1993 dall’ing. D.P.N., in sede di accertamento tecnico preventivo svolto prima della controversia, quando i fabbricati dell’appellante non erano stati ancora realizzati, emerge incontrovertibilmente che gli edifici di proprietà C. erano “di vecchia fattura, con muri di pietrame ed evidenti tracce di lesioni e di sconnessioni per dissesti di vecchia data, evidenziati dalla presenza di catene di acciaio”. Il consulente tecnico d’ufficio, poi, ha proseguito la corte, aveva evidenziato, in sede di accertamento tecnico preventivo, “la mancanza assoluta di manutenzione, evidenziata da forte degrado delle murature portanti, la mancanza di opportune e regolamentari riseghe di fondazione, che avrebbero meglio dovuto distribuire i carichi sul terreno, la insufficiente profondità delle fondazioni, che in alcuni casi sono poggiate sul terreno vegetale intriso di radici, i danni evidenti dell’umidità ascendente proveniente dal terreno e non tamponata da opportuno vespaio, la mancanza di opportuni convogliamenti verticali delle acque piovane…”, come documentato dalla allegata documentazione fotografica. Quanto, poi, al lamentato danno per la eliminazione delle discese pluviali, la corte ha osservato che l’accertamento tecnico preventivo aveva evidenziato, con relativo supporto fotografico, “la mancanza di discese verticali per l’acqua piovana, che colava lungo le pareti”. Al riguardo, ha aggiunto la corte, le doglianze espresse dagli attori su questo specifico punto non hanno trovato conforto nell’ambito dell’attività istruttoria svolta in giudizio, “rilevandosi dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del c.t.u…. la presenza, sull’edificio C., di canalette per il convogliamento delle acque piovane prima inesistenti e di recente realizzazione, il che contrasta con quanto assertivamente affermato dallo stesso tecnico, circa lo sconvolgimento delle preesistenti linee di allontanamento delle acque meteoriche dai lastrici solari”.

In definitiva, ha concluso la corte, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, con i relativi chiarimenti e integrazioni, in quanto del tutto superficiali e assolutamente prive di valutazioni tecniche circa la causa delle riscontrate lesioni e infiltrazioni, non avrebbero potuto sostenere il convincimento del primo giudice, quanto alla fondatezza della domanda di risarcimento dei danni formulata dagli attori, sia in relazione alle lamentate lesioni strutturali del loro edificio, sia con riferimento alla dedotta eliminazione del sistema di eliminazione delle acque piovane, non avendo le relative doglianze trovato adeguata ed esaustiva risposta nell’elaborato peritale e risultando, al contrario, contrastate dalla documentazione prodotta dalla parte della convenuta. E poichè la prova della sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l’attività in contestazione avrebbe dovuto essere fornita dagli attori, la corte ha ritenuto come, in mancanza di tal prova, si rivelasse del tutto superfluo qualsivoglia ulteriore approfondimento tecnico destinato alla individuazione del predetto imprescindibile elemento costitutivo dell’illecito lamentato.

La corte d’appello, quindi, ha ritenuto che l’appello proposto dalla EDILFAB s.r.l. fosse fondato e dovesse essere, pertanto, accolto, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte dagli attori dovessero essere rigettate.

La corte, infine, dopo aver condannato gli attori al rimborso delle spese processuali maturate in tutti i precedenti gradi e nel giudizio di rinvio, estendendo la relativa condanna, relativamente a queste ultime, anche nei confronti degli eredi di D.A., volontariamente intervenuti in tale fase, ha ritenuto, quanto agli acquirenti delle singole unità immobiliari, volontariamente intervenuti nel secondo grado di giudizio, che “la dichiarata inammissibilità del relativo intervento in secondo grado, in una con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale proposto in sede di legittimità, comportano, relativamente a detti gradi del giudizio, la condanna dei predetti interventori al pagamento delle relative spese, in favore dei germani C., con distrazione”.

C.R., C.M. e C.L., con ricorso spedito per la notifica in data 11/7/2015, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

La s.r.l. EDILFAB in liquidazione ha resistito con controricorso notificato in data 31/7/2015.

Sono rimasti intimati D.C.M., B.S., Bu.Ni., S.R., V.S., A.C., Vi.Na., M.R., I.N. e la Unipol Sai, quale società incorporante della Milano Assicurazioni s.p.a. nonchè E.R., D.M., D.R..

Con ricorso notificato in data 29/7/2015, anche B.S. ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello.

R.F., rispetto a quest’ultimo ricorso, è rimasto intimato, al pari di C.R., di C.M., di C.L., della EDILFAB s.r.l., della Unipol Sai, quale società incorporante della Milano Assicurazioni s.p.a., di D.R., in proprio e nella qualità di erede della madre E.R. e della sorella D.M..

Con memoria depositata in data 17/11/2018, la B. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da C.R., C.M. e C.L. e l’infondatezza dei relativi motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, C.R., C.M. e C.L., lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio…”. Nel caso di specie, infatti, hanno osservato i ricorrenti, è innegabile la necessità, per poter accertare la causazione e l’entità del danno lamentato dagli attori, di particolari cognizioni tecniche, così come è altrettanto innegabile l’inesistenza, in capo al giudicante, di un bagaglio tecnico tale da permettergli di poter formulare un autonomo e fondato accertamento dei danni e delle cause che lo hanno prodotto. La corte d’appello, del resto, hanno proseguito i ricorrenti, per un verso, ha ritenuto che la consulenza tecnica fosse inadeguata nella parte relativa al nesso causale tra l’attività edificatoria della EDILFAB e i danni lamentati e, per altro verso, ne ha utilizzato alcuni assunti, tanto da porli poi a fondamento della propria motivazione ritenendo che non fosse stata realizzata la violazione delle distanze legali, sicchè delle due l’una: o si ritiene l’elaborato ineccepibile, ponendolo a base della propria motivazione, o, viceversa, se ne discosta fornendo adeguata motivazione alla decisione assunta. La corte d’appello, inoltre, hanno proseguito i ricorrenti, ha evidenziato che le risposte fornite dal consulente fossero del tutto insufficienti a sostenere la riconducibilità dei danni strutturali dell’edificio aggiungendo che emergevano dagli atti elementi di segno contrario, che portavano ad escludere del tutto il nesso di causalità in contestazione, con esplicito riferimento alla relazione elaborata nell’aprile del 1993 dall’ing. D.P.N., in sede di accertamento tecnico preventivo svolto prima della controversia. In realtà, hanno osservato i ricorrenti, la corte pone a fondamento della propria decisione un accertamento tecnico preventivo mai espletato, trattandosi, piuttosto, di una consulenza tecnica di parte che, però, costituisce mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio. La corte, del resto, hanno aggiunto i ricorrenti, si è limitata a considerare la vetustà dell’edificio dei C., trascurando, tuttavia, di considerare le lesioni interne allo stesso, supportate dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del consulente tecnico d’ufficio: lesioni che non possono che essere ricollegate ad altro se non agli imponenti lavori di costruzione di ben quattro palazzine. Le deficienze logico-giuridiche contenute nella sentenza integrano, hanno concluso i ricorrenti, una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4, di esporre i motivi di fatto e diritto della decisione.

2. Il motivo, nelle plurime doglianze che lo integrano, è infondato. Intanto, con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, è sufficiente considerare che i ricorrenti incorrono nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di tale norma dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 116 c.p.c., può porsi esclusivamente nel caso, nella specie neppure dedotto e comunque non ricorrente, in cui il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). In effetti, poichè l’art. 116 c.p.c., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso, oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 23153 del 2018; Cass. n. 13960 del 2014). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (Cass. 24434 del 2016). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: ed il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del resto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione non risultando che la motivazione della sentenza impugnata sia soltanto apparente ovvero manifestamente illogica (Cass. SU n. 8053 del 2014). Ed è noto che non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, piuttosto, limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile: ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). La corte d’appello, infatti, con motivazione coerente sul piano logico, dopo aver evidenziato che le risposte fornite dal consulente tecnico d’ufficio erano del tutto insufficienti a sostenere la riconducibilità dei danni strutturali dell’edificio dei ricorrenti alla realizzazione del fabbricato “C” da parte della EDILFAB (essendosi lo stesso limitato a sostenere e poi a ribadire che “la realizzazione del nuovo fabbricato in aderenza alle vecchie fabbriche ha provocato a queste ultime non pochi danni”), ha ritenuto la sussistenza di elementi di segno contrario, che portavano ad escludere del tutto il nesso di causalità in contestazione: in particolare, secondo la corte, dalla relazione elaborata nell’aprile del 1993 dall’ing. D.P.N., in sede di accertamento tecnico preventivo svolto prima della controversia, quando i fabbricati dell’appellante non erano stati ancora realizzati, emergeva incontrovertibilmente che gli edifici di proprietà C. erano “di vecchia fattura, con muri di pietrame ed evidenti tracce di lesioni e di sconnessioni per dissesti di vecchi data, evidenziati dalla presenza di catene di acciaio”. Il consulente tecnico d’ufficio, ha proseguito la corte, aveva in quella stessa sede evidenziato “la mancanza assoluta di manutenzione, evidenziata da forte degrado delle murature portanti, la mancanza di opportune e regolamentari riseghe di fondazione, che avrebbero meglio dovuto distribuire i carichi sul terreno, la insufficiente profondità delle fondazioni, che in alcuni casi sono poggiate sul terreno vegetale intriso di radici, i danni evidenti dell’umidità ascendente proveniente dal terreno e non tamponata da opportuno vespaio, la mancanza di opportuni convogliamenti verticali delle acque piovane…”, come documentato dalla allegata documentazione fotografica. La corte, infine, quanto al lamentato danno per la eliminazione delle discese pluviali, ha evidenziato che l’accertamento tecnico preventivo aveva evidenziato, con relativo supporto fotografico, “la mancanza di discese verticali per l’acqua piovana, che colava lungo le pareti” e che le doglianze espresse dagli attori su questo specifico punto non avevano trovato conforto nell’ambito dell’attività istruttoria svolta in giudizio “rilevandosi dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del c.t.u…. la presenza, sull’edificio C., di canalette per il convogliamento delle acque piovane prima inesistenti e di recente realizzazione, il che contrasta con quanto assertivamente affermato dallo stesso tecnico, circa lo sconvolgimento delle preesistenti linee di allontanamento delle acque meteoriche dai lastrici solari”. Del resto, se il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali (Cass. n. 14759 del 2007), a fortiori non gli può essere precluso l’esame diretto della documentazione a sua volta esaminata dal consulente, vigendo il principio judex peritus peritorum, per cui il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche (Cass. n. 30733 del 2017). In forza del predetto principio, infatti, il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche: in entrambi i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. n. 17757 del 2014). Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, in effetti, non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, come nella specie, congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del consulente tecnico d’ufficio (Cass. n. 5148 del 2011). D’altra parte, l’esigenza che il giudice del merito, ove dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, indichi in maniera adeguata ed esauriente le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle opinioni del consulente, non postula che egli debba necessariamente contrapporre nozioni ed apprezzamenti tecnici a quelli affermati dal consulente onde dimostrarne l’inattendibilità sul piano scientifico, quando il dissenso si manifesti in sede di controllo logico della consequenzialità tra la ricostruzione storica dei fatti effettuata dal perito con corretto impiego dei dettami della sua scienza specializzata, e le valutazioni che quello ritiene di indicarne in tema di causalità giuridica (Cass. n. 6716 del 1982; Cass. n. 3932 del 1984). Nel caso di specie, come visto, la corte d’appello, se, da un lato, ha disatteso le conclusioni esposte dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alla riconducibilità dei danni strutturali dell’edificio dei ricorrenti alla realizzazione del fabbricato “C” da parte della EDILFAB (essendosi lo stesso limitato a sostenere che “la realizzazione del nuovo fabbricato in aderenza alle vecchie fabbriche ha provocato a queste ultime non pochi danni”), ha, dall’altro lato, fornito della decisione così assunta una motivazione adeguata ed esente da vizi logici, avendo, appunto, rilevato la sussistenza, tra gli atti di causa, di elementi probatori che portavano ad escludere del tutto il nesso di causalità tra l’attività edificatoria della società convenuta e i danni lamentati dagli attori. D’altra parte, se è vero che la consulenza tecnica di parte (qual è stata, secondo i ricorrenti, la relazione dell’ing. D.P.) costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 16552 del 2015), è anche vero, però, che, in ragione dell’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice, il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purchè fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, (Cass. n. 26550 del 2011; Cass. n. 12411 del 2001; Cass. n. 2574 del 1992): come, in effetti, è accaduto nel caso di specie. La corte d’appello, infatti, ha utilizzato, quale fonte del proprio convincimento in ordine all’accertamento del nesso di causalità tra l’attività edificatoria della EDILFAB ed i danni lamentati dagli attori, la relazione (incontestatamente) elaborata nell’aprile del 1993 dall’ing. D.P.N., esponendo le ragioni del convincimento assunto, vale a dire, per un verso, che dalla predetta relazione emergeva incontrovertibilmente che gli edifici di proprietà C. erano “di vecchia fattura, con muri di pietrame ed evidenti tracce di lesioni e di sconnessioni per dissesti di vecchi data, evidenziati dalla presenza di catene di acciaio”, e, per altro verso, che dalla relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio era (altrettanto incontestatamente) risultata “la mancanza assoluta di manutenzione, evidenziata da forte degrado delle murature portanti, la mancanza di opportune e regolamentari riseghe di fondazione, che avrebbero meglio dovuto distribuire i carichi sul terreno, la insufficiente profondità delle fondazioni, che in alcuni casi sono poggiate sul terreno vegetale intriso di radici, i danni evidenti dell’umidità ascendente proveniente dal terreno e non tamponata da opportuno vespaio, la mancanza di opportuni convogliamenti verticali delle acque piovane…”.

3.Con il secondo motivo, C.R., C.M. e C.L., lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di nullità del procedimento di legittimità e dell’ordinanza della Corte di cassazione, per omessa notifica del ricorso agli eredi del difensore distrattario, avv. D.A., deceduto nelle more del giudizio d’appello, sul rilievo che il ricorso per cassazione non investiva il capo della sentenza relativo all’attribuzione delle spese in favore dell’avv. D., laddove, al contrario, la EDILFAB, con il ricorso dell’11/10/2010, aveva espressamente richiesto la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello nel 2010 con rinvio ad altra corte d’appello per l’esame del merito e con ogni altro provvedimento anche in relazione alle spese processuali. Ne consegue, hanno aggiunto i ricorrenti, che, sebbene non abbia formato oggetto di un motivo specificamente individuato, la richiesta ha comunque investito il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, per cui l’omessa notifica del ricorso anche agli eredi dell’avv. D., deceduto nelle more del giudizio d’appello, ha determinato la violazione del principio del contraddittorio sancito dall’art. 101 c.p.c..

4. Il motivo è infondato. Il ricorso per cassazione, infatti, non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293 del 2016). Nel caso in esame, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso per cassazione a suo tempo proposto dalla EDILFAB non aveva investito il capo della sentenza relativo all’attribuzione delle spese in favore dell’avv. D. per cui, nel giudizio di legittimità, non ricorreva l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso ovvero dei suoi eredi: non anche nella parte in cui la corte d’appello, a fondamento della medesima decisione, ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, non può essere eccepita nè rilevata la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio, quando la relativa questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere, in mancanza di una diversa esplicita statuizione, che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro.

5. Con l’unico motivo di ricorso che ha articolato, B.S., lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 105 c.p.c., comma 2 e art. 111 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in ragione della dichiarata inammissibilità dell’intervento spiegato nel giudizio di secondo grado e della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso incidentale proposto in sede di legittimità, l’ha condannata, in solido con gli altri interventori, al rimborso, in favore degli attori – e del loro procuratore antistatario, avv. R.F. – delle spese del secondo grado di giudizio nonostante che l’appello principale della EDILFAB, in adesione del quale era intervenuta in giudizio, sia stato dichiarato ammissibile ed accolto nel merito con la conseguenza assurda che mentre gli attori, in quanto soccombenti, sono stati condannati al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte vittoriosa, e cioè la EDILFAB, i condomini interventori, che pure hanno aderito alle ragioni di quest’ultima, sono stati condannati al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dei soccombenti C. e del loro procuratore antistatario. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, il ricorso per cassazione proposto dai condomini è stato dichiarato inammissibile solo perchè, qualificato come incidentale, è stato considerato tardivo in quanto notificato oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c., laddove, al contrario, l’intervento adesivo dipendente dagli stessi spiegato nel giudizio di secondo grado è stato dichiarato inammissibile solo in ragione della errata declaratoria d’inammissibilità dell’appello principale proposto dalla EDILFAB, per cui, una volta che la Corte di cassazione ha statuito la piena legittimità di tale appello, è del tutto evidente, ha proseguito la ricorrente, che anche la comparsa d’intervento dei condòmini dev’essere conseguentemente considerata ammissibile. I C., quindi, sono risultati soccombenti, oltre che nei confronti della EDILFAB, anche rispetto ai condomini i quali, come acquirenti degli appartamenti collocati nel fabbricato del quale era stato richiesto l’abbattimento, sono intervenuti, a norma dell’art. 111 c.p.c., nel giudizio d’appello senza proporre alcuna domanda rispetto a quelle contenute nell’atto d’appello, proposto dalla società loro dante causa, al quale hanno aderito e del quale, pertanto, seguono la sorte.

6. Il motivo è infondato. Gli interventori volontari, infatti, avevano proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale, nel 2010, la corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento volontario spiegato nel giudizio d’appello dagli acquirenti delle singole unità immobiliari. La Corte di cassazione, tuttavia, con ordinanza del 2011, ha dichiarato inammissibile tale ricorso. La statuizione di inammissibilità dell’intervento, quindi, è diventata definitiva con la conseguenza che, a prescindere dalla natura meramente adesiva dello stesso, le relative spese dovessero essere liquidate, come ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo il principio della soccombenza: “la dichiarata inammissibilità del relativo intervento in secondo grado, in una con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale proposto in sede di legittimità, comportano, relativamente a detti gradi del giudizio, la condanna dei predetti interventori al pagamento delle relative spese, in favore dei germani C., con distrazione”.

7. Il ricorso proposto da C.R., C.M. e C.L. ed il ricorso proposto da B.S. devono essere, pertanto, rigettati.

8. Le spese di lite seguono, con riferimento al primo ricorso, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese relative al secondo ricorso, in difetto di attività difensiva ritualmente spiegata in giudizio dai relativi intimati.

9. La Corte dà atto della sussistenza, tanto con riferimento al ricorso proposto da C.R., C.M. e C.L., quanto con riguardo al ricorso proposto da B.S., dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso da C.R., C.M. e C.M.; rigetta il ricorso proposto da B.S.; condanna C.R., C.R. e C.R., in solido, a rimborsare alla società controricorrente ed a B.S. le spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, nella somma di Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e SG nella misura del 15%; dà atto della sussistenza, tanto con riferimento al ricorso proposto da C.R., C.M. e C.M., quanto con riguardo al ricorso proposto da B.S., dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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