Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 939 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. II, 20/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/01/2010), n.939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ORAZIANI

GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAGOGNA PIETRO;

– ricorrente –

contro

M.R. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 546/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 01/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso.

LA CORTE visti gli atti osserva:

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

che B.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 546/03 che si era pronunciata in sede di rinvio sull’impugnazione principale proposta dalla stessa B. e su quella incidentale avanzata da M. R. avverso la sentenza del Pretore di Pordenone n. 260/96;

che il procuratore di B.A., ha depositato atto datato 9.10.2009, con il quale – premesso che l’intimato M. ha venduto il terreno oggetto di causa a terzi che hanno dichiarato di non avere piu’ interesse alla presente controversia – ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere;

che la dichiarazione suddetta non puo’ ritenersi valida rinunzia al ricorso per Cassazione in quanto non sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, ma non munito di mandato speciale a rinunziare, ma che tuttavia essa appare idonea a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando, come nella fattispecie, la controparte non si e’ neppure costituita) e di determinare cosi’ la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilita’ del ricorso stesso (Cass. n. 22806 del 06/12/2004; Cass. n. 23685 del 15.9.2008);

che dunque il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere;

nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA