Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9389 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 04/04/2019), n.9389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1930-2015 proposto dalla:

TEMA COSTRUZIONI s.r.l., (già Tema Costruzioni s.n.c. di T.

geom. E. & C.), in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante T.E., TROVATO CONCETTA MARIA RITA e

LENZI NICOLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della

prima, in ROMA, VIA della BALDUINA 7;

– ricorrente –

contro

C.A.M., rappresentata e difesa dagli Avvocati RICCARDO

MOLLAME e GIUSEPPE INCANNO’ ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo, in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A;

– controricorrente –

e contro

SALUS s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di

amministrazione Bo.La., rappresentata e difesa dagli Avvocati

ALDO BERNARDONI e GIUSEPPE ROMANO AMATO, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, VIA GIUDOBALDO del

MONTE 61;

– controricorrente –

e contro

V.F., (anche quale erede di Ba.En.), CONDOMINIO

(OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione,

M.M., LO.UG. e P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 874/2014 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati CONCETTA TROVATO per la ricorrente, GIUSEPPE

INCANNO’ e ALDO BERNARDONI per le controricorrenti, che hanno

concluso, rispettivamente, come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La TEMA COSTRUZIONI s.n.c. di T. geom. E. & C. (ora TEMA COSTUZIONI s.r.l.), in data 12.11.1993, depositava presso il Tribunale di Bologna ricorso per decreto ingiuntivo, esponendo di avere eseguito in favore del CONDOMINIO (OMISSIS) imponenti lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale, chiedendo il pagamento della residua somma di Lire 200.779.278. La ricorrente precisava che l’amministratore del Condominio, S.P., con lettera del 30.9.1993, aveva comunicato alla ricorrente di non essere in grado di provvedere al saldo del credito residuo a causa della morosità di alcuni condomini, di cui indicava le generalità e gli importi dovuti. Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente specificava di avere intenzione di agire per ottenere il pagamento del proprio credito, oltre che nei confronti del Condominio, anche nei confronti dei condomini morosi: C.A.M., V.F. ed BA.EN., LO.UG. e M.M., nonchè nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., in quanto tenuti in solido per i debiti del Condominio e agiva anche in surroga dell’azione spettante all’amministratore.

Con decreto ingiuntivo n. 7367/1993, munito di formula esecutiva, il Tribunale di Bologna ingiungeva al Condominio e ai suddetti condomini di pagare, in solido tra loro, alla Tema la somma di Lire 200.779.278, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle fatture insolute al saldo e alle spese di lite.

Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione i coniugi V. e Ba., M.M. e il Condominio (OMISSIS), dando vita a tre cause distinte.

Nella causa n. 516/94, sorta dall’opposizione proposta dal Condominio, quest’ultimo effettuava anche la chiamata in causa di C.A.M., di Ba.En., di V.F., di Lo.Ug. di M.M. e della s.r.l. (OMISSIS), chiedendo che gli stessi fossero condannati a manlevare il condominio in relazione alle domande proposte dalla Tema s.n.c., e perchè fossero condannati a pagare le somme risultanti a loro carico per le spese ordinarie, straordinarie e prevendivate in base ai rendiconti e bilancio preventivi approvati nell’assemblea del luglio 1993, detratti gli acconti già corrisposti; nella stessa causa intervenivano, altresì, i condomini Salus s.r.l. e P.L..

Con sentenza n. 2119/2006, emessa nelle cause riunite, il Tribunale di Bologna rigettava tutte le opposizioni; rigettava sia la domanda di manleva sia, per improponibilità e indeterminatezza, le domande di condanna autonomamente avanzate dal Condominio nei confronti dei chiamati in causa e, dando atto dei versamenti medio tempore effettuati, pronunciava condanna in favore della Tema s.n.c. al pagamento del residuo.

Con separati atti di citazione il V., anche quale erede della Ba., il Condominio (OMISSIS), la Salus s.r.l. e il M. impugnavano la sentenza di primo grado.

Dall’appello proposto dal V. scaturiva la causa d’appello R.G. n. 1688/2007, nella quale si costituivano il Condominio e la Tema Costruzioni s.r.l. (già Tema Costruzioni s.n.c.), i quali, a loro volta, proponevano appello incidentale.

Alla suddetta causa venivano riunite le cause d’appello R.G. n. 1817/2007, 1894/2007 e 1811/2007, sorte dagli appelli autonomamente proposti dalla Salus s.r.l., da M. e dal Condominio.

Con sentenza n. 874/2014, depositata il 25.3.2014, la Corte d’Appello di Bologna accoglieva le opposizioni proposte da Ba., V., M. e dal Condominio (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo 7367/1993, emesso dal Tribunale di Bologna, e, per l’effetto, revocava il predetto decreto nei loro confronti; condannava il Condominio e la Tema Costruzioni s.r.l., in via solidale, a rifondere le spese liquidate dal primo Giudice in favore di C., dell’avv. Trentini quale antistatario, di M., della (OMISSIS) s.r.l. della Salus s.r.l.; dichiarava compensate tra la Tema e il Condominio le spese relative al giudizio di primo grado; condannava la Tema a rifondere al V., anche quale erede della Ba., al M., al Condominio, alla C., alla Salus s.r.l. e al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. le spese del giudizio di appello.

In particolare, la Corte d’Appello rilevava che in nessuno dei verbali di assemblea citati dal primo Giudice si facesse riferimento all’attribuzione di un incarico alla Tema Costruzioni s.n.c.; che la Tema fondasse il proprio credito su un asserito subentro nel contratto di appalto precedentemente stipulato dal Condominio con l’Impresa Schiavina, ma tale subentro non era stato provato. Inoltre, la Tema non aveva provato che i lavori di cui alle 21 fatture monitoriamente azionate fossero da ricondurre alle opere deliberate dall’assemblea del 15.12.1992.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Tema Costruzioni s.r.l., sulla base di cinque motivi; resistono Anna Marzia C. e la Salus s.r.l. con rispettivi controricorsi; gli intimati V.F., Condominio (OMISSIS), Fallimento (OMISSIS) s.r.l., M.M., L.U. e P.L. non hanno svolto difese. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato ciascuna rispettive memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1130,1131,1136 e 1137 c.c. – Nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c. – Omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, là dove la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado, anzitutto, reputando non raggiunta la prova circa il conferimento dell’incarico da parte del Condominio, relativamente alle opere di cui alle fatture azionate dalla Tema in via monitoria. Osserva la ricorrente che il Giudice di secondo grado ha, erroneamente, ritenuto che in nessuno dei verbali assembleari citati dal Tribunale si facesse riferimento alla s.n.c. Tema Costruzioni e che alcun valore indiziario potesse avere la presenza in assemblea del geom. T., posto che il medesimo, quale titolare della ditta Femi s.r.l., era anche condomino. Inoltre, la ricorrente rileva che, nel verbale di assemblea del 15.12.1992, si precisava che “per le opere edili si autorizza l’amministratore ad avvalersi di una impresa di sua fiducia”: a tale proposito la Corte territoriale avrebbe trascurato del tutto che il primo punto all’ordine del giorno prevedeva lavori straordinari, quali il restauro delle pareti, la tinteggiatura, l’eventuale rifacimento pavimenti, gradini, cornici e soffitti (tutti questi costituenti i “lavori edili” che, appunto, erano stati commissionati alla ricorrente). Ciò anche in quanto, l’amministratore aveva ampia delega per incaricare ditte, a sua scelta discrezionale e fiduciaria, scelta che era stata effettuata in riferimento alla Tema s.n.c., per l’esecuzione di tali opere. Nel verbale, subito dopo, si deliberava di approvare il preventivo della ditta T., per cui questa, ancora una volta, riceveva un espresso incarico proprio dall’assemblea. E, sempre nel citato verbale si incaricava l’Impresa T., che stava eseguendo le assistenze, di provvedere all’esecuzione di altre opere murarie complementari. Inoltre, il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di esaminare anche il verbale del 2.3.1993, in cui era specificato che, quanto alla tinteggiatura dell’androne-porticato, era stato fatto un preventivo dall’Impresa T.-Costruzioni. La Corte ha ritenuto non provato il conferimento dell’incarico anche in quanto la Tema fondava il proprio credito su un asserito subentro nel contratto di appalto, già stipulato dal Condominio con l’impresa Schiavina, che tuttavia non riteneva provato; laddove per la Corte non sarebbe stato possibile il subentro per determinazione esclusiva dell’amministratore, dato che la sostituzione dell’appaltatore già individuato non sarebbe rientrata nei suoi poteri e che sarebbe stata necessaria una delibera assembleare, invece mancante. Nella specie, viceversa era stato deliberato non solo l’affidamento dell’incarico all’Impresa Schiavina, ma anche l’intero regolamento contrattuale, all’interno del quale, alla clausola n. 7) era previsto che la committente o la D.L. n. fossero espressamente incaricati dall’assemblea, la quale riconosceva loro tutti i poteri per commissionare ad altra impresa le opere in economia e in variante rispetto a quelle indicate nel contratto sottoscritto con l’Impresa Schiavina. Di conseguenza, in applicazione degli artt. 1336,1130 e 1131 c.c., l’amministratore e il D.L. avevano i poteri per commissionare le suddette opere a tale impresa, in quanto tale delega era stata conferita fiduciariamente all’amministratore dall’assemblea. Inoltre, sempre in merito alla prova del conferimento dei lavori, la ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe esaminato la comunicazione, già menzionata, del 10.11.1991, inviata dal D.L. a tutti i condomini, nella quale erano elencate varie ditte appaltatrici, incaricate delle opere di realizzazione dell’ascensore, e tra queste era menzionata l’Impresa geom. T.E.. La ricorrente osserva come sia del tutto ininfluente la mancata menzione della Tema all’interno della Delib. 27 luglio 1993, di approvazione del rendiconto delle opere ordinarie e straordinarie dall’1.1.1990 al 30.6.1993, in quanto nel verbale si legge: “si approva il rendiconto a maggioranza”. Infine, non assumerebbe alcuna valenza il fatto che la transazione sottoscritta tra l’impresa Schiavina e il Condominio sia intervenuta nell’ottobre 1993 e quindi dopo l’emissione delle fatture della Tema, come affermato dalla Corte di merito: tutti i documenti menzionati dimostrano senza ombra di dubbio che all’interno del cantiere fossero intervenute diverse imprese. E’ evidente, pertanto, che la Tema avesse eseguito i lavori nel Condominio anche durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa Schiavina, che era stata estromessa dal cantiere già dalla primavera del 1992, aspetto questo pacifico.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La sentenza impugnata si basa sulla affermazione della Corte di merito, contraria a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, della inesistenza (ovvero della mancata prova della esistenza) di una delibera assembleare idonea al conferimento dell’incarico alla società ricorrente, così come di una successiva, necessaria, deliberazione per ulteriore incarico aggiuntivo, da attribuire sempre alla Tema s.n.c. (con particolare riguardo alle delibere del 15.12.1992 e 2.3.1993). E della inesistenza (ovvero alla mancata prova della esistenza) di un rapporto di “subentro” (o di successione) della medesima s.n.c. Tema alla Impresa Schiavina già affidataria dell’appalto (rapporto, questo, definito dal Condominio committente e dalla Schiavina nell’ottobre 1993).

Orbene, che la Tema Costruzioni s.n.c. non compaia in quanto tale in alcuno dei verbali di assemblea citati dal primo giudice, è circostanza espressamente affermata dalla Corte di merito, secondo la quale, peraltro, del tutto convincentemente (onde consentire una identificazione della società ricorrente con una delle altre imprese o ditte riferite genericamente al condomino T.), “alcun valore indiziario può avere l’eventuale presenza in assemblea del geometra T. posto che il medesimo, quale titolare della ditta Femi, era anche condomino” (sentenza impugnata, pag. 10).

Non si evidenzia dunque la denunciata violazione o falsa applicazione di legge, giacchè la possibilità di siffatta identificazione risulta esclusa dalla Corte sulla base di un apprezzamento di fatto, congruamente motivato, come tale sottratto al sindacato di legittimità, che, muovendo dall’esame delle delibere assembleari de quibus, in cui non compare mai quale appaltatrice dei lavori approvati dalla assemblea la Tema Costruzioni s.n.c., è pervenuta alla conclusione che detta società “mai ha provato che il lavori di cui alle 21 fatture monitoriamente azionate siano da ricondurre alle opere deliberate dall’assemblea del 15.12.1992 (…) e del 2.3.1993” (sentenza impugnata, pag. 11).

1.3. – E’ consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare (come nella specie la Corte ha fatto) le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Ed è altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

1.4. – Avendo, peraltro, la ricorrente censurato la decisione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rilevato che tale disposizione (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 25 marzo 2014) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

1.5. – Il motivo in esame, non si caratterizza per la enucleazione e la configurazione di ciascuno di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali). Va, infatti, evidenziato che la società ricorrente lamenta – quale omesso esame di un fatto “decisivo” – la mancata lettura della visura camerale della impresa, recante la ragione sociale di essa Tema Costruzioni s.n.c. di T. geom. E. & C., che a suo dire istituirebbe l’asserito rapporto di riferibilità di quelle delibere alla medesima s.n.c. in ragione della presenza del T. nelle relative assemblee.

Orbene – a prescindere dalla considerazione che, in tal modo, si richiede una valutazione indiziaria e logica, di natura interpretativa e presuntiva, che dovrebbe portare all’esito (certamente non scontato) di consentire la affermazione della identità T.-Tema costruzioni (laddove, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi: Cass. n. 20718 del 2018) – il motivo non si connota affatto per la sua “decisività” (la quale deve necessariamente essere riferita ad entrambe le rationes decidendi sottese alla pronuncia), giacchè, appunto, la Corte d’appello afferma che v’è “un insanabile difetto di prova sia della materiale esecuzione da parte della s.n.c. Tema dei lavori di cui essa chiede il pagamento, sia dell’avere essa in ipotesi, operato in ragione di un incarico legittimamente riferibile al condomini di (OMISSIS)” (sentenza impugnata, pag. 12).

1.6. – Nè, la Corte distrettuale omette di valutare (con ciò affrancandosi dalle censure sottese al profilo di violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.) l’assunto secondo cui la s.n.c. Tema Costruzioni avrebbe fondato il proprio credito su un asserito subentro nel contratto di appalto già stipulato dal Condominio con l’impresa Schiavina, per dichiarare tuttavia non provato tale subentro.

Richiamato, innazitutto, il principio affermato da Cass. n. 517 del 1982 (secondo cui la delibera assembleare in ordine a riparazioni straordinarie di edificio in condominio, da assumere con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 4, ove non deleghi fiduciariamente a terzi la scelta dell’impresa cui commettere la esecuzione dei lavori, ha come elemento essenziale ed inscindibile tale scelta, date le rimarchevoli conseguenze, nei riguardi del condominio, ricollegabili alla puntuale esecuzione o meno del contratto d’appalto, sicchè, una volta designato l’appaltatore, ai sensi della norma citata, contestualmente all’approvazione dei lavori, la sostituzione del medesimo non può essere deliberata che con la stessa suindicata maggioranza), la Corte d’appello osserva che una siffatta deliberazione non sussiste, e che la deliberazione assunta dalla assemblea ordinaria del 27.7.1993 non potesse avere il valore di ratifica di un incarico già conferito, non essendovi prova della dell’attribuzione dell’incarico alla s.n.c. Tema; e che nel rendiconto prodotto ed asseritamente approvato nella stessa assemblea vi fosse alcuna menzione della Tema Costruzioni.

Sicchè – in quanto il contenzioso tra il Condominio di (OMISSIS) e l’Impresa Schiavina è stato definito con una transazione del 29.10.1993, successiva ai lavori di cui alle fatture monitoriamente azionate (le cui date vanno dall’ottobre 1991 al giugno 1993) – la Corte di merito, del tutto ragionevolmente, ha ritenuto non provato “che anteriormente alla transazione vi fosse stato il recesso del Condominio dal contratto intercorrente con l’impresa Schiavina, nè che quest’ultima fosse stata allontanata dal cantiere, nè quali lavori l’impresa schiavina avesse eseguito per maturare l’ingente compenso di Lire 2.035.000.000”.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1130 e 1131 c.c. – omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto la Corte di merito ha altresì ritenuto che l’esecuzione da parte della Tema dei lavori oggetto delle fatture, azionate in via monitoria, non fosse stata provata. Invero, nessuna delle parti in causa aveva mai contestato, o solo messo in dubbio, che la Tema avesse effettuato lavori per il Condominio e, semmai, la questione era se fossero state realizzate proprio le opere descritte nelle fatture. La Tema aveva sempre sottolineato che le fatture prodotte fossero state tutte vistate dal D.L., incaricato dal Condominio e dai condomini. E’ noto che una delle funzioni del D.L. sia quella di verificare la contabilità del cantiere: se il D.L. aveva sottoscritto e approvato tutte le fatture azionate in via monitoria, è evidente che i lavori in esse indicati fossero stati effettivamente realizzati. Inoltre, la Corte di merito ha trascurato del tutto anche un’altra circostanza, cioè che nella Delib. 28 novembre 1989, l’assemblea aveva deliberato all’unanimità di affidare all’arch. R. l’incarico di D.L. n., determinandone il compenso, comprensivo della contabilità lavori. Inoltre, l’assemblea condominiale si riuniva per incaricare un tecnico del Condominio al fine di analizzare le fatture azionate in via monitoria e di verificare quanto effettivamente realizzato dalla Tema, nonchè la congruità dei prezzi. Il geom. B., consulente di fiducia del Condominio e dal medesimo incaricato, con due relazioni, dava atto di come le opere oggetto delle fatture fossero state effettivamente realizzate e di come i prezzi applicati fossero congrui. Infine, la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione degli art. 1130 e 1131 c.c., nella parte della sentenza – riferita alla lettera con cui l’amministratore riconosceva il debito del Condominio e indicava le generalità dei condomini morosi – nella quale afferma che il riconoscimento debba provenire dal debitore.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Riportandoci per il resto a quanto già motivato in relazione al primo motivo, va rilevato che la complessiva censura di cui al presente motivo, si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, cosi mostrando la ricorrente di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018), giacchè (come detto) la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’appello è sorretta da argomentazioni logiche e coerenti tra loro, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, tali da non vulnerare gli evocati profili di censura di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1130 e 1131 c.c. – omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’emanazione del decreto ingiuntivo, in quanto le dichiarazioni dell’amministratore, contenute nelle missive poste a fondamento del ricorso monitorio, non potevano valere come valore di riconoscimento di un debito del Condominio. Invero, l’amministratore aveva tutti i poteri per effettuare la ricognizione del debito, dal momento che la stessa assemblea gli aveva conferito espressa delega (clausola n. 7 contratto appalto). Pertanto, sussistevano tutti i presupposti per la legittima emissione del decreto ingiuntivo e la concessione della sua provvisoria esecuzione. Inoltre, si ribadisce che la Tema s.n.c., in fase monitoria, aveva prodotto tutte le fatture, vistate dal D.L..

3.1. – Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse.

3.2. – L’affermazione della Corte di merito circa la insussistenza dei presupposti per l’emanazione del decreto-ingiuntivo si appalesa irrilevante, giacchè il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l’intera situazione giuridica controversa, e quindi è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell’originario ingiunto, comporta l’impossibilità di confermarne la condanna nell’importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (Cass. n. 21840 del 2013; cfr. anche Cass. n. 20868 del 2017).

4. – Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la “Violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2967 e 1988 c.c.”, in quanto l’amministratore può qualificarsi come mandatario del Condominio e quindi dei singoli condomini, per cui risulta titolato anche ad esprimere valida ricognizione di debito; la quale, ai sensi dell’art. 1988 c.c., dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. La corte di merito sarebbe dunque caduta in errore, nel ritenere che fosse la Tema s.n.c. a dovere dimostrare i poteri dell’amministratore, essendo vero il contrario.

4.1. – Il motivo non è fondato.

4.2. – L’amministratore, proprio perchè è un mandatario dei condomini, non può validamente porre in essere una ricognizione di debito cui non sia stato debitamente autorizzato dal Condominio, trattandosi, nella specie, di lavori di straordinaria manutenzione, giacchè i poteri dell’amministratore del condominio e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all’ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Cass. n. 20136 del 2017; v. anche Cass. n. 2807 del 2017).

5. – Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 91,112,324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 434 c.p.c., comma 1, nonchè art. 2909 c.c.”, in relazione alla condanna alle spese di lite, pronunciata nei confronti della Tema s.n.c. e in favore della C. e della (OMISSIS), sia con riferimento alle spese di primo che di secondo grado. Quanto alle spese di primo grado, la sentenza impugnata nella motivazione statuiva che la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale a carico del Condominio fosse corretta, anche se andava estesa, in via di solidarietà, alla Tema, mentre nel dispositivo condannava il Condominio e la Tema, in via solidale, a rifondere le spese liquidate dal Tribunale in favore (tra gli altri) della C. e di (OMISSIS) s.r.l. con riferimento alle spese del giudizio di primo grado. Dall’altro lato, avendo il Condominio citato in giudizio tutti i condomini morosi, il Tribunale aveva respinto le domande del Condominio nei confronti dei chiamati e aveva condannato il medesimo a rifondere le spese in favore dei medesimi, tra cui appunto C. e (OMISSIS). La C. aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ma il giudizio era stato dichiarato estinto e la (OMISSIS) non aveva proposto opposizione. Pertanto, già nel giudizio di primo grado, la Tema non aveva mai svolto alcuna domanda nei confronti di C. e (OMISSIS), così come queste non avevano svolto domanda nei confronti della Tema. Infatti, nel giudizio di primo grado, la (OMISSIS) e C. avevano proposto difese solo nei riguardi del Condominio. E anche per il secondo grado la Corte d’Appello ha commesso lo stesso errore, dal momento che le parti C. e (OMISSIS) mai avevano chiesto condanna della Tema, neppure in ordine alle spese.

5.1. – Il motivo è fondato.

5.2. – In parte qua, la Corte territoriale ha disatteso il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto (OMISSIS) e C. non avevano chiesto, nel giudizio di secondo grado, la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio; del resto, entrambe queste parti non avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone anzi la conferma. E’ quindi evidente che sul relativo capo della sentenza di primo grado sia intervenuto il giudicato tra le parti (OMISSIS) e C. da un lato, e la Tema dall’altro.

Ma, nonostante ciò, nella sentenza impugnata la Tema Costruzioni è stata condannata a rifondere, tra gli altri, a C.A.M. ed alla (OMISSIS) s.r.l. le spese relative al giudizio d’appello liquidate in complessivi Euro 3.960,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

6. – Sulla base di siffatte considerazioni, il quinto motivo di ricorso va, dunque, accolto; restano assorbite tutte le diverse questioni non prospettate nei formulati motivi. Per il resto il ricorso va rigettato. La sentenza impugnata va cassata, nei sensi di cui in motivazione, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, e rigetta tutti gli altri motivi del ricorso medesimo. Cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia la stessa alla Corte d’appello di Bologna, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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