Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9388 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9388
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 288/2009 proposto da:
B.M.E., P.T., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio
dell’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto R.G. 524 07/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
26.3.07, depositato il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” P.T. e B.M. E. adivano la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del maggio 1997, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire l’ottava qualifica funzionale, quali dipendenti del Ministero della giustizia, deciso con sentenza di rigetto del 5.10.2004.
La Corte d’appello di Roma, con decreto del 15 novembre 2007, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni 4 e mesi 5, liquidava, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la convenuta alle spese del giudizio.
Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso P.T. e B.M.E., affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Osserva:
1.- I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda, in contrasto con la natura indennitaria dell’equa riparazione e richiama a conforto alcune sentenze di questa Corte; il mezzo si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.
1.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa (il ricorso riporta le singole voci asseritamente spettanti in riferimento all’attività svolta ed allo scaglione applicabile). Il mezzo si chiude con la formulazione di quesito avente ad oggetto l’obbligo del giudice del merito di osservare i minimi stabiliti dalla tariffa forense.
2 – Il primo motivo sembra manifestamente fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).
L’accoglimento del motivo comporterà la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali – assorbito il terzo motivo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa potrà essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.
Pertanto, il ricorso, nei termini sopra precisati, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.
p.2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei termini innanzi precisati. Assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alle ricorrenti dalla data della domanda giudiziale.
L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di metà.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010