Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9388 del 17/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9388 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 2456-2011 proposto da:
SFORZA ANTONELLA SFRNNL66A70H501P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STANISCIA NICOLA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

con tro
UBERTI ANTONELLA, ANGELUCCI MARCELLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4845/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 24/09/2009, depositata il 09/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

Data pubblicazione: 17/04/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO
RUSSO.
Ritenuto in fatto e in diritto

” La Sig.ra Antonella Sforza ha proposto ricorso per cassazione nei
confronti del Sig. Marcello Angelucci e della Sig.ra Antonella Uberti
avverso la sentenza n- 4845 del 2009, con la quale, in accoglimento del
gravame della Sforza medesima, ha condannato l’Angelucci al pagamento della somma di C 1.8362,06, nonché delle spese del doppio grado del giudizio.
Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che, mentre nella
motivazione e dello stesso dispositivo si fa riferimento alla liquidazione, secondo il principio della soccombenza, delle spese di entrambi i
gradi del giudizio, in concreto si provvede “in conformità della nota
spese depositata il 3 luglio 2009″, che, tuttavia, si riferisce esclusivamente al secondo grado del giudizio.
In tal modo – si sostiene — si è verificata una lesione del principio sancito dall’art. 91 c.p.c., mediante un’omissione non emendabile con il
ricorso alla procedura per correzione di errori materiali.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in
quanto, volendosi intendere la somma attribuita come liquidazione
complessiva, risulterebbero disattesi (come emergerebbe da due analitiche note, rispettivamente relative al primo e al secondo grado del
giudizio) i minimi tariffari, in virtù dei quali la somma complessiva avrebbe dovuto essere liquidata in C 3.451,06, da maggiorarsi, per altro,
delle spese forfetarie, espressamente richieste.
Il primo motivo è inammissibile.
A ben vedere, la doglianza attiene non all’omessa attribuzione, secondo il principio della soccombenza, delle spese del doppio grado di giudizio, esplicitamente riconosciute dalla corte di appello, come emerge
dalla lettura tanto della parte dispositiva quanto dalla motivazione della
sentenza scrutinata, bensì dalla errata percezione della nota depositata
il 3 luglio 2009, nel senso della sua riferibilità ad entrambi i gradi, essendo al contrario inerente al solo giudizio di appello. Trattasi
all’evidenza di vizio revocatorio, che sussiste anche quando l’errore di
fatto, su un punto non controverso, decisivo ed immediatamente rilevabile, investa un atto processuale: in tal caso il ricorso per cassazio-

Ric. 2011 n. 02456 sez. M1 – ud. 21-11-2012
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Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la
seguente relazione.

Il Collegio — dando preliminarmente atto che l’impugnazione è rivolta
esclusivamente nei confronti di Angelucci Marcello, risultato soccombente nel giudizio di merito – condivide in parte qua la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.
Deve pertanto procedersi all’accoglimento del ricorso (ritenuto il primo motivo assorbito), con conseguente cassazione della decisione impugnata in relazione al motivo accolto. Ricorrono per altro le condizioni per decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso della condanna dell’Angelucci al pagamento, in favore della Sforza, delle
spese processuali relative giudizio di merito nella misura indicata nella
relazione, nonché alla rifusione, sempre in favore della ricorrente, delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e, decidendo nel merito, condanna Angelucci Marcello al pagamento, in favore di Sforza Antonella, delle spese processuali relative
al giudizio di merito, riliquidate in complessivi 3.541,06 ((C 528,30
per spese, C 919,29 per diritti ed C 570,68 per onorari , quanto al primo
grado, ed C 139,69 per spese, C 793 per diritti ed C 500, per onorari,
quanto al grado di appello), oltre spese generali ed accessori di legge,
nonché alla rifusione delle spese relative al presente giudizio di legittiRic. 2011 n. 02456 sez. M1 – ud. 21-11-2012
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ne è inammissibile, essendo esperibile il solo rimedio previsto dall’art.
395 c.p.c. (Cass., 27 aprile 2010, n. 10066).
Risulta fondata, al contrario, la seconda censura, avendo la parte, riformulando le note di entrambi i gradi di merito del giudizio in maniera analitica e con riferimento ai minimi previsti per il valore della causa, evidenziato la violazione della Tariffa per le prestazioni giudiziali in
materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del
Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con d.m. 5
ottobre 1994 n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, che ha natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Invero, a fronte dell’attribuzione — in tesi complessiva — di C 2.760,79,
risultano liquidabili C 3.541,06 ((C 528,30 per spese, 919,29 per diritti
ed C 570,68 per onorari , quanto al primo grado, ed C 139,69 per spese,
C 793 per diritti ed C 500, per onorari, quanto al gradi di appello), oltre
spese generali ed accessori di legge.
In conclusione, rilevata l’inammissibilità del primo motivo, per altro
assorbito, si propone raccoglimento del secondo”.

mità, liquidate in C 900,00, di cui C 700,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 1 , il 21 novembre 2012.

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