Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9388 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14073/2011 proposto da:

UNIVERSITA’ STUDI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, preso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.S., deceduta e per essa L.M.M., in qualità

di erede, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

LUIGI SAVOCA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/01/2011 R.G.N. 1844/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catania ha respinto l’appello proposto dalla locale Università avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento di Euro 27.370,64, oltre accessori, in favore di L.M.S., a titolo di indennità di equiparazione D.P.R. n. 761 del 1979, ex art. 31, per il periodo luglio 1998 – giugno 2001.

La Corte territoriale ha esaminato l’appello dell’Università considerando che, “fermo l’accertamento giudiziale della riconducibilità delle mansioni della ricorrente al livello DS”, con esso si lamentava che “la condanna appariva esorbitante rispetto a quanto effettivamente dovuto alla stregua delle tabelle di equiparazione, che produceva, redatte in accordo con le Aziende Ospedaliere, sentite le Organizzazioni Sindacali”.

La Corte non ha ammesso tale produzione, ostandovi il divieto dell’art. 437 c.p.c. e non potendo attivarsi poteri officiosi considerato che “il Tribunale aveva già invitato la resistente (tardivamente costituitasi) alla produzione stessa”; poi “correttamente – secondo la Corte – il Tribunale ha statuito per la condanna dell’importo non contestato, facendo applicazione della massima giurisprudenziale secondo cui la contestazione del credito non esime dalla contestazione dei conteggi relativi al quantum della pretesa azionata”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Università di Catania con tre motivi. Ha resistito con controricorso L.M.M., nella qualità di unica erede di L.M.S..

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito.

Con il primo si denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 761/79 2 marzo 1999” perchè, pur “prescindendo dalla questione della spettanza o meno del diritto alla equiparazione del trattamento alla categoria D, livello economico DS”, secondo parte ricorrente “la somma liquidata in sentenza a favore della ricorrente supera di oltre venticinquemila euro quella che le spetterebbe secondo la legge e la contrattazione collettiva di settore”. Si sostiene che “secondo la scheda elaborata dall’Ufficio competente, in applicazione dei criteri indicati in sentenza, infatti, la somma eventualmente dovuta alla ricorrente a titolo di equiparazione alla categoria DS risulta pari ad Euro 1.647,94”

Con il secondo motivo si denuncia “insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” assumendo che “le conclusioni dell’amministrazione universitaria sono state sempre accompagnate da dettagliata documentazione (schede di calcolo elaborate per singole voci ed anni, riferimento alla disciplina vigente, contratti collettivi di settore)”; si eccepisce altresì “che la somma – seppure genericamente – è stata contestata sia nella comparsa di risposta che nelle note autorizzate”; si deduce che la mancanza di una contestazione dettagliata delle somme indicate in ricorso era dovuto al fatto che “la contestazione dell’an debeatur aveva in sè la confutazione anche delle quantificazioni prospettate da parte avversa”.

Con il terzo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che, “anche a voler ritenere che la vicenda relativa alla produzione delle tabelle non sia irrilevante”, la Corte catanese avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d’ufficio ai fini della ricerca della verità materiale.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto contesta la quantificazione della somme dovute dall’Università con una insussistente denuncia di violazione di legge, senza in alcun modo specificare in quale modo l’interpretazione o l’applicazione della disposizione richiamata sarebbe stata errata da parte della Corte territoriale (primo motivo); con una generica censura di vizi di motivazione priva di autosufficienza sia rispetto ai vari documenti indicati sia rispetto al contenuto della contestazione che sarebbe stata formulata dall’amministrazione (v. Cass. n. 301 del 2014) (secondo motivo); con una inconferente doglianza circa il mancato esercizio di poteri officiosi, peraltro senza documentare in ricorso quando e come siano stati richiesti, che avrebbero dovuto riguardare le tabelle di equiparazione le quali, ovviamente, non contengono certo le cifre per verificare la quantificazione del credito (terzo motivo).

In realtà i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di una costante massima giurisprudenziale, da cui non vi è ragione per discostarsi, secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3 e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (in termini: Cass.n. 4051 del 2011; conf. n. 9285 del 2003; n. 945 del 2006; n. 18378 del 2009; n. 10116 del 2015).

3. Pertanto il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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