Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9387 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8429/2009 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento R.G. 206/09 del GIUDICE DI PACE di GRADISCA

D’ISONZO, depositato il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Gradisca d’Isonzo, con provvedimento del 4.3.2009, convalidava il provvedimento del Questore di Rovigo, di trattenimento di N.B. presso il C.I.E. di Gradisca d’Isonzo.

Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione N.B., non notificato ad alcuno.

Osserva:

il provvedimento in esame, direttamente ricorribile per cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6), è stato impugnato con ricorso sottoscritto personalmente dall’interessato, privo di poteri di patrocinio, e senza essere notificato ad alcuno, quindi è manifestamente inammissibile (in ordine al primo profilo, Cass. n. 7237 del 2009; sul secondo, Cass. n. 7242 del 2009; in linea generale, sull’obbligo di notificazione, n. 20509, n. 19048 e n. 19046 del 2007).

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di legge, stante la manifesta inammissibilità del medesimo”.

p.2. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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