Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9387 del 17/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9387 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 22495/2012 proposto da:
AVV. FERRARA Silvio (C.F.: FRR SLV 41P24 G611X), rappresentato e difeso, ai sensi
dell’art. 86 c.p.c., da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
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Alessandro Ferrara, in Roma, v—
iatP. Leonardi Cattolica, nTh 1// 0/1-z-
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore;
– intimato per la correzione dell’errore materiale relativo alla sentenza n. 16408 del 2012 della Corte
di cassazione, depositata il 26 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 dicembre 2012, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Sul ricorso per
1 Data pubblicazione: 17/04/2013 cassazione proposto nell'interesse dei sigg. Angelo, Maria e Teresa Meola (quali eredi di
Meola Vincenzo) avverso il decreto della Corte di appello di Napoli depositato il 2 marzo
2010, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la I Sezione civile di questa Corte, con sentenza
n. 16408 del 2012 (depositata il 26 settembre 2012), accoglieva il ricorso, cassava il
decreto impugnato e, decidendo nel merito, rideterminava l'indennizzo dovuto ai ricorrenti pagamento, per la metà, delle spese del giudizio di merito e, per l'intero, di quelle del
giudizio di legittimità, che venivano distintamente liquidate .
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. (notificato il 13 ottobre 2012 e
depositato il 22 ottobre 2012), l'Avv. Silvio Ferrara, patrono dei ricorrenti, chiedeva a
questa Corte di provvedere alla correzione od integrazione dell'impugnata sentenza nella
parte in cui, dopo il riconoscimento del favore delle spese dei due gradi di giudizio (nella
misura precedentemente ricordata) per gli assistiti ricorrenti, non aveva provveduto a
disporre la distrazione dei compensi e degli esborsi quantificati a vantaggio dello stesso
difensore, malgrado egli ne avesse fatto espressamente richiesta.
L'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Osserva il relatore che — ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. (che richiama il procedimento
previsto dall'art. 380 bis c.p.c.) - il ricorso è da ritenersi manifestamente fondato con
riferimento all'invocata richiesta di integrazione del dispositivo nel senso di disporre la
domandata distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore anticipatario,
che ne aveva fatto espressa istanza. In proposito, infatti, deve trovare applicazione il
principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 16037 del 2010,
alla stregua del quale, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese
proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione
legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di
2 ai sensi della predetta legge, condannando il controricorrente Ministero della Giustizia al distrazione qualificarsi come domanda autonoma, specificandosi che la procedura di
correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che
ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del
difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale
della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (v., in
seguito, anche Cass. n. 293 del 2011).
Alla stregua di detta evidenza si ritiene, in definitiva, che emergono le condizioni, ai sensi
del citato art. 391 bis c.p.c., in rapporto all'art. 380 bis c.p.c., per disporre, con ordinanza,
la richiesta integrazione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che, al
termine di esso, deve aggiungersi il periodo "disponendone la distrazione in favore del
difensore antistatario" >>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella
relazione di cui sopra, avverso la quale non risultano presentate memorie;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto procedendosi alla correzione
del dispositivo della predetta sentenza nei termini richiesti, senza che debba farsi luogo ad
alcuna pronuncia sulle spese (non essendovi stata opposizione da parte dell’intimato).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e, per l’effetto, dispone
l’integrazione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 16408 del 2012,
nel senso che, al termine di esso (e prima della data apposta), deve aggiungersi l’ulteriore
periodo (anticipato da una virgola) “disponendone la distrazione in favore del difensore
antistatario”, fermo nel resto.
3
difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi
Ordina alla cancelleria di annotare la disposta correzione sull’originale della predetta
sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
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