Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9387 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11427-2011 proposto da:

UNIVERSITA’ STUDI TORINO C.F. (OMISSIS), in persona del Rettore pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIANLUCA CONTALDI, ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/02/2011 R.G.N. 407/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato CONTALDI STEFANIA per delega Avvocati CONTALDI MARIO

e CONTALDI GIANLUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.C. ricorreva al Tribunale di Torino, giudice del lavoro, esponendo: di essere dipendente dell’Università di Torino dal 1 aprile 1984 in qualità di tecnico esecutivo di radiologia, ottenendo nel tempo l’inquadramento nella settima qualifica funzionale, avendo sempre svolto la propria attività lavorativa presso una struttura ospedaliera convenzionata; che era stato destinatario del decreto del 10 luglio 1986 del Rettore dell’Università, di equiparazione, ai fini del trattamento economico, alla qualifica di coadiutore di 9^ livello del personale ospedaliero, equiparazione comportante – ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979 e del D.M. 9 novembre 1982 – l’erogazione di una “indennità di perequazione” di un determinato ammontare; di avere dovuto promuovere contro l’Università azione giudiziaria per il pagamento delle relative differenze; che in data 24 luglio 2001, il consiglio di amministrazione dell’Università aveva deliberato, in via transitoria e con retroattività dal 1 gennaio 1994, una nuova tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale dell’università e quelle dei dipendenti del S.S.N., riducendo il trattamento stipendiale (equiparato al settimo livello ospedaliero per il periodo 1994-1997 e alla categoria DS1 ospedaliera per il periodo 1998-2001). Tanto premesso, domandava l’accertamento del proprio diritto al mantenimento, anche dopo il 31 dicembre 1993, del trattamento economico corrispondente al predetto nono livello del personale S.S.N., con la condanna dell’Università a pagare le differenze dal 1 gennaio 1994. L’Università si costituiva e resisteva alla pretesa, eccependo altresì, in via preliminare, la prescrizione ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai periodi retributivi anteriori al luglio 1998. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino, che, con la sentenza qui impugnata, respingeva il gravame proposto dall’Università. In particolare, la Corte di merito rilevava che la giurisdizione del giudice ordinario conseguiva all’essere la domanda correlata alla delibera del luglio 2001, ancorchè con effetti giuridici retrodatati; l’identificazione del fatto lesivo con tale delibera comportava, altresì, che non poteva ritenersi compiuta la prescrizione, invece eccepita dall’Università, che il relativo termine era stato ripetutamente interrotto con atti successivi alla data del luglio 2001; la modifica della tabella di equiparazione, adottata in maniera unilaterale dall’Università, aveva comportato una reformatio in pejus del pregresso trattamento, che, invece, le parti collettive avevano inteso mantenere inalterato sino alla successiva contrattazione (poi effettivamente intervenuta con il c.c.n.l. 2002 – 2005).

2. Per la cassazione di tale sentenza l’Università di Torino ha proposto ricorso con tre motivi. Con controricorso ha resistito S.C., depositando poi memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Università deduce la violazione dell’art. 37 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la lesione dedotta derivi dalla delibera del 2001, anzichè dal comportamento antecedente dell’amministrazione. Ne deriverebbe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alle pretese relative alle retribuzioni dovute per i periodi antecedenti il 1 luglio 1998.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la prescrizione dei crediti azionati: poichè il diritto alle retribuzioni pretese maturava giorno per giorno, o comunque mensilmente, è a tale stregua che andava valutata la deduzione di prescrizione quinquennale dei singoli importi mensili.

Col terzo motivo si deduce la violazione dell’accordo relativo al personale del S.S.N. emanato con D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 e del C.C.N.L. del comparto Università 13 maggio 2003, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che detta disciplina non consentisse, sotto alcun profilo, di modificare con provvedimento unilaterale dell’Ateneo la tabella di equiparazione di cui al D.M. 9 novembre 1982.

2. – Il ricorso non è fondato per le ragioni già espresse da questa Corte su ricorsi sostanzialmente sovrapponibili al presente ed alle quali il Collegio intende uniformarsi (v. Cass. SS.UU. nn. 6104, 6105 ed 8070 del 2012 nonchè, di recente, Cass. n. 14036 del 2016).

Con riguardo alla questione di giurisdizione le Sezioni unite richiamate si sono già pronunciate (cfr. art. 374 c.p.c., comma 1, ult. parte) ribadendo che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, per individuare il giudice destinato a conoscere della causa nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorre fare riferimento alla data di quest’ultimo, anche se gli effetti della rimozione dell’atto incidano su diritti sorti anteriormente alla data del 1 luglio 1998. In applicazione di tale principio, va individuato nel provvedimento del 24 luglio 2001 – di rideterminazione retroattiva dell’indennità di perequazione – l’atto da cui è sorta per l’interessato la necessità di agire in giudizio onde ottenere l’indennità nella misura precedentemente stabilita anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1993, sì che correttamente è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

L’identificazione del fatto lesivo con il predetto provvedimento del Rettore, in data 24 luglio 2001, comporta altresì l’esattezza della affermazione della Corte territoriale secondo cui il momento di decorrenza della prescrizione non poteva che coincidere con la data di emanazione dell’atto censurato.

Nel merito della questione è sufficiente ribadire il principio di diritto sostenuto dalle argomentazioni che lo fondano – già affermato da questa Corte, da cui non vi è ragione per discostarsi, secondo cui: “In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, per effetto dell’art. 53 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 1994 – 1997, la corresponsione dell’indennità perequativa di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, continua ad applicarsi transitoriamente secondo le equiparazioni in essere, in attesa di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N. da approvarsi non oltre il c.c.n.l. relativo al quadriennio 2002 – 2005 (termine originariamente previsto in 12 mesi dall’art. 51 del c.c.c.l. relativo al quadriennio 1998-2001 e poi prorogato dall’art. 21 del c.c.n.l. relativo al biennio economico 2000-2001), sicchè non era consentito operare nel 2001 variazioni alla tabella di equiparazione incidenti sulla posizione retributiva del personale”.

3 – In conclusione, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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