Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9387 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9387 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

(47

sul ricorso 15551-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F.

80222450589,

in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.
12;

– ricorrente –

2015

contro

563

NEBBIAI STEFANO;
– intimato –


avverso la sentenza n.

762/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 08/05/2015

di FIRENZE, depositata il 09/06/2009 R.G.N. 543/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbimento del secondo motivo.

Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per

RG. 15551/10 – Ministero Salute c. Nebbiai

1. Con sentenza 9/6/09, la Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza
23/11/06 del tribunale fiorentino, ha condannato il Ministero al pagamento
della rivalutazione dell’i.i.s (indennità integrativa speciale dell’indennizzo
per epatite posttrasfusionale ex art. 2 I. 210/92) in godimento e degli
interessi legali (ritenendo questi ultimi cumulabili con la rivalutazione ex art.
2,sebbene non con la rivalutazione ex art. 429 c.p.c.).
2. Avverso tale sentenza ricorre il Ministero per due motivi; l’assistito è rimasto
intimato.
3. Con il primo motivo si deduce (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione
dell’art. 2 co. 1 e 2 I. 210/92, come successivamente modificato, per aver
trascurato che la legge del 2010 ha escluso la rivalutazione dell’i.i.s.
Con il secondo motivo si deduce (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione
degli artt. 116 e 426 c.p.c., per aver ritenuto tardiva la contestazione dei
conteggi, omettendo di verificare le somme liquidate kprimo grado, benché
gli importi siano derivanti dall’applicazione di criteri legali, come tali
verificabili dal giudice anche senza contestazione della parte

MOTIVI DELLA DECISIONE

etcaliv.ie

4. Il primo motivo è infondato.
L’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali
dall’art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 consta di due
componenti: un importo fisso “ex lege” (assegno reversibile per quindici
anni, previsto dall’art. 1, primo comma, e dall’art. 2, secondo comma, della
stessa legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del
195 ede di le
‘ • ità.
Oggetto e giudizio è la questione se l’indennità integrativa speciale
indennizzo per epatite posttrasfusionale art. 2 I. 210/92 sia soggetta a
rivalutazione monetaria al pari dell’indennizzo, essendo componente dello
stesso, o se sia prestazione autonoma non rivalutabile.
. In proposito, questa Corte (già con Sez. L, Sentenza n. 15894 del
28/07/2005) aveva ritenuto che entrambe le dette componenti
dell’indennizzo fossero rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione
programmata, come previsto dall’art. 2, primo comma, della citata legge n.
210 del 1992.
6. Era successivamente sopravvenuto l’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del
2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che aveva espressamente
escluso la rivalutazione, prevedendo che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art.
2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è
rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La giurisprudenza si era presto adeguata alla nuova disciplina, ritenendola
retroattiva (Sez. L, Sentenza n. 22112 del 19/10/2009; Sez. L, Sentenza n.
21703 del 13/10/2009; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24072 del 16/11/2011).
7. E’ quindi intervenuta la Corte cost. che con la sentenza n. 293/11 ha
dichiarato illegittima la previsione della legge del 2010.

allp

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso; nulla per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio
2015.

A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa
Corte si è assestata nell’affermare che, in tema di danni da trasfusione e
somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale ex art. 2,
comma 2, della legge n. 210 del 1992 è soggetta a rivalutazione annuale,
avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato
illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati
da somministrazione di talidomide) l’esclusione della rivalutazione ex art.
11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del
2010 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21639 del 2014; Sez. L, Sentenza n. 22256
del 27/09/2013; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10769 del 27/06/2012; Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 29080 del 27/12/2011).
8. Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la non contestazione sia nell’immediatezza, sia nel termine ulteriore assegnato dal giudice- dei
conteggi delle spettanze prodotti dalla parte esclude la questione dal thema
probandum e decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011), non
essendovi controversia sul punto da dirimere (cfr. anche, per la diversa
ipotesi in cui la contestazione tardiva pervenga solo in appello, Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 10/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 4051 del
18/02/2011).
9. Nulla per spese di lite, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

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