Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9386 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 27/04/2011), n.9386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA CATERINO COSTRUZIONI DI CATERINO VINCENZO E CATERINO

GIUSEPPE S.N.C., NONCHE’ DI C.G. E C.

V., in persona del curatore p.t. dott. J.C.

A., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza A.

Mancini n. 4. presso l’avv. D’ONOFRIO GIAN FRANCO, unitamente

all’avv. LOGRIECO FRANCESCO, dal quale e’ rappresentato e difeso in

virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t. B.D., elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Caposile n. 2, presso l’avv. ANTONINA ANZALDI, dal

quale, unitamente all’avv. DELL’ORCO BARTOLOMEO del foro di Foggia,

e’ rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

INTERBANCA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti p.t. TORNARI

Felice e Di Stefano Francesco Paolo, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via dei Villini n. 4, presso l’avv. ANTONUCCI ARTURO, dal

quale, unitamente agli avv. ROBERTO TRUFFI e CARLO DEL BONO del foro

di Milano, e’ rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 242/05,

pubblicata il 22 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

febbraio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Anzaldi per la Banca Monte dei Paschi di Siena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per la

dichiarazione di estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 22 marzo 2005. la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 13 marzo 2003, con cui il Tribunale di Foggia aveva rigettato l’azione revocatola fallimentare proposta dal curatore del fallimento della Caterino Costruzioni di Vincenzo e Giuseppe Caterino S.n.c. nonche’ dei soci illimitatamente responsabili V. e C.G., al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del pegno di titoli e di un libretto di deposito nominativo costituito da C.G. in favore della Banca del Salento S.p.a. ovvero dei pagamenti eseguiti dalla societa’ fallita e dai soci in favore della predetta Banca e di Interbanea S.p.a.

2. — Avverso la predetta sentenza la curatela propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi. Resistono con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (costituitasi nel giudizio di appello in qualita’ di acquirente della Banca del Salento) e Interbanca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si rileva che con atto sottoscritto anche dal difensore il 13 gennaio 2010 e depositato all’udienza di discussione, il curatore del fallimento, ritualmente autorizzato dal Giudice delegato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale ha accettato la rinuncia con atto del 22 marzo 2010, anch’esso sottoscritto dal difensore, rinunciando a sua volta al controricorso.

Ricorrono pertanto, nei confronti delle predette parti, i presupposti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimita’, alla quale non deve far seguito alcun provvedimento in ordine alle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna alle spese.

2. — Quanto ai rapporti tra il fallimento ed Interbanca, occorre rilevare che, unitamente alla predetta rinuncia, la quale investe il solo rapporto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, la difesa del curatore ha depositato il decreto emesso il 6 agosto 2010, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato chiusa, per ripartizione dell’attivo, la procedura fallimentare a carico della Caterino Costruzioni e dei soci illimitatamente responsabili V. e C.G..

La produzione di tale provvedimento dev’essere ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di documento idoneo ad evidenziare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Sez. lav. 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 2^, 5 agosto 2008, n. 21122), che giustifica pertanto la dichiarazione dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, relativamente al rapporto processuale che non ha costituito oggetto della rinuncia.

L’azione revocatoria fallimentare, in quanto diretta alla reintegrazione del patrimonio del fallito, depauperato da atti dispositivi compiuti in pregiudizio delle ragioni dei creditori, costituisce infatti lo strumento tipico dell’azione concorsuale, rispetto al quale il fallimento si pone come condizione di proponibilita’, in quanto il suo esperimento presuppone la dichiarazione di fallimento, e’ legato a fattori che a questa sono intimamente connessi e spetta alla legittimazione esclusiva del curatore; la pendenza della procedura concorsuale si atteggia a sua volta come condizione di proseguibilita’ dell’azione, in quanto la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto impugnato, cui essa e’ preordinata, ha come termini soggettivi da un lato le parti dell’atto, dall’altro lato i creditori concorrenti costituiti in massa. L’intensita’ del collegamento tra la pendenza del fallimento e l’azione in esame comporta pertanto che, ove la procedura si chiuda, come nella specie, senza necessita’ di liquidare il bene che ha costituito oggetto di disposizione, viene meno l’interesse alla pronuncia d’inefficacia dell’alto dispositivo, con la conseguente cessazione della materia de contendere (cfr. Cass. Sez. 1, 23 luglio 1993, n. 8255).

3. — La natura dell’evento che ha fatto venir meno l’interesse delle parti alla decisione giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra il fallimento e Interbanca.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio tra il Fallimento della Caterino Costruzioni di Caterino Vincenzo e Caterino Giuseppe S.n.c., nonche’ di C.G. e C.V., e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e cessata la materia del contendere tra il Fallimento e Interbanca S.p.a.; dichiara interamente compensate le spese processuali tra il Fallimento e Interbanca S.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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