Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9386 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/04/2017), n. 9386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10404-2011 proposto da:
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro
tempore, DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO COSENZA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
F.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 443/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 13/04/2010 R.G.N. 2022/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Direzione Provinciale del lavoro di Cosenza avverso la sentenza del Tribunale di Paola, pubblicata il 7 dicembre 2006, con cui era stata accolta l’opposizione all’ordinanza ingiunzione promossa da F.G. ai sensi della L. n. 689 del 1981.
La Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza pronunciata in seguito a giudizio di opposizione avverso le sanzioni emesse in base a detta legge fosse inappellabile e ricorribile per cassazione a mente della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c..
2. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero del Lavoro e la Direzione provinciale del lavoro di Cosenza hanno proposto ricorso con due motivi. Non ha svolto attività difensiva F.G., benchè ritualmente intimato con il ricorso per cassazione notificato il 14 aprile 2011.
3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge per avere la Corte del merito trascurato di considerare che il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, ha modificato la L. n. 386 del 1981, art. 23, rendendo appellabile la sentenza che decide l’opposizione avverso provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione.
2. Il ricorso è fondato.
Infatti ciò che rileva nella specie è l’abrogazione, da parte del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. prevedente il ricorso per cassazione e non l’appello come mezzo di impugnazione della sentenza che abbia, in genere, definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Ne è derivato che tali sentenze sono diventate soggette ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale di cui all’art. 339 c.p.c.. Detta modifica, operativa con decorrenza dal 2.4.2006, rileva nella specie, dovendosi fare riferimento per il regime di impugnabilità alla data della sentenza (cfr. in tal senso Cass. n. 6376 del 21 marzo 2011; Cass. n. 1407 del 31 gennaio 2012; Cass. 13 maggio 2014, n. 10369; da ultimo v. Cass. ord. 6 n. 2815 del 2015).
3. Pertanto il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017