Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9386 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 08/04/2021), n.9386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35737-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in Verona, via Stella, 19,

presso l’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2208/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente S.B. è cittadino del (OMISSIS), della regione di (OMISSIS).

Ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese dopo che aveva messo in cinta una sedicenne, la quale era poi morta durante il parto, al fine di evitare di essere incarcerato per tale fatto.

La Commissione non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato le domande di protezione sussidiaria ed umanitaria, ed allo stesso modo hanno deciso sia il Tribunale che la Corte di Appello.

Ricorre il S. con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

La Corte di appello non crede al racconto del ricorrente, ritenendolo intrinsecamente inattendibile.

Ha escluso la protezione sussidiaria perchè sulla base di alcune COI di riferimento ha ritenuto non sussistere in (OMISSIS) un clima di violenza diffusa.

Ha infine escluso la protezione umanitaria ritenendo irrilevanti ai fini del giudizio di vulnerabilità le condizioni di instabilità politica del (OMISSIS), il periodo trascorso in Libia, e la situazione lavorativa in Italia.

p..- Queste rationes sono censurate con tre motivi.

p..- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e L. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente censura la motivazione resa in ordine alla richiesta di protezione umanitaria ritenendola apoditticamente motivata e soprattutto resa senza avere effettuato la dovuta comparazione.

Il motivo è fondato.

La corte di merito, infatti, decide di rigettare la richiesta di protezione umanitaria semplicemente escludendo che possa rilevare la condizione del paese di origine, nè di quello di transito nè infine la situazione lavorativa italiana, che, la corte stessa ammette, è documentata dal ricorrente.

La ratio decidendi è errata in quanto si tratta di elementi che, per contro, hanno assoluto rilievo nel giudizio di vulnerabilità dello straniero, ai fini del quale il giudice deve tenere in considerazione sia il livello di integrazione raggiunto in Italia, sia la situazione del paese di origine (V. da ultimo Cass. sez Un. 29459/2019), sia la rilevanza del periodo vissuto nel paese di transito (Cass. 2355/2020).

La corte di merito ha ritenuto di dover prescindere a priori da questi criteri, ed ha evitato dunque di utilizzarli nella valutazione del caso.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. e della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Secondo il ricorrente sarebbero stati violati i criteri di accertamento della credibilità del suo racconto, specialmente quanto all’approfondimento istruttorio mancato su alcune circostanze.

In particolare il racconto sarebbe stato ritenuto non credibile in modo apodittico senza una rigorosa applicazione dei criteri di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il motivo è infondato.

Invero, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Secondo il ricorrente la valutazione della situazione del (OMISSIS), e dunque la negazione della esistenza di un conflitto armato generalizzato, è stata effettuata senza fare riferimento a COI aggiornate ed attendibili.

Il motivo è fondato.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. 8819/2020) La corte ritiene di trarre informazioni sul (OMISSIS) da “COI disponibili” senza indicare quali siano ed a quale anno si riferiscano (p. 7).

Il ricorso va dunque accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e terzo motivo, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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