Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9385 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 27/04/2011), n.9385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21096/2005 proposto da:

N.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NEMORENSE 15 – SC.F – INT. 16, presso

l’avvocato RICCIO Pietro, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCIO ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI M.A. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore rag. S.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 47, presso l’avvocato NATALE

MICHELA (STUDIO VELANI), rappresentata e difesa dall’avvocato SALMASO

MAURO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2004 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIETRO RICCIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna alle spese; denuncia ex art. 331 c.p.c.,alla procura c/o

il Trib. di Locri in ordine ai reati di falso e tentata truffa.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento di M.A., dichiarato il 13.5.95 dal Tribunale di Locri, convenne in giudizio N.R. per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 66, dell’atto a rogito del notaio Fazio del 17.11.92, con il quale l’imprenditore poi fallito aveva venduto alla convenuta la nuda proprietà di un terreno sito nel territorio del comune di Placanica, per il prezzo dichiarato di 3 milioni delle vecchie lire.

A sostegno della domanda il Fallimento dedusse la sproporzione fra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene, stimato da un consulente nominato dal giudice delegato – al netto dell’usufrutto – in oltre L. 100 milioni.

La N., costituitasi in giudizio, contestò la ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione ed eccepì la simulazione del prezzo indicato nell’atto notarile. A prova dell’eccezione produsse scrittura privata, recante in calce attestazione del funzionario comunale G.P. circa l’autenticità della sottoscrizione che ella vi aveva apposto – alla sua presenza – il 18.11.92 e contenente dichiarazione che il reale prezzo della vendita era di L. 88 milioni, nonchè quietanza del M. del suo avvenuto pagamento. La domanda del Fallimento fu respinta dal tribunale di Locri con sentenza del 2.6.99, nella quale il giudice di primo grado affermò che la scrittura era opponibile al Fallimento e che, venuta meno la denunciata sproporzione tra il corrispettivo pattuito e il valore del terreno, difettavano altre prove – non offerte nè fornite dalla curatela – dell’esistenza delle condizioni richieste dall’art. 2901 c.c., per la dichiarazione di inefficacia dell’atto impugnato.

Il Fallimento propose appello contro la decisione, deducendo che la scrittura prodotta in primo grado dalla N. non gli era opponibile e che pertanto non v’era prova del pagamento del prezzo della vendita. In corso di causa impugnò di falso la scrittura, sostenendo che il G., alla data del 18.11.92, era già in pensione da cinque anni.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, richieste informazioni al comune di Placanica, con sentenza del 30.6.04 accolse l’appello.

A sostegno della decisione la Corte territoriale – dopo aver premesso che l’appello poteva essere deciso prescindendo dall’esito del giudizio di falso – affermò: che dalle informazioni assunte presso il Comune di Placanica risultava che il G. aveva rivestito la qualifica di “funzionario addetto all’autentica delle firme” sino al 1.10.87, data in cui era stato collocato in pensione; che pertanto, alla data del 18.11.92, egli non aveva più il potere di autenticare la firma della N.; che la scrittura prodotta, in difetto di una sottoscrizione autenticata, era priva di data certa ed era inopponibile al curatore; che peraltro, anche qualora nel giudizio di falso fosse stato accertato che il G. aveva sottoscritto il documento, il successivo decesso di costui, avvenuto il 27.10.93, non avrebbe potuto costituire fatto idoneo a stabilire in modo certo l’anteriorità, rispetto al fallimento del M., della “controdichiarazione” allegata dalla N., sia perchè la firma del funzionario era un ghirigoro informe e indecifrabile, sia perchè nessun effetto utile poteva farsi derivare dall’illecito esercizio da parte di costui di pubbliche funzioni,integrante la fattispecie di reato di cui all’art. 347 c.p.; che la N. non aveva fornito in altro modo la prova del pagamento del prezzo di L. 88 milioni, non potendo essere ammessa la prova testimoniale dedotta sul punto dall’appellata e dovendosi, per altro verso, escludere che gli assegni emessi dal di lei coniuge e prodotti in fotocopia, dai quali si evinceva che il M. aveva incassato la somma di L. milioni, potessero essere imputati al prezzo della vendita; che comunque, anche in tale ultima ipotesi, sarebbe rimasta ferma la sproporzione fra il prezzo corrisposto e il valore del diritto alienato, accertato dal ctu nominato dal Fallimento in oltre L. 100 milioni; che infine, ricorrendo la sproporzione, non si poteva dubitare nè del pregiudizio che l’atto impugnato aveva arrecato ai creditori del fallito nè del consilium fraudis dell’acquirente; che il comportamento processuale della N., che non aveva esitato a produrre una scrittura recante un’autentica della propria sottoscrizione inequivocabilmente falsa, costituiva conferma della sua piena consapevolezza del pregiudizio arrecato dall’atto ai creditori.

N.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sette motivi.

Il Fallimento di M.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso la N., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 355 c.p.c. e art. 2702 c.c., nonchè error in procedendo, rileva che la Corte d’Appello, a seguito della proposizione della querela di falso del documento da lei prodotto, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine per la riassunzione di quello di falso dinanzi al Tribunale di Locri, funzionalmente competente a deciderlo, anzichè sindacare nel merito la sua rilevanza sotto il profilo di cui agli artt. 2703, 2704 c.c..

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello dinanzi alla quale la querela è proposta in via incidentale deve infatti valutare la rilevanza del documento impugnato di falso ai fini della decisione del gravame e solo nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo è tenuta a sospendere il giudizio ed a fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale, al quale spetta di decidere dell’ammissibilità della querela autorizzandone la presentazione (Cass. nn. 25566/08, 1929/03, 104/97).

Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione, in quanto privo di data certa opponibile al Fallimento, il documento contro il quale era stata proposta la querela ed ha pertanto correttamente escluso di dover procedere alla sospensione del giudizio ed alla rimessione degli atti al Tribunale competente.

2) Con il secondo motivo, la N. rileva che la Corte territoriale ha comunque errato nel ritenere prive di efficacia la data e l’autentica apposte dal G. alla scrittura solo perchè questi, il 18.11.92, era già in pensione. Deduce a riguardo che, secondo la giurisprudenza della S.C., gli atti compiuti dal c.d.

“funzionario di fatto o apparente” mantengono la propria validità ed efficacia, pur in presenza di irregolarità nell’investitura e d’inefficacia della nomina, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all’ente pubblico e l’esigenza di tutelare coloro che in buona fede abbiano avuto rapporti con il funzionario medesimo. Anche tale motivo è infondato.

Come esattamente rilevato dal Fallimento controricorrente, il principio giurisprudenziale invocato, che, al fine di tutelare il legittimo affidamento del privato che in buona fede abbia avuto rapporti col funzionario apparente – in realtà privo del potere esercitato in nome e per conto dell’ente pubblico – fa eccezionalmente salvi gli atti da questi compiuti, può trovare applicazione solo allorchè l’investitura del funzionario si sia rivelata ex post irregolare o inefficace e, in ogni caso, unicamente in relazione agli effetti favorevoli dell’attività posta in essere che il privato invochi a proprio vantaggio nei confronti della p.a..

L’attività di autenticazione delle firme apposte su scritture private opera invece su di un piano totalmente diverso, in quanto da essa non deriva alcun effetto favorevole al privato sottoscrittore nei confronti della p.a.: si tratta, in sostanza, di attività certificativa che, in quanto volta ad attribuire il valore di prova documentale, utilizzabile anche nei confronti dei terzi, alla scrittura, non può prescindere dal rispetto delle forme per essa richieste e, dunque, dall’effettiva qualità di pubblico ufficiale, a ciò espressamente autorizzato, del soggetto che la compie.

3.1) Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2704 c.c., nonchè erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, ai fini dell’opponibilità della scrittura al Fallimento non era necessaria la sua autenticazione, in quanto la certezza della data riguardo ai terzi può essere computata anche dal giorno in cui si sia verificato qualsiasi fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento; che pertanto la morte del G., avvenuta il 27.10.93, era sufficiente a rendere opponibile la scrittura, contenente la sottoscrizione del funzionario, al Fallimento. Il motivo è inammissibile.

In esso, infatti, non risulta in alcun modo contrastata la ratio decidendi in base alla quale la Corte ha escluso che la morte del G. potesse costituire fatto idoneo a conferire data certa alla scrittura, ovvero: che il timbro dell’autentica concerneva solo la sottoscrizione della N. (con la conseguenza che la morte del funzionario avrebbe potuto, tutt’al più, conferire data certa a detta sottoscrizione, ma non al contenuto del documento, nè alla quietanza del M.) e che, in ogni caso, nessun effetto utile poteva farsi derivare da un illecito, quale sarebbe stato l’esercizio da parte del G. di funzioni che non gli spettavano più.

4) Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1199 e 2704 c.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, error in procedendo ed error in iudicando, la N. lamenta che la Corte territoriale abbia tralasciato di dare rilievo a fini probatori alla quietanza di pagamento rilasciata dal M. nella citata scrittura e che non abbia ammesso la prova testimoniale dedotta ai fini dell’accertamento della data della quietanza medesima.

Il motivo è inammissibile, sotto il primo dei profili dedotti per le ragioni appena enunciate sub. 3 e, sotto il secondo, per difetto del requisito dell’autosufficienza, in quanto la ricorrente ha omesso di riprodurre nel ricorso il capitolo di prova con il quale, asseritamene, chiedeva di provare la data della quietanza, non consentendo a questa Corte di compiere il dovuto controllo in ordine alla sua decisività.

5) Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2722 c.c., error in procedendo ed error in iudicando, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia escluso l’ammissibilità della prova testimoniale da lei dedotta in ordine al prezzo effettivamente pattuito e corrisposto.

Il motivo, illustrato sulla scorta di massime giurisprudenziali applicabili nell’ipotesi in cui la prova della simulazione del prezzo sia in discussione fra le parti, è palesemente infondato: è infatti principio costantemente affermato da questa Corte che l’acquirente di un immobile, convenuto in revocatoria dal curatore del fallimento del venditore, ove eccepisca la simulazione del prezzo pattuito in corrispettivo, ha l’onere di dare la prova del patto contrario all’atto impugnato, anteriore o coevo ad esso, attraverso un documento avente data certa anteriore al fallimento (cfr., fra molte, Cass. nn. 1759/08, 4285/05, 12172/00, 6577/97).

6) Con il sesto ed il settimo motivo, la N., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, nonchè vizio di motivazione, rileva che la Corte territoriale ha ritenuto provati i presupposti dell’azione sulla scorta di un unico elemento presuntivo, costituito dalla sproporzione fra il prezzo di vendita ed il valore effettivo del terreno, inidoneo a fondare la prova tanto dell’eventus damni quanto della scientia fraudis di essa acquirente.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’eventus damni, la cui sussistenza il curatore deve provare, non è necessario che l’atto abbia reso impossibile la soddisfazione dei crediti ammessi al passivo, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza per la realizzazione del diritto dei creditori, avuto riguardo, con giudizio che va effettuato ex ante (ovvero al momento della stipula dell’atto impugnato) anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. nn. 16986/07, 2971/99).

In coerenza con l’enunciato principio, la Corte di merito ha rilevato come la vendita della nuda proprietà di un terreno, complessivamente valutato L. 177 milioni, ed in cui il solo diritto alienato era stato stimato L. 118 milioni, per un prezzo che, anche a voler tenere conto degli assegni prodotti dalla N., non superava L. 48.400.000, avvenuta poco più di due anni e mezzo prima del fallimento, integrasse pienamente il requisito oggettivo dell’azione.

D’altro canto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, ed attesa l’inammissibilità nella presente sede dell’allegazione di nuove circostanze di fatto non dedotte nelle fasi di merito, la N. avrebbe dovuto indicare in quali atti difensivi dei precedenti gradi del giudizio avesse eccepito il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Fallimento in ordine all’esistenza, alla data della vendita, di creditori del M. ed all’insufficienza del residuo patrimonio del venditore a soddisfarli. In difetto, il giudizio della Corte territoriale (che ha implicitamente ritenuto tali circostanze pacifiche – siccome non contestate) si risolve in un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Analogamente, non appare sindacabile nella presente sede la valutazione di merito, logicamente e congruamente motivata, in base alla quale la Corte, sulla scorta di una serie di elementi presuntivi (macroscopica sproporzione fra il valore effettivo del diritto alienato e prezzo corrisposto, data di stipulazione dell’atto, produzione da parte della N. di una scrittura nella quale la sua sottoscrizione risultava solo apparentemente autenticata) ha ritenuto provata la scientia fraudis dell’acquirente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare al Fallimento di M.A. le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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