Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9385 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 20/04/2010), n.9385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale per i

Minorenni delle Marche con ordinanza in data 8 gennaio 2009, nella

causa iscritta al n. 1065/08 Reg. V.G., relativo ai minori M.

S., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e M.M.,

nata a (OMISSIS) il (OMISSIS) alla presenza del Pubblico

ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. SGROI

Carmelo, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE.

letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con Decreto del 22 ottobre 2008, disponeva l’affido dei minori M.S. e M.M. al padre M.O., residente in Falconara Marittima, ma essendo stato questi tratto in arresto, disponeva altresì il loro ricovero presso la Comunità Maria Immacolata di Forlimpopoli, trasmettendo gli atti al Tribunale per i Minorenni delle Marche;

1.1. quest’ultimo Tribunale, con ordinanza in data 8 gennaio 2009, ravvisava la propria incompetenza, tenuto conto che i minori erano residenti a Palermo e non avevano stabile dimora nelle Marche, “ove erano stati inviati per un tentativo, subito fallito, di inserimento nel nuovo nucleo familiare paterno” e considerato che neppure la Comunità Maria Immacolata di Forlimpopoli era ubicata nelle Marche;

il Tribunale per i Minorenni delle Marche, pertanto, richiedeva d’ufficio alla Corte di cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni delle Marche sembra possa risolversi con l’affermazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, nel cui distretto si trovano i menzionati minori, in quanto ricoverati presso la Comunità Maria Immacolata di Forlimpopoli; ciò in applicazione dell’orientamento secondo cui qualora il provvedimento iniziale di affidamento necessiti di una proroga o di una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della “perpetuatio” deve essere temperato con quello di prossimità, sicchè il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova (Cass. S. U. 2008/28875);

2.1. nel caso di specie non rileva, in senso contrario, che i minorenni risultino, come da documentazione anagrafica presente in atti, residenti in Falconara Marittima presso il nucleo familiare del padre, risultando i minori stessi, sempre in base agli atti, tuttora ricoverati presso la Comunità Maria Immacolata di Forlimpopoli;

3, si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna, con conseguente cassazione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 22 ottobre 2008.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna e cassa il decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 22 ottobre 2008. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, le generalità e gli altri dati identificativi di M. S., M.M. e O.M..

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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