Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9385 del 16/04/2018

Cassazione civile, sez. I, 16/04/2018, (ud. 22/03/2018, dep.16/04/2018),  n. 9385

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’odierno ricorrente veniva richiesto dalla Findomestic Spa di onorare le rate di un mutuo, che avrebbe contratto per l’acquisto di un computer portatile presso un esercizio di UniEuro Spa. Non avendo contratto alcun mutuo con la società istante, G.E., venuto anche a conoscenza che il suo nominativo era stato segnalato alla banca dati privata C.R.I.F. – diffuso sistema di informazioni creditizie – per non aver pagato delle rate di mutuo, conveniva in giudizio le due società. Contestava, innanzitutto, l’apocrifia delle sottoscrizioni del contratto di mutuo e, conseguentemente, domandava dichiararsi l’inefficacia del contratto nei suoi confronti. Chiedeva, inoltre, ordinarsi la cancellazione dell’annotazione del proprio nome nella banca dati dei cattivi pagatori, e disporsi il risarcimento del danno subito.

Il primo grado del giudizio si svolgeva innanzi al Tribunale di Venezia, che riteneva accertata la non genuinità delle firme apposte a nome del ricorrente sul contratto di mutuo, ed in conseguenza lo dichiarava inefficace nei suoi confronti. Disponeva, inoltre, la cancellazione del nominativo dell’odierno ricorrente dalla banca dati “C.R.I.F.”, in cui era stato ingiustificatamente inserito.

Il G. rifiutava, poi, la proposta transattiva di risarcimento del danno mediante liquidazione, da parte delle due società, della somma di Euro 1.200.00, specificando che il danno da lui subito non aveva natura patrimoniale, bensì non patrimoniale.

Il giudice di prime cure, però, affermava nella sua decisione che l’iscrizione del G. al C.R.I.F. non costituiva un atto illecito, trattandosi di segnalazione automatica conseguente alla mancata osservanza dei termini di pagamento. Secondo il Tribunale, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto, al fine di conseguire la cancellazione della segnalazione, produrre all’Istituto finanziatore Findomestic Spa la denuncia penale che questa gli aveva sollecitato, ma non vi aveva provveduto. In ogni caso, l’odierno ricorrente non aveva indicato “specifici inconvenienti derivanti dall’iscrizione” al C.R.I.F., “e quindi nessun sostegno sussiste alla domanda di risarcimento del danno morale, ex artt. 2043 e 2059 c.c., che va rigettata” (sent. Trib. p. 3). Il Tribunale dichiarava compensate per metà le spese di lite, e condannava l’attore a rifondere le rimanenti in favore delle convenute.

Avverso la sentenza n. 1234 del 2013, pronunciata dal Tribunale di Venezia – avendo la Corte d’Appello lagunare dichiarato inammissibile l’interposto appello, pronunciando ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., con ordinanza dep. il 22.1.2014 – ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico articolato motivo, G.E.. Resistono con controricorso UniEuro Spa e Findomestic Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonchè degli artt. 1223,1226,2043 e 2059 c.c., per avere l’Istituto di credito, sulla base di dati identificativi errati, acquisiti e forniti dalla asserita venditrice UniEuro Spa, effettuato la segnalazione del suo nominativo al C.R.I.F., sebbene egli non fosse affatto un debitore, come è stato accertato in corso di causa, e tantomeno un debitore insolvente. L’erronea “indicazione al pubblico di uno stato di insolvenza”, infatti, deve ritenersi condotta “di per sè idonea a ledere l’onore e la reputazione del soggetto che lo subisce” (ric. p. 12). Diversamente, secondo l’odierno ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto aderire a “consolidata giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto ad onore e reputazione, che incontestabilmente identifica tale categoria come pregiudizio in re ipsa, il quale non abbisogna di alcuna dimostrazione ulteriore” (ric. p. 10).

2.1. – Il ricorrente lamenta che, accertata la falsità della sottoscrizione del contratto di mutuo, a lui attribuita, la segnalazione del suo nominativo alla banca dati privata C.R.I.F. sarebbe risultata illegittima, e troverebbe causa nella negligenza delle controricorrenti. Dalla descritta condotta illegittima sarebbe derivato un danno all’onore ed alla reputazione dell’impugnante da ristorare, e suscettibile di prova per presunzioni.

UniEuro Spa, che aveva domandato al ricorrente il pagamento delle rate per l’acquisto di un computer portatile, si difende affermando che l’apocrifia delle sottoscrizioni del contratto di mutuo non è stata accertata nel corso del giudizio. Sostiene, inoltre, che se, come afferma lo stesso ricorrente, il danno non gli sarebbe derivato dall’iscrizione al C.R.I.F. in sè, bensì dall’erronea comunicazione del suo nominativo alla banca dati privata, deve allora evidenziarsi che la descritta condotta è ascrivibile alla sola Banca, che ha effettuato la segnalazione. Unico soggetto legittimato a domandare il ristoro di un pregiudizio alla rivenditrice UniEuro, pertanto, potrebbe essere proprio la Banca mutuante Findomestic.

Occorre in proposito rilevare che la falsità della sottoscrizione del contratto di mutuo, attribuita erroneamente al ricorrente, risulta accertata con efficacia di giudicato dal Tribunale di Venezia non essendo stata, la sua pronuncia in materia, impugnata da alcuno.

Findomestic Spa, l’Istituto di credito mutuante, si difende affermando innanzitutto l’inammissibilità del ricorso, perchè controparte contesterebbe, in realtà, un vizio di motivazione. La Banca afferma pure che, ove il ricorrente avesse provveduto a denunciare alla pubblica autorità il furto d’identità di cui sarebbe rimasto vittima, la Banca avrebbe tempestivamente provveduto a richiedere la cancellazione dell’iscrizione della segnalazione al C.R.I.F.. Anche l’Istituto di credito, poi, afferma che non vi sarebbe stato accertamento della falsità della sottoscrizione del contratto di mutuo (p. 11 del controricorso), ma questo argomento, occorre ribadirlo, è infondato, perchè la falsità della sottoscrizione è stata accertata dal Tribunale con pronuncia definitiva sul punto.

Può quindi osservarsi che, essendo stata accertata la falsità della sottoscrizione del mutuatario, deve ritenersi integrata anche la negligenza nell’accertamento della identità del reale contraente. La segnalazione alla banca dati C.R.I.F. dei cattivi pagatori è stata quindi effettuata in conseguenza di colpa.

Rimane però da verificare se l’indebita iscrizione di un nominativo nella banca dati dei cattivi pagatori sia suscettibile di comportare un danno, e se vi sia la prova della ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi di un danno risarcibile. In ordine alla astratta configurabilità del danno, questa Corte ha già avuto modo di osservare che “la banca” mutuante “che segnali al gestore dell’archivio dei debitori insolventi (cosiddetto CRIF) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento all’obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell’altro”, Cass. sez. 1^, sent. 7.11.2011, n. 2 033. Il Collegio ritiene l’orientamento condivisibile, ed intende conformarvisi. Pertanto, un danno conseguente ad una segnalazione indebita è configurabile.

Il Giudice di prime cure ha però ritenuto, nel caso ora in esame, di negare il ristoro del pregiudizio sofferto dall’odierno ricorrente, affermando che egli “non ha indicato specifici inconvenienti derivanti” dall’iscrizione, “(rifiuto di mutui, altre segnalazioni o conseguenze concretamente pregiudizievoli) e quindi nessun sostegno sussiste alla domanda di risarcimento del danno morale, ex artt. 2043 e 2059 c.c., che va quindi rigettata)” (sent. Trib., p. 3). Invero, il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quale la reputazione, che sia derivato da condotta colpevole, può essere provato mediante presunzioni, ed è un danno conseguenza suscettibile di quantificazione in via equitativa. Trattasi di questione di diritto, e non di motivazione. Nel caso in esame, però, il Tribunale ha ritenuto non integrata la prova del pregiudizio sofferto, non avendo il ricorrente neppure allegato, con un minimo di specificità, quale fosse il pregiudizio di cui sarebbe rimasto vittima. Questa chiara ratio decidendi non ha trovato nell’argomentare del ricorrente una critica specifica da esaminare, essendosi l’impugnante limitato a riproporre la propria tesi della configurabilità di un danno in re ipsa.

Diversamente questa Corte condivide ed intende pertanto assicurare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato, secondo cui “il danno non patrimoniale” da lesione di diritti fondamentali, “quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. sez. 3^, ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass. sez. 1^, sent. 25.1.2017, n. 1931), essendo stato anche chiarito che, “in materia di responsabilità civile… è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi con conseguenza pregiudizievole della lesione… di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici”, Cass. sez. 3^, sent. 13.10.2016, n. 20643. Questo indirizzo giurisprudenziale, del resto, segue l’autorevole orientamento proposto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno da tempo chiarito che è “da respingere… l’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, Cass. SU, sent. 11.11.2008, n. 26972. Infine, per quanto necessita, merita ancora di essere ricordato che la Suprema Corte ha anche avuto modo di specificare che “in tema di responsabilità civile… il danno all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni”, Cass. sez. 3^, sent. 26.10.2017, n. 25420. In questo giudizio, però, il ricorrente si è limitato ad insistere sulla propria tesi della ricorrenza, nel caso di specie, di un danno in re ipsa, anzichè impegnarsi a fornire la prova, anche presuntiva, del danno ingiusto che afferma di avere subito.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da G.E..

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, e le liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018

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