Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9385 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 08/04/2021), n.9385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35733-2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Verona, via Stella n.

19, presso l’avv. PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4556/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente O.B. è cittadino (OMISSIS) dell'(OMISSIS).

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese perchè il suo rifiuto di aderire alla setta degli (OMISSIS) gli aveva procurato minacce di morte da parte degli adepti, capaci di attuarle per via delle doti magiche proprie degli aderenti a quella sette.

Trascorso un periodo di soggiorno in Libia, dove avrebbe subito vessazioni e sfruttamento lavorativo, il ricorrente è giunto in Italia, dove ha chiesto protezione internazionale ed umanitaria.

La Commissione ha rigettato le sue richieste ritenendo non verosimile il racconto, decisione confermata sia dal Tribunale che dalla corte di appello.

Ricorre O. con tre motivi. Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

La corte ritiene inverosimile la minaccia di morte e soprattutto la circostanza dei poteri magici degli adepti alla setta (OMISSIS).

Ritiene in base a diverse fonti di conoscenza che non vi siano condizioni di conflitto armato in (OMISSIS), nè nella regione dell'(OMISSIS).

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria la corte ritiene che, non essendovi clima di violenza generalizzata in (OMISSIS), per ciò stesso il cittadino (OMISSIS) che da quella regione proviene non ha diritto alla protezione; e che comunque il ricorrente non ha allegato alcunchè quanto al suo inserimento sociale.

p.. Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorrente ritiene che, seppure la corte ha fatto ricorso a COI aggiornate e plurime, tuttavia non ha dato peso a quelle da lui indicate nell’atto di appello e dunque non ha proceduto ad un reale approfondimento delle condizioni del paese di origine.

Il motivo è infondato.

E’ obbligo del giudice di merito fare riferimento a fonti di coscienza attendibili ed attuali, e solo sotto questo aspetto il giudizio è censurabile in cassazione.

Nel caso presente risulta un ampio riferimento a fonti di conoscenza istituzionali ed aggiornate (p. 9-.19).

Non è sindacabile ovviamente la preferenza data al contenuto di quelle prescelte rispetto a quelle indicate dal ricorrente, che appartiene alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

Del resto, il ricorrente non indica il contenuto delle fonti da lui indicate, nè quali fossero, così che una eventuale valutazione della importanza della loro pretermissione è preclusa.

p..- Il secondo e terzo motivo possono valutarsi insieme. Essi si riferiscono alla protezione umanitaria e denunciano, il secondo, omesso esame di un fatto decisivo e rilevante, ossia il periodo trascorso in Libia, ed il terzo, nella sua prima parte la violazione dei criteri circa la valutazione della credibilità del racconto; nella seconda parte omessa considerazione della integrazione in Italia.

I motivi sono fondati.

Non lo è, a dire il vero, la prima censua del terzo motivo, ossia quella rubricata sotto 3.3. (p. 11) poichè censura il giudizio di credibilità del ricorrente sostenendo violazione dei criteri per la valutazione della verosimiglianza, ma senza indicare in che modo sarebbe avvenuta tale violazione. Va ribadito comunque che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Invece è fondato il secondo motivo, in quanto la corte ha ritenuto di non dover prendere in considerazione il periodo trascorso in Libia, che pure risultava allegato dal ricorrente, e lo ha fatto senza tener conto della regola di giudizio di questa corte secondo cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e “ove occorra” nel Paese in cui è transitato, allorchè l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Cass. 13578/2020).

Fondato è pure il motivo sub 3.4, in quanto è convinzione della corte di merito, che, essendo esclusa una situazione di conflitto armato in (OMISSIS), chiunque provenga da quel territorio non ha diritto alla protezione umanitaria, dimenticando che altra è la situazione di conflitto armato che attiene al giudizio relativo alla protezione sussidiaria, altra è invece la valutazione del paese di origine ai fini della protezione umanitaria, dove non rileva che vi sia un conflitto armato bensì che vi sia una situazione di violazione dei diritti umani tale da rendere vulnerabile il ricorrente in caso di rimpatrio.

Infine, sempre in relazione a tale motivo, la corte non ha tenuto in alcuna considerazione, e ciò in modo apodittico, le allegazioni, pure dimostrate circa l’inserimento sociale e lavorativo in Italia, che vanno valorizzate, in quanto nel giudizio circa la vulnerabilità dello straniero occorre comparare l’inserimento in Italia con la situazione del paese di origine.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Venezia, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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