Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9384 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 21/05/2020), n.9384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3047/2015 proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ANTONIO

VIGANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza relativa al RG 246/14 della CORTE D’APPELLO di

TRENTO, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. M. presentò istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, al fine di promuovere ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3. L’istanza, rigettata dal Consiglio dell’Ordine, fu accolta dalla Corte d’Appello di Trento con provvedimento del 30 gennaio 2013.

1.1. Con decreto del 27 maggio 2014 la stessa Corte revocò l’ammissione al beneficio a seguito dell’inoltro, da parte dell’Agenzia delle entrate, di nota che attestava l’insussistenza in capo all’interessato del presupposto reddituale.

1.2. M.E. impugnò il provvedimento di revoca ai sensi, alternativamente, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, ovvero dell’art. 170 del medesimo decreto e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

2. Con ordinanza del 4 dicembre 2014 il Presidente della Corte d’Appello di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione, sul rilievo che, trattandosi di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dell’Ufficio finanziario, il rimedio impugnatorio è il ricorso per cassazione, giusta la previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113.

3. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza M.E., sulla base di due motivi. L’intimata Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

4. Il ricorso, già fissato per la decisione in adunanza camerale, con ordinanza in data 29 maggio 2019 è stato rimesso alla pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e si contesta l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della disciplina penalistica di cui agli artt. 112-114 D.P.R. citato, anzichè nell’art. 170 del medesimo testo normativo, che configura un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione (sono richiamate Cass. 13807/2011 e Cass. 21400/2011).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, nonchè degli artt. 3,24, 77 e 111 Cost., per contestare l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene applicabile esclusivamente l’art. 113 D.P.R. citato, mentre si tratterebbe di rimedio aggiuntivo, per l’ipotesi di revoca su richiesta dall’Ufficio finanziario.

In via subordinata, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 76,3, 24 e 111 Cost., del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 136, 112 e 113. Il sistema di impugnazione configurato dalle norme indicate sarebbe deteriore rispetto a quello previgente, oltre che privo della copertura della legge delega.

In via ulteriormente subordinata, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5, dolendosi che il giudice dell’opposizione non abbia riqualificato l’impugnazione e trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, quale giudice competente per il giudizio.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Secondo l’orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuità, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (espressamente prevista per l’impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonchè, in forza del rinvio operato dall’art. 84 stesso D.P.R., del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione (ex plurimis, Cass. 23/06/2011, n. 13807; Cass. 23/09/2013, n. 21685; Cass. 26/10/2015, n. 21700).

4. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio, di carattere restitutorio (Cass. 04/03/2015, n. 4290), attesa la mancata evocazione del litisconsorte necessario Ministero della giustizia nel giudizio di opposizione.

4.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con il Ministero della Giustizia, che è il solo titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (per tutte, Cass. 17/10/2017, n. 24423; Cass. 04/03/2016, n. 4266; Sez. U 29/05/2012, n. 8516). Ciò rimane vero anche nell’ipotesi in cui l’opposizione, come nella specie, abbia ad oggetto la revoca del beneficio disposta su richiesta dell’Agenzia delle entrate, la cui presenza in giudizio si giustifica in funzione della esatta determinazione dei redditi.

4.3. Il giudice del rinvio, come designato in dispositivo, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Trento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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