Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9384 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/04/2010), n.9384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. – elettivamente domiciliato in ROMA, via Veneto,

96, presso lo studio dell’avv. Caffo Roberto Alessandro, dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e

M.O. – elettivamente domiciliata in ROMA, via

M.Dionigi, 57, presso lo studio dell’avv. Roberto Alessandro Caffo,

dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro-tempore –

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello de L’Aquila depositato l’11

ottobre 2006 ed il decreto della stessa Corte d’appello del 27

febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

udito per i ricorrenti l’avv. Roberto Alessandro Caffo, il quale ha

chiesto l’accoglimento dei ricorsi;

P.M., S.P.G. Dr. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha aderito alla relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con decreto depositato PI 1 ottobre 2006, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale accoglimento della domanda proposta da F.A., ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente, a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la somma di Euro 4.000,00 per il danno non patrimoniale subito per l’eccessiva lentezza di una causa civile svoltasi dinanzi al Tribunale di Ancona, durata sedici anni. La Corte d’appello ha invece dichiarato la carenza di legittimazione ad agire di M.O..

La Corte territoriale ha ravvisato una indebita protrazione del giudizio presupposto di quattro anni.

La Corte territoriale ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale per mancanza di prova al riguardo.

Per la cassazione del decreto della Corte d’appello ha proposto ricorso il F., con atto notificato l’11 ottobre 2007, sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Ministero della giustizia.

La stessa Corte d’appello, con decreto del 27 febbraio 2008, in accoglimento della domanda di revocazione del decreto sopra indicato, proposta da M.O., nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della predetta, revocato il decreto in tale parte, ha accolto la domanda condannando il Ministero della giustizia a pagare Euro 4.000,00 per il danno non patrimoniale.

Avverso detto decreto ha proposto ricorso la M., affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso i Ministero della giustizia e inali sensi va corretta sul punto.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; è stata depositata relazione ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il ricorso in esame potrà essere riunito al ricorso 25854/07, stante le palesi ragioni di connessione, essendo i due atti assolutamente identici quanto alla formulazione dei motivi.

3.- Il primo motivo – da esaminare nei limiti del quesito di diritto con cui esso si conclude – è manifestamente infondato. Per un verso, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto (Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14). Per altro verso, la Corte d’appello, liquidando 1.000,00 Euro di indennizzo per ogni anno di ritardo, si è attenuta agli standard desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da P.R. e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630). Il Giudice di merito – avendo accertato che la lungaggine processuale è attribuibile prevalentemente al comportamento delle parti, per la richiesta di rinvii delle udienze, per la frammentazione delle istanze di prove e per la reiterazione di richieste di consulenze tecniche – ha motivato perchè la base di calcolo non poteva nella specie subire un incremento rispetto alla base di 1.000,00 Euro per anno di ritardo.

Gli altri due motivi – con cui si censura la statuizione riguardante il diniego di liquidazione del danno patrimoniale – sono manifestamente infondati.

La censura che la ricorrente muove non tiene conto della circostanza che il danno patrimoniale risarcibile nel caso di violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole (Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2006, n. 24359). Sussistono i presupposti per la trattazione dei ricorsi, previa riunione, in camera di consiglio”.

2.- In linea preliminare, va osservato che la relazione concerne, all’evidenza entrambi i ricorsi, come è dato evincere sia dalla narrativa, sia dalla parte motiva, nella parte in cui da atto della riunione e dell’assoluta identità dei motivi di censura, per questa ragione esaminati contestualmente.

Posta questa premessa, va confermata la riunione dei ricorsi, sussistendo palesi ragioni di connessione.

Nel merito, il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, con conseguente rigetto dei ricorsi.

In ordine alle considerazioni svolte nella memoria, in riferimento al primo motivo, va osservato che il quesito di diritto è così formulato: “Vero che la corretta applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione di Roma del 4.11.1950 (…) impone che il danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del processo sia liquidato sulla base di mille/millecinquecento euro per ciascun anno di durata della procedura, nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo, base che deve subire un ulteriore aumento in relazione alla relativamente scarsa complessità della materia oggetto del contendere, alla durata eccezionalmente lunga del processo, al fatto che l’intero tempo è stato speso per un unico grado dei giudizio, al fatto che la parte resistente ha sempre tenuto un comportamento processuale propulsivo, ma è stata costretta a reiterare per anni le medesime istanze istruttorie prima di ottenere il loro accoglimento”.

La trascrizione del quesito di diritto dimostra con chiara evidenza che, in coerenza con gli argomenti svolti nel mezzo, con il motivo non è stata specificamente censurata la fissazione della durata ragionevole e la determinazione del periodo irragionevole in anni quattro. Le censure – ed il quesito di diritto – concernono specificamente soltanto il parametro di liquidazione del danno non patrimoniale e la assenta necessità di liquidare il risarcimento avendo riguardo all’intera durata del giudizio.

Quest’ultimo profilo di censura è, tuttavia, manifestamente infondato, in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la precetti vita, per il giudice nazionale, della giurisprudenza della Corte EDU non concerne il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione, essendo per il primo vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è rilevante soltanto il periodo eccedente il termine ragionevole, in virtù di una modalità di calcolo che non incide sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In ordine al parametro di quantificazione Euro 1.000,00 per anno di ritardo – è sufficiente rilevarne la conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, per le ragioni svolte nella relazione.

Relativamente agli altri due motivi, va premesso che con essi si censura la mancata liquidazione del danno patrimoniale.

Al riguardo, va quindi ribadita la chiara giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il danno patrimoniale è diverso da quello connesso alla vicenda giudiziaria per la quale la stessa è dedotta (Cass. n. 26761 del 2008; n. 13741 e n. 4 del 2003), “non è infatti (e non può essere) rappresentato dal bene della vita dedotto nel processo irragionevolmente lungo” (Cass. n. 3143 del 2004), ma è costituito dallo specifico pregiudizio derivato alla parte dal fatto che la controversia si è irragionevolmente protratta nel tempo (Cass. n. 6163 del 2003), occorrendo mantenere netta la distinzione tra l’oggetto di detta causa e quello del giudizio di equa riparazione, il quale non può costituire, neppure indirettamente, un mezzo per replicare il merito della precedente controversia (Cass. n. 5213 del 2007).

Il danno risarcibile è, inoltre, esclusivamente quello causalmente riconducibile alla violazione della CEDU, occorrendo, come ha precisato la Corte europea dei diritti dell’uomo “un nesso di causalità diretta tra la durata della procedura ed il danno” (sentenza 16 maggio 2002, su ricorso n. 41424/98; cfr. anche sentenza 28 marzo 2002, sul ricorso n. 47479/99), sicchè danno risarcibile è soltanto quello che costituisce conseguenza immediata e diretta, sulla base di una normale sequenza causale, del ritardo nella definizione del processo (Cass. n. 9909 del 2008; n. 23756 del 2007).

Inoltre, le Sezioni Unite civili, hanno precisato che la formula della L. n. 89 del 2001, art. 2, non impedisce “di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno, diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale”.

Pertanto, “mentre l’esistenza del primo, derivando da circostanze esteriori e sensibili, può (e deve) formare oggetto di specifica dimostrazione”, è solo per il danno non platrimoniale che può parlarsi “di prova (del danno) di regola in re ipsa” (Cass. S.U. n. 1338 del 2004; successivamente, Cass., n. 1094 del 2005), sicchè la liquidazione dell’equa riparazione per il danno “patrimoniale” è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all’art. 2697 cod. civ., sicchè grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l’onere di dimostrare rigorosamente il danno patrimoniale lamentato (tra le tante, Cass. n. 5213 del 2007; n. 1094 del 2005), non estendendosi il potere di iniziativa del giudice ex art. 738 c.p.c., a tale capo della domanda.

Dando continuità a tale orientamento, è manifesta l’infondatezza dei mezzi in esame, in quanto le lunghe argomentazioni non esplicitano quale danno patrimoniale sarebbe stato subito, diverso da quello sopra indicato, non essendo ad esso riconducibile neppure il ritardo nel conseguimento delle somme vantate nel giudizio presupposto, nè, ovviamente, la svalutazione monetaria sulla somma dovuta per il risarcimento del danno non patrimoniale che, nella misura conforme allo standard sopra indicato, comprende ogni voce dovuta.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in riferimento a ciascun ricorso, concernente un diverso decreto.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti a pagare le spese di questa fase, che liquida in Euro 900,00, ciascuno, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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