Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9384 del 12/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25134-2011 proposto da:

V.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso la sig.ra D.A.A., rappresentato e

difeso dagli avvocati DANIELA CICIRELLO, GIANCARLO VIOLANTE RUGGI

D’ARAGONA, GIULIO D’ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II C.F. (OMISSIS), già

AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLICINO UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI FEDERICO

II, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABINO RASCIO, giusta procura speciale per Notaio in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6146/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/10/2010 R.G.N. 9281/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da V.C. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda della Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli studi di Napoli Federico II volta ad ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma di Euro 51.265,52 corrisposta negli anni dal 1995 al 1999 a titolo di incremento del compenso annuo dovuto al Direttore Amministrativo ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 1995.

2. La Corte territoriale ha premesso che ai sensi del richiamato decreto, recepito nel contratto individuale di diritto privato, il trattamento economico onnicomprensivo può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale, misurata mediante appositi indicatori. Ha ritenuto la norma regolamentare chiara nel subordinare la integrazione alla realizzazione degli obiettivi, da accertare sulla base di criteri oggettivi determinati ex ante. Ha escluso la ricorrenza di detti requisiti nella fattispecie, sia perchè solo nell’anno 1995 gli obiettivi erano stati specificamente indicati, sia in quanto la Azienda non aveva predeterminato gli indicatori sulla base dei quali doveva essere misurato il conseguimento dei risultati e graduata la maggiorazione del compenso. Infine la Corte territoriale ha escluso che la buona fede del V. potesse essere ostativa alla azione di ripetizione di indebito, rilevando solo ai fini della quantificazione degli interessi.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.C. sulla base di un unico motivo. La Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso V.C. denuncia ” violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 2, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del contratto di prestazione d’opera intellettuale; omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione ex art. 112 c.p.c.”. Il ricorrente, attraverso il richiamo alla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, in parte trascritta nel ricorso, evidenzia che nel periodo 1995/1999 il Direttore Generale aveva fissato annualmente gli obiettivi che il direttore amministrativo avrebbe dovuto conseguire e aveva anche dato atto del raggiungimento degli stessi, disponendo, di conseguenza, la erogazione dell’incremento annuo del 20%. Aggiunge che lo stesso Direttore aveva fornito al Collegio dei Revisori i chiarimenti richiesti con riferimento all’anno 1995, sicchè nessun dubbio poteva nutrirsi in merito al conseguimento di utili risultati. Evidenzia, inoltre, che la Azienda aveva avviato l’azione di recupero solo nei confronti del direttore amministrativo e di quello sanitario, mentre aveva ritenuto di dovere comunque riconoscere un incremento del 5% al direttore generale. Denuncia, infine, la omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, con la quale era stato chiesto di rideterminare l’incremento in relazione agli obiettivi conseguiti, domanda che evidentemente la stessa Corte partenopea aveva ritenuto fondata nel giudizio promosso dal direttore sanitario, nel quale era stata disposta consulenza tecnica d’ufficio.

2. E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, allorquando il motivo di ricorso denunzi violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si asseriscono violate, ma anche sulla base di specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (fra le più recenti in tal senso Cass. 15/01/2015 n. 635).

E’ stato anche evidenziato che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Nel ricorso, infatti, devono essere illustrate le ragioni per le quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta, oltre alla esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, l’esposizione di argomenti che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 3/8/2007 n. 17125 e negli stessi termini Cass. 25/9/2009 n. 20652).

3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto che il d.P.C.m., ed il contratto individuale che allo stesso rinviava, dovessero essere interpretati nel senso di richiedere, quale condizione imprescindibile per il riconoscimento del compenso integrativo, non solo la determinazione ex ante degli obiettivi da raggiungere, ma anche la previa fissazione di indicatori sui quali misurare il conseguimento dei risultati e la conseguente graduazione della maggiorazione. Da ciò ha tratto la conseguenza della irrilevanza delle considerazioni espresse dal V. in merito ai risultati positivi della sua gestione, essendo incontestata la mancata predeterminazione degli indicatori ed anche degli stessi obiettivi, con la sola esclusione dell’anno 1995.

Il motivo non coglie la ratio della decisione perchè non contiene alcun argomento volto a confutare la interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 2 del richiamato decreto e insiste solo sulla positività della gestione e sull’apprezzamento espresso dall’organo di revisione, ossia su aspetti della vicenda ritenuti dal giudice di appello non determinanti, una volta che risultava pacificamente violato l’iter procedimentale essenziale per l’insorgenza del diritto al compenso integrativo (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

4. La censura è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. sia perchè il motivo, che erroneamente richiama l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non fa cenno alla nullità della sentenza impugnata derivata dalla lamentata omessa pronuncia (Cass. Sez. U. 24.7.2013 n. 17931), sia perchè l’error in procedendo risulta denunciato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, e art. 369 c.p.c., n. 4. Il ricorrente, infatti, omette di riportare il contenuto della memoria difensiva di primo grado e del ricorso in appello, e ciò impedisce alla Corte di verificare ex actis la fondatezza del rilievo.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA