Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9384 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 08/04/2021), n.9384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35531-2019 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Padova, via Trieste, n. 49,

presso l’avv. CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE PADOVA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1530/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente D.G. è cittadino (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare le gravi minacce di morte del fratello che, invidioso del suo lavoro, voleva farlo aderire ad un partito politico di cui invece il ricorrente non voleva far parte.

La Commissione territoriale ha rigettato le sue richieste di protezione internazionale e umanitaria ritenendo il racconto inverosimile, perchè lacunoso ed incerto.

Lo stesso criterio di giudizio ha adottato il Tribunale e poi la Corte di Appello di Venezia.

D.G. ricorre con due motivi. Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.. La ratio della sentenza impugnata.

La corte di merito ha ritenuto che non vi sia in (OMISSIS) alcuna situazione di conflitto armato generalizzato e, quanto alla protezione umanitaria, che non è stato allegato alcunchè da cui desumere una rilevante vulnerabilità del ricorrente.

Queste due rationes sono contestate rispettivamente con due distinti motivi.

p..- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Secondo il ricorrente è obbligo del giudice di merito, nella valutazione della situazione del paese di origine, di procedere d’ufficio al reperimento delle fonti di conoscenza, ossia di usare i poteri officiosi istruttori per pervenire ad una adeguata conoscenza di quella situazione. La corte di merito avrebbe disatteso questo obbligo, escludendo che nella regione di provenienza vi sia un conflitto armato generalizzato, in base a fonti non attendibili.

Il motivo è infondato.

A ben vedere esso si traduce nella censura dell’accertamento in fatto, ossia nella contestazione del giudizio della corte di merito quanto alla situazione del paese di origine, con l’affermazione che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di merito, quella situazione è tipica di un conflitto armato generalizzato.

In questa parte il motivo è infondato poichè oppone all’accertamento della corte una apodittica affermazione del contrario.

Per il resto, quanto alla contestazione circa l’uso dei poteri istruttori, invece, è regola che in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019).

La corte ha fatto ricorso a fonti aggiornate al 2018, ed attendibili, per escludere una situazione di conflitto armato generalizzato nella regione di provenienza, mentre a fronte di tale accertamento il ricorrente non propone alcuna fonte alternativa più aggiornata o più attendibile, di contenuto contrario.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Ritiene il ricorrente che, ai fini della protezione umanitaria, la corte non ha tenuto conto della sua situazione di salute, avendo egli documentato di essere afflitto da tubercolosi, situazione personale rilevante ai fini del giudizio, ma del tutto trascurata dal collegio.

Il motivo è fondato.

La corte, quanto alla richiesta di protezione umanitaria, si limita a dire che non se ne ravvisano i presupposti “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

La valutazione dei presupposti del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce concretizzazione nel caso concreto di una clausola generale (“seri motivi di carattere umanitario”) che impone di verificare se esistano motivi ostativi al rimpatrio, e la valutazione non condizionata da casi tipici, in quanto una qualunque situazione soggettiva che indichi vulnerabilità del ricorrente può costituire motivo di protezione.

Il ricorrente aveva allegato motivi di salute, ed in particolare l’afflizione da tubercolosi per la quale è in cura nelle strutture italiane, circostanza non tenuta in alcuna considerazione dalla corte di merito, che dunque ha omesso l’esame di un fatto rilevante per il giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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