Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9383 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. I, 20/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/04/2010), n.9383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S. – A.L. – I.A. – F.

F. – G.G. – G.P. – F.

A. – ciascuno domiciliato ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso

dall’avv. Ferrante Mariano, in virtù di procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero della giustizia in persona del Ministro pro-tempore –

domicilialo ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il

5.12.2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.S., A.L., I.A., F. F., G.G., G.P. e F. A. adivano, con distinti ricorsi, la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, proposto con atto del 18.1.1998, definito con sentenza del 29.1.2001, appellata con atto del 10.4.2001, deciso con sentenza del 15.3.2004.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 5.12.2006, riuniti i ricorsi, fissata la durata ragionevole del giudizio di secondo grado in anni due, riteneva violato il relativo termine per anni uno e liquidava per il danno non patrimoniale, tenuto conto della modestia della pretesa fatta valere e del modesto patema d’animo che il ritardo poteva avere provocato, non toccando la controversia i beni fondamentali della vita, Euro 800,00 in favore di ciascun ricorrente, condannando altresì il Ministero della giustizia a pagare le spese del giudizio, nella misura di Euro 2.750,00.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto distinti ricorsi, di contenuto sostanzialmente identico, i succitati istanti, affidato ciascuno a diciassette motivi; in relazione a detti ricorsi ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- I ricorsi, avendo ad oggetto lo stesso decreto, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.- Le relazioni relative ai ricorsi proposti da R.S., A.L., I.A. e F.F., di contenuto sostanzialmente identico, propongono l’accoglimento della sola censura relativa alla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

La sostanziale identità delle relazioni, permette di trascrivere qui una sola di esse, che ha il seguente tenore:

“2. la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 800,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di un anno al termine ragionevole;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo diciassette motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (primo motivo); la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (secondo motivo); il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento e senza specifica motivazione, al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio (terzo e quarto motivo);

3.2. il mancato rispetto, con carente motivazione, dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale (quinto, sesto e settimo motivo); il mancato riconoscimento, ancora senza motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia (ottavo, nono e decimo motivo); la riduzione della quantificazione dell’equo indennizzo in considerazione dello scarso valore della controversia (undicesimo motivo);

3.3. l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, senza specifica motivazione, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello, e senza tener conto degli onorari liquidati dalla CEDU e dalla Corte di cassazione in sede di annullamento senza rinvio (motivi da dodici a diciassette);

4. i motivi di cui al punto 3.1., esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accettata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352); inoltre è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

4.1. appare invece manifestamente fondata la censura relativa al mancato rispetto, con carente motivazione, dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale, in quanto la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 800,00, avuto riguardo alla determinazione nella specie del periodo di superamento del termine ragionevole di durata del processo, sembra configurarsi irragionevolmente in misura inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei parametri stabiliti dalla CEDU;

appaiono manifestamente infondate le altre censure di cui al punto 3.2., in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione del l’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/941 1; 2008/6898);

4.2. restano assorbite le censure di cui al punto 3.3., dovendosi comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito in ragione dell’accoglimento del ricorso sotto il profilo in precedenza rilevato”.

3.- Le relazioni relative ai ricorsi G.G., G. P. e F.P., propongono il rigetto del ricorso.

La sostanziale identità delle relazioni, permette di trascrivere qui una sola di esse, che ha il seguente tenore:

“1.- Con i primi undici motivi (e in parte con il 17) è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6 p. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (motivo 1);

b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento:

“è corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello” (motivo 2); “il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell”‘equo indennizzo” di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 par. 1 CEDU va considerato in relazione a tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a)), ovvero all’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 1 1/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed il decreto sarebbe applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale?” (motivo 3 in termini sostanzialmente identici è il motivo 5) e il decreto sarebbe carente nella motivazione in ordine a questo profilo (motivo 4).

c) Questioni concernenti la quantificazione del danno:

“una volta accertato il diritto all’equo indennizzo, lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00-1.500,00?” (motivo 6);

la Corte ha omesso di motivare perchè ha derogato dalla liquidazione nella misura annua di Euro 1.000,00-1.500,00 (motivo 7);

“spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore ?” (motivo 8) e su questa domanda la Corte d’appello non si è pronunciata (motivo 9), incorrendo in difetto di motivazione (motivo 10);

“il modesto valore della controversia può costituire elemento atto ad escludere il diritto all’equa riparazione, ovvero è idoneo a ridurre l’indennizzo?” (motivo 11).

infine, ne motivo 17 è denunciato il difetto di motivazione in ordine ai profili sopra sintetizzati.

1. – I motivi dai dodicesimo al diciassettesimo denunciano violazione dell’art. 6, p. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 de 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

“è legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot. add CEDU direttamente applicabile al caso di specie?” (motivo 12) e la Corte d’appello ha omesso di motivare sulla liquidazione non conforme alle tariffe professionali (motivo 13 e 15);

“alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di V.G.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)?” (motivo 14); “le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti, alla nota spese ed alle liquidazioni eseguite dalla Corte di Cassazione?” (motivo 16) e sul punto è denunciato anche difetto di motivazione (motivo 17).

2.- I motivi indicati nel p. 1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sembrano in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.

a) relativamente alla questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalla Corte costituzionale (sent. n. 348 e n. 349 del 2007) e dalle S.U. (sent. n. 1338 del 2004, in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare della legge in modo conforme alla CBDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 e, qualora ciò non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale, i deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1.

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

b) In ordine alle questioni sintetizzate sub b), va data continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale:

la violazione del principio della ragionevole durata del processo va accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005: n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004) e in tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità. Ed è questo parametro che va osservato, dal quale è tuttavia possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).

La precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 dei 2008; n. 23844 del 2007).

In questi termini sono i principi enunciabili in relazione ai quesiti posti sub 1-b).

c) Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo (dunque, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/ Euro 1.500,00 per anno di ritardo).

Resta escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante- una maggiore somma, arbitrariamente indicata in una data entità (Euro 2.000,00), svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul cd. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n, 18012 del 2008).

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005, l’esito del giudizio), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Inoltre, nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea in Euro 1.000.000, sebbene non possa aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata (Cass. n. 14955 del 2008: n. 23048 del 2007), è questo uno degli elementi valutabili.

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai motivi indicati sub 1-c).

In applicazione di detti principi sembra palese la manifesta infondatezza dei mezzi in esame, dato che la Corte d’appello:

ha fissato la durata ragionevole nell’osservanza del parametro della Corte BDU, dal quale il ricorrente pretende di discostarsi, evocando l’astratta disciplina del giudizio, senza indicare gli elementi specifici della controversia, tali da imporre di disattenderlo e senza considerare che la stessa Corte EDU reputa necessaria la valutazione degli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2;

ha liquidato Euro 800,00 per anno di ritardo, discostandosi in misura non irragionevole dal parametro della Corte BDU (meno di 1/3), svolgendo le argomentazioni riportate in narrativa, neppure specificamente censurate, posto che ristante si è limitato a svolgere argomenti stereotipati e standardizzati, omettendo di indicare gli elementi della controversia. Inoltre, egli neppure ha indicato di avere dedotto nella fase di merito quale fosse la propria situazione economico-patrimoniale e che la stessa, in relazione al valore della controversia, rendeva comunque rilevante lo stress di esso ricorrente, non indicando neanche quali clementi avesse dedotto a conforto. Siffatta indicazione risulta del tutto omessa anche in questa fase, così da non consentire di accertare l’eventuale incongruità ed illogicità del riferimento operato dal giudice del merito al valore della controversia, correlato alla sua situazione economico-patrimoniale (nulla risulta esposto sul punto).

2.1.- I motivi indicati nel p. 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi, sembrerebbero manifestamente inammissibili.

Sembrano manifestamente inammissibili le censure (ed i corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie, ovvero formulano domande generiche. Tanto va rilevato in relazione ai motivi: 12 e 16, quanto alla possibilità del giudice di compensazione delle spese (non disposta) e di sufficienza della liquidazione delle spese, nonchè al motivo 14, in ordine all’applicabilità della tariffa per il giudizio contenzioso. Infatti, nel decreto non c’è nessuna argomentazione in senso contrario, mentre la somma liquidata (Euro 2.750,00) neppure consente di ritenere, in via presuntiva, che la Corte d’appello ria applicato le tariffe per i giudizi in camera di consiglio.

Posta questa premessa, va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che censura in sede di legittimità la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale errar in iudicando, pena l’inammissibilità de mezzo (Cass. n. 17059 del 2007; n. 8160 del 2001), senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti (Cass. n. 3651 del 2007; n. 2626 del 2004).

La doglianza richiede, inoltre, che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa applicata sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità ed il ricorrente non può, dunque, limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; n. 9082 del 2006; n. 13417 del 2001).

Nella specie siffatto onere non risulta adempiuto, posto che il ricorrente ha dedotto che il decreto avrebbe erroneamente individuato le voci della tariffa forense applicabili, omettendo del tutto di indicare e comprovare che ciò avrebbe comportato la violazione del principio di inderogabilità, procedendo sia alla specifica indicazione dell’attività svolta (in punto di numero di udienze in CC alle quali ha partecipato, di atti depositati) sia alla trascrizione delle singole voci per le quali ciò sarebbe accaduto (con specifica indicazione per ciascuna di esse della corrispondente voce della tariffa ritenuta applicabile), nell’osservanza del principio sopra indicato (non risulta neppure riportata nel ricorso la nota spese), con conseguente inammissibilità delle censure.

3.- In definitiva il ricorso sembra in parte manifestamente infondato, in parte manifestamente inammissibile.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

4.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nelle relazioni relative ai ricorsi proposti da G. G., G.P. e F.P., condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nelle relazioni (neppure confutate dai ricorrenti), che conducono al rigetto di tutti i ricorsi.

In particolare, relativamente allo standard dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, a conforto degli argomenti svolti nelle relazioni qui accolte, va aggiunto che in virtù del principio enunciato, da ultimo, nella sentenza 24 ottobre 2009, n. 21840, che va ribadito, condividendo il Collegio le argomentazioni che lo fondano (riportate saprà, nel p. 3), da ritenersi qui integralmente trascritte, la quantificazione del risarcimento in riferimento a detto danno deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, sicchè risulta chiaro che il decreto impugnato ha osservato detto parametro, poichè ha liquidalo Euro 800,00 per una durata irragionevole di anni uno, peraltro motivando con riferimento agli elementi valorizzagli a detto fine (in particolare, avendo riguardo alla modestia della “posta in gioco”).

In ordine alle censure concernenti le spese del giudizio, a conforto della manifesta inammissibilità dei mezzi va ribadito, in primo luogo, che per le argomentazioni svolte nelle relazioni relative ai ricorsi proposti da G.G., G.P. e F.P. sopra riportate, le censure sono in larga misura inconferenti (quanto alla possibilità del giudice di compensazione delle spese, nonchè alla doglianza sulla inapplicabilità della tariffa per il giudizio camerale, neppure accennata nel decreto), ovvero formulate in modo astratto (in ordine alla sufficienza della liquidazione delle spese, per come è formulato il quesito di diritto).

In secondo luogo, va osservato che la somma liquidata (Euro 2.750,00) neppure consente di ritenere, in via presuntiva, che la Corte d’appello ha applicato le tariffe per i giudizi in camera di consiglio.

In realtà, la misura della liquidazione rende chiaro che, al più, avrebbe potuto controvertersi in ordine alla corretta applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, il quale prevede che, “qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti”, stabilendo altresì che “la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto”.

Ebbene, nonostante la peculiarità della fattispecie e la considerazione che il caso in esame è appunto quella della riunione di giudizi e dei criteri di liquidazione applicabili in detta ipotesi, questo profilo non è stato specificamente preso in esame nei ricorsi, i quali, da un canto, non hanno tenuto conto di detta circostanza; dall’altro non hanno svolto alcuna specifica censura in ordine a tale profilo, in relazione alla norma da ultimo indicata ed in riferimento al modo in cui essa avrebbe dovuto essere applicata, ed all’esito conseguente (in ordine all’incremento di percentuale dell’importo base da liquidare), ciò che conforta la manifesta inammissibilità dei motivi concernenti la liquidazione delle spese del giudizio di merito, in virtù della conclusione contenuta nelle relazioni qui condivise.

Le censure, come puntualizzato in queste ultime, si risolvono in doglianze che, in larga misura, neppure tengono in alcun conto il decreto, dato che, tra l’altro, e significativamente, pongono addirittura questioni in ordine alla possibilità del giudice di compensazione delle spese (motivo 12), benchè non sia stata neppure disposta, ovvero formulano una domanda generica sulla sufficienza delle spese (motivo 16).

In definitiva, i ricorsi vanno rigettati; le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi RG n. 3222/08, n. 3238/08, n. 3240/08, n. 3241/08, n. 3243/08, n. 3244/08, n. 3246/08, li rigetta e condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese della presente fase, che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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