Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9383 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14304-2011 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO DI TEODORO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CARLO SCARPANTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/02/2011 R.G.N. 108/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo l’Azienda Sanitaria locale di Teramo, per ottenerne la condanna al pagamento: 1) della retribuzione di posizione, quota variabile, relativamente al periodo compreso tra il 1.7.1998 ed il 1.5.2002; 2) l’indennità di direzione di struttura complessa (Responsabile del Dipartimento Affari Generali) per il periodo dal 1.7.1998 al 1.5.2002. In via subordinata, chiese la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati dalla ritardata graduazione delle funzioni.

2. Adita in via principale dalla Asl di Teramo ed, in via incidentale dal P., la Corte di Appello di l’Aquila, per quanto oggi rileva, ha rigettato l’appello principale e, accogliendo parzialmente l’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata ha condannato la ASL a pagare al P. la maggiorazione della retribuzione di cui all’art. 40, comma 9 del CCN anche per il periodo dal 5.9.2000 al 6.12.2000 e la quota variabile della retribuzione di posizione nella misura di cui alla delibera n. 265 del 5.6.2000 in relazione al periodo dal 5.6.2000 al 6.11.2000, oltre interessi.

3. In merito all’appello principale, la Corte territoriale ha, in sintesi, ritenuto che:

4. l’art. 27 del CCNL dell’8.6.2000 ricomprende tra gli incarichi di struttura complessa quelli di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero e che, in attesa dell’atto aziendale previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, erano da considerare strutture complesse tutte quelle che la precedente normativa riservava ai dirigenti di secondo livello dirigenziale, tra i quali doveva collocarsi anche il P., per cui questi aveva diritto a percepire la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile nella misura rivendicata.

5. Il CCNL 5 dicembre 2006, art. 54, comma 1, lett. a), (“recte” 1996) indica il Dipartimento tra le strutture definite complesse a titolo esemplificativo;

6. le deliberazioni della ASL nn. 265 e 281 del 2000, pur essendo state revocate limitatamente ai punteggi assegnati a ciascun dirigente nell’ambito della graduazione delle funzioni, non lo erano state “con riferimento alla classificazione del Presidio Ospedaliero e del Dipartimento come struttura complessa e all’appartenenza (del P.) alla Fascia A), che contraddistingue i responsabili di struttura complessa”.

7. In merito all’appello incidentale, la Corte territoriale ha ritenuto che:

8. in relazione alla indennità correlata alla indennità di direzione di struttura complessa che il termine prescrizionale doveva ritenersi interrotto il 5.9.2005, giorno di esperimento del tentativo di conciliazione e che, in conseguenza, siffatto emolumento spettava anche in relazione al periodo compreso dal 5.9.2000 al 6.12.2000.

9. in relazione alla quota variabile della retribuzione di posizione ha rilevato che la delibera di graduazione delle funzioni n. 265 del 5.6.2000, contenente anche l’elenco dei parametri economici relativi a ciascuna posizione, aveva costituito in capo al P. il diritto di percepire detto emolumento dal 5.6.2000 sino alla data di revoca della delibera (6.11.2000).

10. Avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale P.P. ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi del ricorso.

11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe affermato che una determinata struttura organizzativa sia da qualificarsi come “complessa”, non già in ragione della accertata composizione fattuale della medesima, ma sul presupposto che a quella struttura potesse essere astrattamente essere assegnato un dirigente di secondo livello.

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione del CCNL Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa parte economica biennio 1996-1997 (tab. All 1) e insufficiente e contradditoria motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto il P. dirigente di 2^ livello in quanto già inquadrato nei livelli 10 ed 11 della precedente classificazione e deduce che solo l’ex 11^ livello è equiparato al dirigente di 2^ livello e non anche l’ex 10^ (nel quale il P. era inquadrato).

13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del CCNL dell’Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa parte normativa quadriennio 1998-2001, parte economica biennio 1998-1999 per avere la Corte territoriale qualificato come struttura complessa la struttura “Acquisizione Beni e Servizi ed il presidio Ospedaliero”. Sostiene che la clausola della contrattazione collettiva non attribuisce al Dipartimento la qualifica di struttura complessa e che anche il D.Lgs n. 502 del 1992 ai fini della qualificazione rinvia all’atto aziendale che nella fattispecie dedotta in giudizio non sussisteva.

Esame dei motivi del ricorso.

14. I tre motivi di ricorso da esaminarsi, congiuntamente, sono infondati.

15. Come evidenziato nei punti da 4 a 6 della presente sentenza, la Corte territoriale, dopo avere richiamato il CCNL dell’8 giugno 2000, art. 27 e il CCNL del 5 dicembre 2006, art. 54, comma 1, lett. a, (“recte” 1996), ha accertato che dalla documentazione acquisita al processo si evinceva che “il P. è dirigente di secondo livello (corrispondente ai livelli 10 e 11 della precedente classificazione) e che era stato preposto a capo del Dipartimento Affari Generali attribuitogli con deliberazioni DG n. 3238 del 29.12.1995, n. 2477 del 18.9.1997 e n. 2 del 31.1.2000 “, ricoprendo così “la posizione apicale della categoria di appartenenza, sicchè le strutture affidate alla sua direzione vanno considerate come strutture complesse”. Ha, poi, affermato che le deliberazioni della ASL nn. 265 e 281 dei 2000, pur essendo state revocate limitatamente ai punteggi assegnati a ciascun dirigente nell’ambito della graduazione delle funzioni, non lo erano state “con riferimento alla classificazione delle strutture ed alla qualificazione dei Dipartimenti, dei Servizi Informatici, dei Presidi Ospedalieri come strutture complesse e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 54 del CCNL di comparto del 5.12.2006.

16. I motivi di ricorso, oltre a non censurare compiutamente la duplice ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia della Corte di Appello, ciascuna idonea a sorreggere la decisione assunta (v. Cass. n. 6050/2016, 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001), non ne inficiano neanche il complessivo percorso argomentativo in modo adeguato a determinare l’invocata cessazione della sentenza.

17. Va, in primo luogo, precisato che nella sentenza non si rinviene l’affermazione, censurata nel terzo motivo, secondo cui hanno natura di struttura complessa le strutture “Acquisizione Beni e Servizi ed il presidio Ospedaliero”, articolazioni del tutto estranee al “thema decidendum” del giudizio, posto che non risulta che al P. siano stati affidati incarichi di direzione di siffatta tipologia di strutture organizzative.

18. Tanto precisato, il Collegio osserva, in relazione agli incarichi di Direzione del Dipartimento Affari Generali attribuiti al P. con le deliberazioni n. 3238 del 29.12.1995, n. 2477 del 18.9.1997, che il D.Lgs. n. 502 del 1992 nella sua versione originaria, applicabile ratione temporis non contemplava ancora l’emanazione dell’atto aziendale per l’individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica, disposizione, questa, aggiunta solo dal successivo D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 1 – bis, a modifica del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3. (Cass. 20693/2014).

19. Le norme indicate dall’azienda sanitaria a sostegno dei motivi di censura, vale a dire l’art. 27 del CCNL 1998 – 2001 e il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 – terdecies, non vengono, pertanto, in rilievo con riguardo a detti incarichi.

20. Trova applicazione l’art. 54 del CCNL normativo 1994/1997 Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5.12.1996, che, come rilevato nella sentenza impugnata, definisce posizioni dirigenziali di strutture complesse quelle caratterizzate “dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati all’art. 50, ovvero da leggi regionali di organizzazione (a titolo meramente esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il Distretto, í Presidi Ospedalieri, le Unità Operative complesse…)”. Quanto al rilievo di siffatta elencazione esemplificativa vanno richiamati i principi affermati da questa Corte nelle decisioni n. 20693/2014 e la recente sentenza n. 6050/2016.

21. Quanto all’incarico affidato con la deliberazione n. 2 del 31.1.2000 va osservato che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, stabilisce che “ai fini del presente decreto si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8 quater, comma 3” (circa la natura di elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione del provvedimento di graduazione delle funzioni v. Cass. n. 6956 del 2014 e n. 19040 dei 2015).

22. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue stabilendo che “Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”.

23. Coerentemente con tale disposto, l’art. 27, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, siglato in data 8 giugno 2000, stabilisce che “per struttura complessa – sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6 e del conseguente atto aziendale – nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex 2^ livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui al CCNL del 5 dicembre 1996, art. 54, comma 1, fascia a)”.

24. Tale ultima disposizione, come evidenziato nella sentenza impugnata (cfr. p. 4 di questa sentenza) ricomprende, sia pure a titolo esemplificativo, tra le strutture complesse anche i Presidi Ospedalieri ed i Dipartimenti.

25. Ciò posto, la Corte territoriale ha accertato in fatto, con indagine per nulla censurata adeguatamente in questa sede, che il P. rivestiva la qualifica di “dirigente di secondo livello” preposto a capo del Dipartimento Affari Generali (delibere n. 2328 del 1995, 2477 del 1977), sicchè, in ragione della disciplina normativa e collettiva sopra richiamata, sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e del conseguente atto aziendale, poteva considerarsi destinatario di un incarico di direzione di struttura complessa, non venendo in rilievo nè la composizione fattuale della struttura stessa (primo motivo), nè tanto meno essendo necessario l’atto aziendale di individuazione (terzo motivo).

26. Quanto al secondo motivo, con il quale si contesta l’equiparazione del P. ad una figura di secondo livello dirigenziale, deducendosi che questi rivestiva il 10 livello e non l’11, esso è inammissibile perchè mira, in realtà, ad una rivalutazione del merito della causa non consentita in sede di legittimità e perchè non risulta che la questione ad essa sottesa fosse controversa tra le parti e fosse stata in tali termini sottoposta al vaglio della Corte territoriale.

27. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

28. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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