Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9383 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 08/04/2021), n.9383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35530-2019 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in Padova, via Trieste, 49,

presso l’avv. CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE PADOVA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1515/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente F.E. è cittadino del (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito in seguito ad una vicenda privata cosi riassumibile: alla morte del padre ha ereditato un appezzamento di terreno nel quale si coltivava il cacao, che però è entrato nelle mire dello zio che voleva impossessarsene; a causa delle pressioni fatte dal parente, in un momento di sconforto, il ricorrente ha dato fuoco alle piantagioni, provocando un incendio che ha invaso i fondi vicini. E’ stato pertanto costretto a fuggire per evitare le ripercussioni di tale episodio.

La Commissione non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato le richieste di protezione internazionale ed umanitaria. Allo stesso modo ha deciso il Tribunale.

Il ricorrente ha proposto appello con un solo motivo, su una sola questione: quella, relativa alla protezione sussidiaria, basata sull’accertamento di una situazione di conflitto armato generalizzato.

La corte di appello ha negato che in (OMISSIS) possa esistere una situazione simile a quella denunciata dal ricorrente tale da giustificare la protezione sussidiaria.

F. ricorre con un solo motivo. Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Secondo il ricorrente la corte, nella valutazione della situazione oggettiva del paese di origine, deve cooperare con il ricorrente e deve usare poteri officiosi istruttori per valutare la situazione del (OMISSIS), attività che sarebbe stata omessa.

Il motivo è infondato.

Pur se è vero che la corte ha l’obbligo di cooperazione istruttoria e che deve valutare la situazione del paese di origine facendo ricorso ad autonome fonti di conoscenza, è pur vero che, nel caso presente, questo obbligo non è stato disatteso.

Risulta dalla ampia motivazione che la corte ha valutato se in (OMISSIS) esista una situazione di conflitto armato facendo riferimento a fonti aggiornate ed attendibili, oltre che ad una pluralità di esse, conformemente alla regola di giudizio imposta dalla L. n. 251 del 2007.

Per contro, il ricorrente non contesta l’inattendibilità o l’attualità di quelle fonti, nè ne fornisce di alternative e più attendibili.

Invero, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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