Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9382 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 08/04/2021), n.9382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35420/2019 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato, in Padova, via Ugo Foscolo,

13, presso l’avv. ELISABETTA COSTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 4177/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il ricorrente D.G. è cittadino (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese per evitare le conseguenze di una faida tribale che vedeva opposte le tribù degli (OMISSIS) e degli (OMISSIS).

La Commissione territoriale, soprattutto per la ritenuta inverosimiglianza del racconto, non ha accolto le richieste di protezione internazionale e di quella umanitaria, ed allo stesso modo hanno deciso il Tribunale adito dal ricorrente e la Corte di Appello di Venezia.

D.G. ricorre con due motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

p..- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello quanto alla protezione internazionale, nelle due forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, parte dal presupposto che il racconto del ricorrente sia poco credibile e che comunque è riferito ad una vicenda privata, lo scontro tra tribù, che non assurge a persecuzione tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. Comunque, la situazione della Nigeria non presenta conflitti armati.

Infine, quanto alla protezione umanitaria la corte ritiene che il criterio di valutazione debba essere lo stesso che guida la valutazione della protezione internazionale sussidiaria e che, in base a quest’ultima, dunque, non spetti al ricorrente.

p..- Queste rationes sono contestate con due motivi.

p..- Il primo motivo denuncia insufficiente motivazione quanto al giudizio di inverosimiglianza del racconto.

Tuttavia, al di là della rubrica, il motivo sembra denunziare la ratio quanto a due aspetti: quello della rilevanza della persecuzione subita ai fini dello status di rifugiato, nel senso che si contesta alla corte di averla ritenuta vicenda meramente privata; quella relativa all’onere della prova, nel senso che si contesta alla corte di aver preteso la prova delle dichiarazioni fatte quanto alla vicenda vissuta, che invece è onere, nei giudizi di protezionale internazionale, che non può essere fatto gravare sullo straniero.

Il motivo è infondato.

Intanto la corte motiva il giudizio di inverosimiglianza per relazione alla motivazione della Commissione e del Tribunale; inoltre l’affermazione che lo scontro tribale non costituisce persecuzione rilevante è arricchita da una ulteriore considerazione che costituisce poi la ratio della decisione, ossia che il ricorrente non ha dato prova di aver comunque chiesto la protezione delle forze dell’ordine locali; quanto alla difficoltà di prova, si tratta di censura fuori ratio in quanto la corte non ha preteso, nè sarebbe stato fondato, la prova delle dichiarazioni fatte, ossia del racconto, che invece ha ritenuto inverosimile per altre ragioni, ossia per la sua intrinseca inattendibilità, e non per difetto di prova.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e L. n. 25 del 2008, art. 3.

Anche in questo caso, a dispetto della rubrica, il motivo è riferito alla protezione umanitaria, e denuncia l’omessa considerazione del livello di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente.

La corte di merito ha deciso su tale questione con una ratio significativa, ma infondata: ha ritenuto che la valutazione sulla protezione umanitaria sia quella stessa che attiene alla sussidiaria (p. 18 della sentenza) e che esclusa quest’ultima, sia in ragione della inverosimiglianza del racconto, sia in ragione della situazione politica della Nigeria, vada esclusa anche quella.

Il motivo è fondato.

Il criterio di giudizio ai fini della protezione umanitaria è diverso da quello della protezione sussidiaria.

Da un lato, si prescinde dalla verosimiglianza del racconto del ricorrente, e si valuta il livello di integrazione raggiunto in Italia, e dall’altro la situazione del paese di origine non va considerata nei termini in cui rileva ai fini della protezione sussidiaria, ossia onde verificare se sia caratterizzata da un conflitto armato generalizzato, ma piuttosto al fine di verificare se presenti condizioni di violazioni di diritti che facciano perdere il livello di integrazione raggiunto, e comunque la protezione umanitaria richiede che si valuti una situazione soggettiva e oggettiva che impedisca il rimpatrio.

P.Q.M.

La corte accoglie il secondo motivo. Rigetta il primo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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