Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9381 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 17/11/2016, dep.12/04/2017),  n. 9381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14679/2014 proposto da:

T.M., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GILBERTO ENRICO MERCURI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COOP ESTENSE S.C. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DE ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITO LORENZO VIELI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3487/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/11/2013 R.G.N. 2965/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza n. 3487 in data 15 ottobre – 12 novembre 2013 la Corte di Appello di BARI rigettava il gravame interposto da T.M. avverso la pronuncia del giudice del lavoro di Foggia resa il 18-10-2010, che aveva a sua volta respinto la domanda dello stesso T. di cui al ricorso del 22-02-08 nei confronti della S.c. Cooperativa Estense, sicchè la medesima Corte condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione T.M., come da atto in data 9 maggio 2014, affidato a due motivi, cui ha resistito la Coop. ESTENSE, mediante controricorso notificato il 13-06-2014.

Successivamente, a seguito di fissazione della pubblica udienza di discussione, il T. ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso iscritto al n. 14679/14, come da atto sottoscritto dallo stesso ricorrente e dal suo difensore avv. Gilberto Mercuri, nonchè per adesione dal difensore della società controricorrente, avv. Vito Lorenzo Vieli.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14-09-2016, la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, preliminarmente, dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta dal ricorrente, nonchè dal suo difensore, e comunicata al difensore della Società cooperativa, avv. V.L. Vieli, il quale sebbene munito di procura speciale, relativa al solo controricorso, senza quindi espressa facoltà di rinunciare, transigere, conciliare o accettare rinunzie (v. invece dell’art. 391, u.c., con riferimento agli avvocati autorizzati con mandato speciale ad aderire alla rinuncia), vi ha comunque prestato adesione, mediante pure conforme richiesta di compensazione delle spese.

Orbene, la rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 1 sez. civ. n. 17187 del 29/07/2014.

V. in senso analogo anche Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015, secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” – non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali – e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. Conformi: Cass. n. 21894 del 2009 e n. 9857 del 05/05/2011, secondo la quale in part. l’art. 306 c.p.c., per cui la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione, laddove la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Conforme Cass. sez. un. civ. n. 7378 del 25/03/2013. In senso analogo v. pure Cass. 5^ civ. n. 28675 del 23/12/2005, secondo cui, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto “accettizio”, nè un atto recettizio in senso stretto. Conformi: Cass. n. 4384 del 1985, n. 679 del 2001, n. 6348 del 2005. In senso contrario, invece, v. Cass. sez. un. n. 3876 del 18/02/2010, secondo cui a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità).

Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Letto, inoltre, il già citato art. 391 e visto che entrambi i difensori costituiti chiedono la compensazione delle spese, laddove tra l’altro il rinunciante ha dichiarato pure di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto le parti hanno transatto la causa, affermazione questa nemmeno smentita dall’avv. Vieli della controricorrente, non ravvisa il collegio degli estremi di legge per dover pronunciare condanna alle spese, peraltro soltanto possibile, e non obbligatoria, in base al testo dell’art. 391, comma 2.

Da ultimo, va appena osservato come nella specie non ricorrano i presupposti e le condizioni di cui al D.P.R. n. 155 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di declaratoria di mera estinzione, non già quindi inammissibilità, nè d’improcedibilità dell’impugnazione, peraltro neanche respinta (per intero, come pure richiede la suddetta norma ai fini del raddoppio del contributo unificato) nel merito, con questa pronuncia.

PQM

la CORTE dichiara ESTINTO il giudizio.

NULLA per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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