Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 938 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 25/06/2020, dep. 20/01/2021), n.938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 385-2020 proposto da:

C. (ALIAS C.) B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

GREGORACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3201/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2019 R.G.N. 4234/2018.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3201/2019, pubblicata il 14 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.B. (alias C.) avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 27 novembre 2017 (dep. 18.12.2017) con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso C.B. avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma che aveva respinto la domanda volta a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria o, in via ancora più gradata, di quella umanitaria.

2. La Corte di appello ha osservato che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, trova applicazione il rito sommario di cognizione, per cui l’ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. deve essere impugnata, a norma dell’art. 702-quater c.p.c., entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione; che, nel caso di specie, nulla era stato dedotto, nè allegato dall’appellante circa l’epoca in cui l’ordinanza impugnata era stata comunicata dalla cancelleria; che la parte appellante era rimasta inerte anche a seguito del provvedimento con cui la Corte l’aveva invitata a fornire prova della comunicazione dell’ordinanza impugnata; che dal biglietto di cancelleria contenuto nel fascicolo telematico di primo grado risultava che l’ordinanza era stata comunicata al difensore dell’appellante sin dal 18 dicembre 2017, da cui la tardività dell’atto di appello, notificato nel giugno 2018.

3. Per la cassazione di tale sentenza C.B. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

4. Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Con unico motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere dichiarato l’inammissibilità del gravame dopo che le parti avevano precisato le conclusioni. Ci si duole che la Corte di appello non abbia rimesso la causa sul ruolo e fissato una nuova udienza per verificare, nel contraddittorio delle parti, la correttezza dell’atto di gravame.

6. Il ricorso inammissibile, perchè totalmente generico.

7. Per quanto è dato comprendere dallo stringato svolgimento del motivo, che non indica neppure le norme del codice di rito che sarebbero state violate, sembra che la parte lamenti la violazione dell’obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, sulla tempestività del gravame, al fine di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa”.

8. Risulta, tuttavia, dalla sentenza impugnata che il contraddittorio sulla questione di ammissibilità dell’appello era stato garantito alla parte, che era stata invitata a fornire la prova della comunicazione dell’ordinanza impugnata, ordinanza rimasta non ottemperata. La sentenza ha dato pure atto che, secondo le risultanze del fascicolo telematico di primo grado, l’ordinanza impugnata era stata comunicata dalla cancelleria al difensore e che ciò era avvenuto il 18 dicembre 2017.

9. Il ricorso non si confronta con il decisum, inteso nel complesso argomentativo su cui la sentenza si fonda. Va ricordato che il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 17330 del 2015).

10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile poichè viola il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

11. Occorre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

12. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che “La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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