Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 938 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/01/2020), n.938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 14828/2014, proposto da:

A.S. e Al.Gi., rappresentati e difesi

dall’avv. Maurizio D’Ammando e dall’Avv. Franco D’Ammando,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Franco

D’Ammando, in Roma, via Germanico n. 168, come da mandato in calce

al ricorso.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 31/1/2013 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, depositata il 18/03/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, decidendo sulla domanda di revocazione proposta da Al.Gi. e A.S., ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 325 c.p.c..

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione A.S. e Al.Gi., affidandosi ad unico motivo così rubricato: “violazione e falsa applicazione degli artt. 102,115,116 e 324 c.p.c. e degli artt. 2697, 2700, 2735 e 2909 c.c. e del D.Lgs. n. 536 del 1992, artt. 19 e 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

A sostegno del motivo espongono una serie di questioni, sia di fatto che di diritto, tra cui che: “… la sentenza impugnata è palesemente viziata per violazione delle norme che presidiano l’acquisizione e la valutazione delle prove… le sentenze riguardanti i soci costituiscono prova legale ai sensi degli artt. 2697 e 2700 c.c. in quanto provengono da un pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso. Pertanto poichè sono motivate come sopra trascritte, all’esito della decisione relativa al giudizio di impugnazione degli accertamenti relativi alla società il giudice doveva, in ossequio all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 116 c.p.c., comma 2, valutarle come piena prova legale “; l’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), sostituito dal successivo n. (OMISSIS), aveva determinato “il venir meno del fatto produttivo della pretesa erariale direttamente nei confronti dei soci come correttamente affermato dalla sentenza della CTP/TR n. 184/2007”; “tali provvedimenti, in quanto non risultano revocati, costituiscono una confessione stragiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2735 c.c.”; che la sentenza impugnata “è viziata per violazione dell’art. 102 c.p.c., sull’estensione del litisconsorzio necessario tra società e soci in tema di imposte dirette”, che “nell’intento di evitare giudicati contrastanti depositano in giudizio la sentenza Cass. 15867/09 (a11.1), dep. il 07/07/2009 relativa alla controversia Irpef 1998 e riferita la reddito di partecipazione alla società All. Motors… decisa per consequenzialità all’esito del giudizio relativo agli AA societari n. 30/90 dell’anno 1988…che sono stati entrambi decisi con la decisione Cass. 19525/08, già depositata agli atti la quale ha dichiarato la nullità di entrambi gli avvisi della società per vizio della loro notifica, ravvisando gli estremi della presenza del litisconsorzio necessario…”.

L’Agenzia rimane intimata, nonostante la ritualità della notifica del ricorso avvenuta in data 05/05/2014.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, va dato atto che il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Ed invero, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, mediante riduzione del termine da un anno sei mesi si applica, ai sensi della medesima legge, art. 58, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, rimanendo, quindi, ancora valido il termine annuale, qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore alla data indicata.

Nella specie, risulta dall’esposizione in fatto della sentenza della Commissione regionale dell’Umbria, che t contribuenti hanno impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni il diniego allo sgravio dell’agenzia delle entrate per l’iscrizione a ruolo Irpef 1987 e due cartelle esattoriali, nell’anno 2006. Ne deriva la tempestività della notifica del ricorso effettuata in data 5 aprile 2014 avverso la sentenza impugnata, depositata in data 18 marzo 2013, e, quindi, entro l’anno e quarantasei giorni previsto dalla legge.

Passando all’esame del ricorso, l’unico motivo risulta formulato con una mescolanza inestricabile di motivi eterogenei, con un’esposizione delle questioni cumulativa, disordinata e scollegata dalle censure proposte di violazione di legge e di “error in procedendo”, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di separare le varie e scollegate lagnanze, di dare ad esse forma e contenuto giuridici al fine di decidere su di esse.

L’esposizione delle censure, risulta così confusa che rende impossibile collegare le doglianze ai vizi denunciati, di separare le questioni in base alle violazioni di legge enunciate nella rubrica del ricorso, di comprendere le varie questioni poste e, quindi, di decidere la controversia.

In casi analoghi, questa Corte ha affermato che nel ricorso per cassazione, i motivi d’impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dall’elencazione delle norme asseritamente violate, sono inammissibili in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01).

La mescolanza e la sovrapposizione dei mezzi d’impugnazione invocati/ non lasciav’Qspazio alla possibilità di esame del ricorso, considerato, altresì, che, in tale confusione, vengono prospettate, sotto la veste formale di vizio di legge, anche questioni con esso del tutto incompatibili, che sembrano adombrare vizi attinenti alla motivazione o comunque, questioni di mero fatto, non consentite in questa sede.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nulla si provvede in ordine alle spese, in quanto l’Agenzia delle entrate, vittoriosa, non si è costituita e, quindi, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 cit., comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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