Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 938 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15000-2014 proposto da:

M.G., in proprio e in qualità di presidente

dell’associazione Folklorica Artistica Culturale di Calabria,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO PALERMO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI CATANZARO in persona del suo Commissario rappresentante

pro tempore Dott.ssa F.W., elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO SAN PIO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIMIGLIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICA PALLONE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

udito l’Avvocato GENNARO PALERMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della somma di Lire 108.000.000, oltre accessori, proposta nei confronti dell’amministrazione provinciale di Catanzaro da M.G., il quale aveva dedotto di avere organizzato ed eseguito spettacoli musicali per conto della predetta amministrazione e che, sebbene la Giunta provinciale avesse emanato le delibere di liquidazione, non gli era stata corrisposta alcuna somma.

Per quel che ancora rileva, con l’appello il M., per un verso, si era doluto del fatto che il primo giudice avesse qualificato la domanda come azione contrattuale anzichè come azione di ingiustificato arricchimento e, per altro verso, aveva dedotto la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti di quest’ultima domanda, invocandone l’accoglimento.

La Corte territoriale ha rigettato la prima doglianza (sul rilievo che nell’originaria citazione il M. si era limitato a narrare di avere realizzato gli spettacoli “per conto” dell’amministrazione dalla quale non era stato remunerato nonostante molteplici sollecitazioni, senza fare alcun cenno ai requisiti costitutivi dell’azione generale di arricchimento) e ha ritenuto assorbita la seconda, evidenziando peraltro, ad abundantiam, l’infondatezza dell’eventuale domanda di arricchimento, non essendo emersa la prova nè dell’utilitas avuta dall’amministrazione nè del riconoscimento di detta utilitas da parte dell’organo rappresentativo dell’ente.

Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, M.G.. Resiste con controricorso la Provincia di Catanzaro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“vizi in procedendo nell’attività di interpretazione e di qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4), M.G. si duole dell’erronea qualificazione della domanda da parte della Corte territoriale. Deduce che, essendo consapevole della mancata stipulazione di un formale contratto con l’ente convenuto, egli non aveva esperito un’azione di adempimento contrattuale bensì un’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Sostiene che tale diversa qualificazione avrebbe dovuto essere desunta dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado (nella quale la richiesta di pagamento era stata formulata non a titolo di corrispettivo ma a titolo di restituzione delle somme spese per la realizzazione degli spettacoli), nonchè dalle conclusioni in essa rassegnate, nelle quali si era fatto riferimento alla “illegittimità del comportamento della convenuta” per indicare l’erroneo iter amministrativo adottato dalla pubblica amministrazione.

Il motivo è infondato.

Va premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte, quando venga denunciata, col ricorso per cassazione, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendosi l’erronea qualificazione della domanda, il giudice di legittimità non deve limitarsi a valutare la sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

(Cass. civ., Sez. 3, 10 ottobre 2014, n. 21397, Rv. 633024; v. anche, sia pure in termini più generali, Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361).

Ciò premesso, può rilevarsi che nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, il ricorrente aveva dedotto: che, in qualità di Presidente della associazione folkloristica artistica culturale di Calabria, aveva organizzato ed effettuato gli spettacoli “per conto” dell’amministrazione provinciale nell’ambito dell’attività culturale da questa promossa e patrocinata; che, sebbene la Giunta provinciale avesse emesso nove delibere di liquidazione (tre nell’anno 1989 e sei nell’anno 1990, tutte specificamente indicate con i relativi numeri di riferimento), egli non aveva percepito alcuna somma; e che l’amministrazione era rimasta inerte nonostante le “molteplici sollecitazioni” rivoltele.

In base alla prospettazione attorea, la prestazione del M. sembrava dunque inquadrata nell’ambito di un incarico ricevuto dalla Provincia di Catanzaro, la quale non aveva adempiuto all’obbligo di versare il corrispettivo pur avendo emesso le delibere di liquidazione dello stesso.

Con tale prospettazione contenuta nel corpo dell’atto di citazione sono perfettamente coerenti le conclusioni rassegnate con lo stesso, nelle quali il M. aveva domandato la condanna dell’ente al pagamento della somma di Lire 108.000.000, previo accertamento dell’illegittimità del comportamento della convenuta”, evidentemente riferendosi al perdurante contegno inadempiente dell’amministrazione.

Nell’atto introduttivo non si rinviene invece nessun riferimento all’arricchimento ingiustificato della Provincia di Catanzaro in danno del ricorrente nè quest’ultimo aveva dedotto la sussistenza dei presupposti necessari per l’esercizio della relativa azione nei confronti della pubblica amministrazione.

Correttamente, dunque, il giudice del merito ha qualificato la domanda proposta da M.G. come domanda di adempimento contrattuale.

Deve pertanto rigettarsi il primo motivo di ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo (“violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e del D.L. n. 67 del 1989, art. 23 convertito nella L. n. 144 del 1989, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente censura la statuizione della Corte di Appello con cui è stata ritenuta infondata la domanda di arricchimento. Deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sussistenti tutti i presupposti di tale azione e, in particolare, quello del riconoscimento dell’utilitas da parte degli organi della pubblica amministrazione, nonchè quello negativo della impossibilità di esercizio di altre azioni, ai sensi dell’art. 2042 c.c..

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito, dopo aver confermato la statuizione del primo giudice in ordine alla necessità di qualificare la domanda proposta dal M. quale domanda di adempimento contrattuale, ha espressamente evidenziato come in questa statuizione rimanesse assorbita l’ulteriore doglianza con cui l’appellante aveva dedotto la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti della domanda di ingiustificato arricchimento.

La successiva affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, volta a sottolineare l’infondatezza di quest’ultima domanda, è un’affermazione ad abundantiam che la Corte territoriale avrebbe potuto anche omettere e che, in ragione del suo carattere ultroneo, non ha oggettivamente la funzione di sorreggere la decisione, già fondata su altra decisiva ragione. Si tratta pertanto di un’affermazione improduttiva di effetti giuridici, come tale insuscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 18 maggio 2005, n. 10420, Rv. 580891).

Ne discende l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

3. Con il terzo motivo (“omessa e vizio di motivazione della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, n. 5), il M. si duole della inadeguatezza e carenza delle motivazioni della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica della domanda (avuto riguardo ai precisi motivi di censura prospettati nell’atto di appello) e in ordine alla condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Anche questo motivo è inammissibile atteso che con esso si censura indebitamente il (preteso) vizio di insufficiente motivazione della sentenza nonostante trovi applicazione, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, disposizione che si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dall’il settembre 2012 (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 – bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA