Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9379 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 21/05/2020), n.9379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26249/2015 proposto da:

B.G., L.E., B.A.,

B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VICOLO DELLA CAMPANA 22,

presso lo studio dell’avvocato LORENZA GIRONE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

D.Q.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato VITA LUCREZIA VACCARELLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2469/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 21 aprile 2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato le impugnazioni proposte contro la decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande proposte da L.E. e dai figli, B.P., A. e G., in proprio e quali eredi di Bu.Gi., nei confronti di D.Q.C., moglie separata di B.A., in relazione all’acquisto, da parte di quest’ultima, di un appartamento per il prezzo di trecentocinquanta milioni di lire con denaro fornito interamente dai suoceri, L.E. e Bu.Gi..

In particolare, gli attori, dopo avere dedotto che l’operazione aveva realizzato una donazione indiretta da parte dei genitori nei confronti del figlio A., con intestazione meramente fittizia in favore della D.Q., avevano, altresì, affermato che veniva in questione un patto fiduciario tra i coniugi, venuto meno a causa della separazione personale.

Essi, in conseguenza, avevano formulato domanda principale di accertamento della proprietà del bene a favore di B.A. e, comunque, pronuncia di sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c.. In subordine, per l’ipotesi di ritenuta insussistenza del patto fiduciario, avevano chiesto, in dipendenza dell’assenza di titolo dell’attribuzione, la condanna della convenuta alla restituzione di un importo non inferiore a quanto corrisposto a titolo di prezzo della compravendita.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la domanda principale era stata esattamente qualificata dal Tribunale come diretta all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia dell’acquirente; b) che, in appello, non era stata riproposta nè la domanda tendente ad accertare la proprietà del bene in capo ad B.A., nè quella volta ad ottenere il trasferimento dell’unità immobiliare in favore di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2932 c.c.; c) che, in definitiva, oggetto delle pretese degli appellanti era la condanna della D.Q. a restituire una somma corrispondente al prezzo di acquisto del bene, in virtù del riconoscimento di debito asseritamente contenuto in una scrittura privata sottoscritta dalla convenuta o a titolo di risarcimento del danno per violazione del patto fiduciario o, infine, a titolo di indebito arricchimento; d) che la dichiarazione della D.Q. di riconoscere “che il prezzo del citato acquisto è stato pagato dai genitori di mio marito, B.A….” non solo non poteva essere qualificata come riconoscimento di debito, ma neppure consentiva di attribuire natura fiduciaria alla intestazione del bene o alla ricezione del denaro; e) che neppure poteva trarsi da tale dichiarazione la conferma che l’intestazione del bene sarebbe stata subordinata alla persistenza del rapporto coniugale; f) che, al contrario, emergeva piuttosto una donazione indiretta del bene da parte dei suoceri in favore della nuora; ciò che trovava conferma – e non smentita – nella ricordata dichiarazione della D.Q.; g) che l’esistenza di una donazione indiretta comportava l’assorbimento della subordinata domanda di arricchimento ingiustificato.

3. Avverso tale sentenza L.E. nonchè, B.P., A. e G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la D.Q. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 769 e 2727 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente una donazione indiretta, senza indicare le ragioni idonee a dimostrare l’intento liberale perseguito dai coniugi B. – L. nel versare alla nuora le somme occorrenti per l’acquisto dell’immobile. Aggiungono i ricorrenti che il legame esistente tra i primi e la seconda non giustificava alcuna presunzione avente ad oggetto la sussistenza dell’animus donandi.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato l’operazione come donazione indiretta semplicemente per la ragione che la scrittura unilateralmente redatta dalla D.Q. non avrebbe potuto dimostrare nè un riconoscimento di debito nè una intestazione fiduciaria del bene.

I ricorrenti osservano che la scrittura proveniva dall’accipiens, con la conseguenza che non poteva fornire alcuna indicazione sull’animus del solvens; essa, comunque, era del tutto silente in ordine a tale profilo.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale del tutto trascurato di considerare che i dati ritraibili dal complessivo comportamento delle parti e dal contenuto delle scritture erano incompatibili con la sussistenza di un fine liberale.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., rilevando come il fine che, secondo la stessa D.Q., sarebbe stato perseguito dai suoceri (ossia quello di assicurare alla famiglia del figlio un’abitazione adatta a crescervi tre bambini) era incompatibile con l’attribuzione della piena proprietà alla sola nuora, alla quale veniva in tal modo consentito di disporne in via esclusiva. Del resto, aggiungono i ricorrenti, ciò era esattamente quanto era accaduto in sede di separazione, quando la D.Q. aveva chiesto il collocamento dei figli presso il padre e l’assegnazione a se stessa della casa di sua proprietà.

Da tale premessa discenderebbe che la donna non aveva alcun titolo per ritenere l’arricchimento conseguito, per carenza della causa concreta del contratto.

5. I primi quattro motivi di ricorso sono fondati, nei termini che seguono.

La ritenuta sussistenza di una donazione indiretta in favore della D.Q. assume rilievo determinante nell’economia della motivazione, dal momento che individua un titolo idoneo a paralizzare qualunque pretesa dei ricorrenti finalizzata alla rimozione del realizzato arricchimento della resistente.

Ora, la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n. 9282).

Come anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione), nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anzichè attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicchè l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.

Secondo la sentenza impugnata, la donazione indiretta sarebbe dimostrata, alla luce delle indicazioni di Cass. 2 settembre 2014, n. 18541, dal fatto che la dazione del denaro era stata effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile.

E, tuttavia, la decisione appena citata di questa Corte ha valorizzato siffatto criterio per distinguere la donazione indiretta dell’immobile dalla donazione diretta del denaro elargito, ancorchè successivamente utilizzato per l’acquisto del bene, non certo per trarre dalla mera finalizzazione della dazione la conseguenza della certa sussistenza dell’intento liberale.

Per altro aspetto, risulta assolutamente non argomentata l’affermazione per la quale dalla dichiarazione della D.Q. che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori del marito – dichiarazione, peraltro, proveniente dall’accipiens e non dal solvens – possa trarsi una conferma dell’animus donandi dei suoceri.

6. L’accoglimento dei primi quattro motivi comporta l’assorbimento del quinto motivo con il quale il solo B.A. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.c., n. 4, in relazione all’art. 219 c.p.c., comma 2, reiterando le richieste svolte nell’appello incidentale, per l’ipotesi che egli venisse indicato come il solvens, dal momento che il denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile era stato versato dai genitori sul suo conto personale.

7. Alla luce delle superiori considerazioni, in relazione al disposto accoglimento, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi di ricorso, con assorbimento del quinto; in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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