Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9379 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRACCI FABIO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE ITALIANA SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 26/05/2006 R.G.N. 19/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato PETRACCI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Trento, depositato in data 22.2.2005, T.L., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Banca Popolare di Lodi s.c.a r.l. quale funzionario di livello apicale e responsabile del settore CED – Organizzazione, esponeva di aver subito a decorrere dall’agosto 2001 una progressiva dequalificazione culminata in una situazione di involontaria inattività lavorativa, che lo aveva indotto a rassegnare le sue dimissioni nel maggio del 2004 e che aveva determinato pesanti ripercussioni sulla sua professionalità, sulla sua situazione personale e sulle sue condizioni di salute. Chiedeva pertanto la condanna dell’Istituto datoriale al risarcimento del danno patrimoniale, rapportabile alla differenza fra la retribuzione percepita in servizio e quella erogata dal fondo di solidarietà, del danno esistenziale, del danno biologico e del danno morale soggettivo.

Con sentenza in data 7.2.2006 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, ritenuta la dedotta dequalificazione, condannava la Banca convenuta alla corresponsione della somma di Euro 173.744,00 a titolo di danno esistenziale, e della somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno morale soggettivo.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Banca Popolare Italiana lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo; e proponeva appello incidentale condizionato il T., lamentando il mancato accoglimento della domanda volta al risarcimento del danno biologico patito.

La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 18.5.2006, accoglieva il gravame proposto dall’istituto datoriale rigettando le domande avanzate dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione T. L. con sei motivi di impugnazione.

L’Istituto intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 83 c.p.c..

In particolare rileva che l’appello era stato proposto da soggetto definitosi Banca Popolare Italiana, diverso dall’originario resistente (Banca Popolare di Lodi s.c.a r.l.), in persona dei medesimi funzionari presenti nel giudizio di primo grado, senza alcuna indicazione atta ad evidenziare che si trattava del medesimo soggetto costituitosi in primo grado e che fosse stata quindi correttamente conferita (e fosse valida nel presente giudizio) la procura ad litem.

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione degli artt. 101, 115, 116, 345 c.p.c., nonchè assenza o carenza di motivazione su fatti determinanti ai fini della decisione della causa.

Rileva in particolare che la Corte territoriale, dopo aver limitato l’istruzione probatoria ad alcuni soltanto dei capitoli di prova di cui esso ricorrente aveva chiesto l’ammissione, aveva ritenuto non provata l’esperienza e professionalità maturata dallo stesso in tanti proficui anni di lavoro, ed aveva parimenti ritenuto non provato il danno alla professionalità del ricorrente, sul piano della perdita di opportunità economiche, nonchè sul piano della salute e delle sofferenze morali.

Col terzo motivo di gravame lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 4, in relazione all’art. 2103 c.c..

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva giustificato l’illecita dequalificazione di esso ricorrente argomentando dalla condotta poco collaborativa tenuta dallo stesso, non essendo ammissibile il mutamento di mansioni in funzione ontologicamente punitiva; e del pari non era ammissibile una dequalificazione fondata su ragioni di organizzazione aziendale.

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 66 del CCNL per il personale dipendente dalle aziende di credito dell’11.7.1999.

Osserva in particolare che erroneamente l’Istituto datoriale aveva ritenuto che esso ricorrente non possedesse alcuna professionalità nella specifica materia in precedenza assegnatagli, omettendo di considerare che lo stesso era contrattualmente inquadrato nella categoria apicale dei quadri direttivi.

Col quinto motivo di gravame lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva motivato il rigetto della domanda sulla base di fatti esposti in motivazione, ma non risultanti dai verbali di causa.

Col sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 61, 191 e 116 c.c., nonchè dell’art. 2110 c.c. (indennità di preavviso).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, pur in presenza della allegazione di ampia documentazione medica, aveva rigettato la richiesta di condanna al risarcimento del danno biologico senza procedere alla effettuazione di alcuna, se pur sollecitata, consulenza medico legale.

Il ricorso non è fondato.

Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame, osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, che solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di provare in caso di contestazione di controparte, l’esistenza di tale potere (Cass. SS.UU., ord. 1.10.2007 n. 20596).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame ne deriva che, essendo le vicende societarie soggette a pubblicità legale, nessun obbligo o onere aveva l’Istituto originariamente convenuto di fornire la prova del mutamento di denominazione; ed invero, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare le vicende societarie consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spetta agli stessi fornire la prova circa la dedotta diversità del soggetto intervenuto nel giudizio di appello rispetto a quello evocato in giudizio con il ricorso introduttivo, con conseguente insussistenza dei poteri rappresentativi dei funzionari presenti in primo grado.

Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.

Osserva innanzi tutto il Collegio che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione non già sulla carenza di prova in ordine alla esperienza e professionalità del ricorrente, bensì sul fatto che il T., svolgendo compiti non già di natura tecnica ma di carattere direttivo, organizzativo ed amministrativo, non aveva manifestato la propria disponibilità ad adeguare la sua professionalità alle nuove esigenze aziendali. E pertanto chiaramente inconferente si appalesa il rilievo concernente la limitazione dell’istruzione probatoria ad alcuni soltanto dei capitoli di prova di cui era stata chiesta l’ammissione.

Posto ciò ritiene il Collegio di dover comunque ribadire, in relazione al rilievo suddetto, il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, … come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive” (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201;

Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

Nè può diversamente opinarsi argomentando dal fatto che l’art. 360 c.p.c., prevede, al n. 5, la valutazione della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo questa Corte rilevato che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

Orbene, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento e dell’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il (( controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove e controllarne la concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Rileva in proposito il Collegio che, al fine di considerare la adeguatezza e sufficienza della motivazione operata dal giudicante, non è necessario che nella stessa vangano prese in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (Cass. sez. lav., 5.10.2006 n. 21412; Cass. sez. 3^, 27.7.2006 n. 17145; Cass. sez. 3^, 24.5.2006 n. 12362; Cass. sez. lav., 10.5.2002 n. 6765; Cass. sez. 3^, 23 aprile 2001 n. 5964; Cass. sez. lav., 7.11.2000 n. 14472; Cass. sez. lav., 10.5.2000 n. 6023;

Cass. sez. 1^, 23.7.1994 n. 6868).

E’ altresì infondato il terzo motivo di gravame.

Ed invero l’assunto di parte ricorrente secondo cui il mutamento di mansioni disposto dall’Istituto datoriale avrebbe avuto natura ontologicamente disciplinare costituisce in realtà deduzione assolutamente nuova, non risultando dal contenuto dell’impugnata sentenza essere stata in precedenza proposta, e come tale inammissibile in sede di gravame.

In base al principio devolutivo del gravame è infatti preclusa la proposizione di domande nuove nel giudizio di impugnazione; tale preclusione è una applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione e tende ad evitare l’ampliamento della domanda portata all’esame del giudice di primo grado.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel far riferimento alla natura ontologicamente punitiva del mutamento di mansioni, avrebbe dovuto riportare (ovvero allegare al ricorso) il contenuto dell’appello proposto, onde consentire a questa Corte di valutare l’effettività della denunciata omissione riscontrando preliminarmente l’effettiva proposizione della domanda in parola nell’atto di appello, atteso che pregiudiziale ad ogni statuizione in ordine alla lamentata omessa o insufficiente motivazione da parte del giudice di appello su una specifica determinata questione, si appalesa l’accertamento della effettiva sottoposizione di tale questione al vaglio del suddetto giudice; tale omissione ha comportato una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso, che pertanto neanche sotto questo profilo potrebbe trovare accoglimento.

E lo stesso rilievo vale in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2103 c.c., sotto il profilo della illegittimità della dequalificazione del dipendente, conseguente al mutamento di mansioni, in quanto fondata su ragioni di organizzazione aziendale.

Del pari infondato è il quarto motivo di gravame atteso che la valutazione in concreto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente è completamente avulsa dalla declaratoria contrattuale concernente le mansioni in via generale previste per la qualifica attribuita all’interessato.

In ordine al quinto motivo di gravame, osserva il Collegio che, per come detto, la Corte territoriale ha fondato la propria statuizione non già sulla inidoneità del ricorrente a svolgere i compiti assegnatigli, bensì sulla diversa professionalità dello stesso, professionalità che “in campo informatico aveva un taglio organizzativo – amministrativo più che squisitamente tecnico”, donde l’assegnazione al ricorrente di incarichi diversi da quello originariamente attribuitogli (da rilevare altresì che i giudici di merito hanno evidenziato che effettivamente il T. era stato privato della responsabilità dell’Ufficio Organizzazione in quanto l’accentramento nella stessa persona dell’ufficio suddetto e dei Sistemi Informatici contrastava con la direttiva della Banca d’Italia in materia di separazione delle funzioni), ritenuti nell’impugnata sentenza di indubbia rilevanza e maggiormente confacenti al livello professionale dello stesso.

Pertanto l’estrapolazione (e la confutazione), operata dal ricorrente, nell’ambito dell’impugnata sentenza, di singoli passi facenti riferimento alla rilevata insussistenza di qualsiasi professionalità in capo allo stesso, si appalesa in realtà inconducente in relazione al contenuto ed alla struttura della decisione impugnata, ed introduce altresì la valutazione di specifici elementi di fatto che, per come detto, non è consentita in sede di giudizio di legittimità.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce a giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

Siffatta evenienza non si è verificata nel caso di specie atteso che la Corte d’appello non ha in realtà fondato la propria statuizione sulla inidoneità del ricorrente a svolgere i compiti assegnatigli, avendo posto in rilievo la diversa professionalità dello stesso.

Per quel che riguarda il risarcimento del danno, di cui al secondo e sesto motivo del ricorso per cassazione, osserva il Collegio che una corretta impostazione della questione in parola postula un sia pur breve richiamo alle vicende che hanno riguardato la problematica del risarcimento del danno non patrimoniale, quale conseguenza ex art. 2059 c.c., del fatto dannoso.

E’ noto che con le sentenze del 31.5.2003, nn. 8827 ed 8828, questa Corte di legittimità, partendo da un’analisi storica dell’originario ambito di applicazione della norma di cui all’art. 2059 c.c., dopo aver evidenziato come all’epoca dell’emanazione del codice civile potesse essere risarcito soltanto il danno non patrimoniale derivante da reato (e cioè il danno morale) ai sensi dell’art. 185 c.p., ha operato una attenta ricostruzione del nostro sistema dei danni non patrimoniali risarcibili, ed ha svincolato l’ipotesi risarcitoria dalla concreta esistenza del fatto reato, fissando al tempo stesso criteri idonei per evitare la sovrapposizione delle diverse voci di danno create dalla prassi giurisprudenziale.

La nuova dislocazione dei danni alla persona nell’ambito dell’art. 2059 c.c., appare senz’altro idonea non solo a far superare le difficoltà relative alla selezione del danno non patrimoniale risarcibile, ma anche a rendere possibile la soluzione di molti dei problemi che sorgono con riferimento alle tecniche di valutazione e di liquidazione del danno non patrimoniale.

Coerentemente al contenuto di tali pronunce la giurisprudenza ha individuato, nell’ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione dell’integrità psico- fisica e cioè alla compromissione della salute, e quella del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell’individuo ed attinente al “fare” del soggetto offeso.

Con la precisazione, formulata dalla medesima Corte di Cassazione con la successiva sentenza a sezioni unite n. 26972 dell’11 novembre 2008 (che si riportava pur essa alla lettura costituzionalmente orientata data dalle predette sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003 all’art. 2059 c.c.), che il danno non patrimoniale configura una lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, sì da costituire una categoria ampia ed omnicomprensiva all’interno della quale la ulteriore individuazione del danno biologico e del danno esistenziale ha valore meramente descrittivo (Cass. SS.UU., 11.11.2008. n. 26972; nello stesso senso, Cass. sez. lav., 12.5.2009, n. 10864).

Tale premessa si appalesa indispensabile al fine di una corretta ricostruzione sistematica, nella vicenda in esame, delle poste di danno non patrimoniale risarcibili.

Ed invero, per quel che riguarda il danno morale soggettivo, osserva il Collegio che il ricorrente, nel proposto ricorso per cassazione, ha solo affermato l’esistenza di sofferenze psicologiche e morali, di talchè il ricorso sul punto si appalesa inammissibile per la assoluta genericità della suddetta deduzione. Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata: in particolare, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. sez. lav., 24.6.2008 n. 17152; Cass. sez. 1^, 19.10.2006 n. 22499).

Per quel che riguarda il danno esistenziale, premesso che – per come detto – lo stesso consiste in tutte quelle alterazioni della qualità della vita conseguenti alla condotta posta in essere (nel caso di specie) dal datore di lavoro, e rilevato altresì che il relativo onere probatorio incombe al lavoratore che tale ipotesi di danno allega, osserva il Collegio che nessun motivo specifico di gravame si rinviene nel proposto ricorso per cassazione, di talchè sulla ritenuta non sussistenza del danno esistenziale si è formato il giudicato.

Per quel che riguarda il danno biologico rileva il Collegio che le censure mosse dal ricorrente, nel sesto motivo di gravame, in ordine alla mancata effettuazione da parte della Corte territoriale di alcuna consulenza medico legale, peraltro dallo stesso sollecitata, si appalesano infondate.

Osserva il Collegio che il giudizio sulla necessità o utilità di fare ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, se adeguatamente motivato in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità; con la ulteriore precisazione che la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice (Cass. sez. 3^, 2.3.2006 n. 4660;

Cass. sez. 1^, 5.7.2007 n. 15219; Cass. sez. 2^, 6.5.2002 n. 6479; in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 3^, 7.12.2005 n. 27002).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha dato piena contezza delle proprie determinazioni e dell’iter argomentativo seguito, dal quale implicitamente emergevano le ragioni del diniego di effettuazione della chiesta consulenza medico legale, evidenziando che la deduzione del lavoratore circa l’esistenza di un danno si appalesava in definitiva priva di riscontro probatorio atteso che la relazione medica degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, nella quale veniva formulata a carico del predetto la diagnosi di “disturbo dell’adattamento alla situazione lavorativa con reazione depressiva ed impegno somatico”, si fondava, per come emergeva dal questionario allegato, sulle dichiarazioni dell’interessato e quindi sulla personale percezione delle sue vicende lavorative.

E pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’Istituto intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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