Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9379 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 18729 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

C.V. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Francesco Monetti (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

CARGEAS ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

consigliere delegato, legale rappresentante pro tempore,

T.B.M. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avvocati Paolo Napoletano (C.F.: (OMISSIS)) e

Luigi Vita Samory (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di

DEUTSCHE BANK AG, società di diritto tedesco con sede in (OMISSIS);

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

4461/2014, depositata in data 10 dicembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Francesco Monetti, per la ricorrente;

l’avvocato Barbara Barolat, per delega dell’avvocato Paolo

Napoletano, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di

improcedibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promosso sulla base di contratto di mutuo ipotecario da Unicredit Credit Management Bank S.p.A., in rappresentanza di Deutsche Bank AG, nei confronti di C.V., quest’ultima ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito fatto valere in via esecutiva era estinto per effetto dell’operatività di una polizza assicurativa stipulata tra la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (con la quale aveva originariamente stipulato il mutuo) e la Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni S.p.A. (frattanto divenuta UBI Assicurazioni S.p.A., ed oggi Cargeas Assicurazioni S.p.A.).

Il Tribunale di Milano ha pronunziato sentenza non definitiva, rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, e dichiarando tardive le eccezioni di incompetenza, di improponibilità della domanda e di prescrizione sollevate da UBI Assicurazioni S.p.A..

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla C. nei confronti della UBI Assicurazioni S.p.A..

Ricorre la C., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Cargeas Assicurazioni S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre società intimate.

Il ricorso è stato inizialmente fissato per la trattazione in camera di consiglio presso la Sesta sezione civile, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato improcedibile.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in vista dell’adunanza camerale.

La causa è stata rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è procedibile.

La ricorrente ha documentato di avere provveduto al suo deposito a mezzo posta, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., con atto spedito in data 26 giugno 2015, e quindi nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., di venti giorni dall’ultima notificazione, avvenuta a mezzo PEC in data 8 giugno 2015.

2. Pur se procedibile, il ricorso è inammissibile.

2.1 La sentenza impugnata, in riforma della contraria pronunzia non definitiva di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente C. nei confronti di UBI Assicurazioni S.p.A., di accertamento dei presupposti per l’operatività della polizza di assicurazione stipulata in relazione al mutuo ipotecario concluso con la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (la cui posizione creditoria è stata acquisita da Deutsche Bank AG).

Il giudizio di primo grado, peraltro, nelle more dell’appello, è proseguito ed è pervenuto al suo esito definitivo, con il rigetto nel merito della domanda in questione, in base a sentenza passata in giudicato, come documentato dalla controricorrente, che, in allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ha prodotto la sentenza del Tribunale di Milano n. 2141/2016, pubblicata in data 18 febbraio 2016, con relativa attestazione di cancelleria in ordine al suo avvenuto passaggio in giudicato.

La produzione del documento è consentita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., avendo esso riguardo all’ammissibilità del ricorso. La mancata notificazione del relativo elenco, imposta dal medesimo art. 372 c.p.c., resta sanata dalla partecipazione della controparte alla discussione orale, nel corso della quale è stato tra l’altro specificamente sollecitato il contraddittorio in ordine a tale questione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11261 del 21/05/2014, Rv. 630836 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2683 del 26/03/1997, Rv. 503280 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11119 del 05/11/1998, Rv. 520396 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11021 del 23/08/2000, Rv. 539701 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10978 del 03/11/1998, Rv. 520306 – 01; la stessa ricorrente, nel corso della discussione orale, ha del resto confermato che la sentenza in questione non è stata impugnata, pur sostenendo che tale impugnazione fosse ancora possibile; essendo però decorso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., dalla data della sua pubblicazione, anche al di là della esibita certificazione di cancelleria, il giudicato formale deve ritenersi certamente intervenuto).

E’ fondata pertanto l’eccezione di difetto di interesse sopravvenuto al ricorso formulata dalla controricorrente, dal momento che la eventuale cassazione della pronunzia di inammissibilità della domanda, e la stessa espressa affermazione della sua ammissibilità, non potrebbero in nessun caso far venir meno il giudicato di rigetto nel merito della stessa.

2.2 In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche in conseguenza del suo difetto di specificità, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con il secondo motivo denunzia “error in iudicando – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, artt. 189 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I due motivi – esaminabili congiuntamente, in quanto connessi – hanno entrambi ad oggetto, sotto diversi profili, l’interpretazione fornita dalla corte di appello delle domande avanzate in primo grado dalla ricorrente.

La corte di appello ha ritenuto che, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la C. (debitrice esecutata) aveva esclusivamente contestato il diritto della Deutsche Bank AG (creditrice procedente in base a mutuo ipotecario) di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti (in piena conformità con quello che è l’oggetto tipico dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.), prospettando l’avvenuta estinzione del credito posto in esecuzione, ma non aveva avanzato alcuna domanda diretta nei confronti della UBI Assicurazioni S.p.A. per l’accertamento dei rapporti derivanti dal contratto di assicurazione collegato al mutuo (domanda poi proposta, tardivamente, solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6).

La corte di appello fonda tale interpretazione sia sulle espressioni letterali che sulla valutazione del contenuto sostanziale dell’atto introduttivo. La relativa motivazione si trova esposta alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata, e di certo non può ritenersi meramente apparente, risultando anzi del tutto adeguata e assolutamente priva delle insanabili contraddizioni logiche che pretende di ravvisarvi la ricorrente.

Manca invece nel ricorso un richiamo sufficientemente specifico alle parti dell’atto di citazione dalle quali dovrebbe emergere la fondatezza della contraria tesi (secondo la quale con il suddetto atto introduttivo sarebbe stata proposta, oltre all’opposizione all’esecuzione, anche una domanda incidentale nei confronti di UBI Assicurazioni S.p.A., di accertamento del suo obbligo, in base alla polizza di assicurazione collegata al mutuo, di pagare l’importo mutuato direttamente alla banca creditrice, per essersi verificato l’evento assicurato).

Risulta del tutto insufficiente a tal fine la trascrizione delle conclusioni e di alcune righe (riportate all’inizio della pag. 13 del ricorso) della parte espositiva dell’atto, la cui lettura conferma anzi, in verità, la correttezza dell’interpretazione fornita dalla corte di appello.

Nè possono ritenersi idonei i generici riferimenti al contenuto della citazione, in mancanza di un puntuale e dettagliato richiamo degli specifici passi di essa che dimostrerebbero – in ipotesi – l’erroneità della sua interpretazione fornita della corte di merito.

Restano di conseguenza assorbite – in quanto prive di concreto rilievo, una volta assodata la novità della domanda proposta nei confronti di UBI Assicurazioni S.p.A. solo con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, (ratio di per sè autonomamente in grado di fondare la decisione) – tutte le ulteriori argomentazioni relative alla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comunque oggetto di rinunzia o abbandono la suddetta domanda in sede di precisazione delle conclusioni.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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