Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9378 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16821/2015 proposto da:

SACE BT SPA, in persona dell’Avv. N.A. e dell’Avv.

NO.AL., procuratori speciali, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

ROMANELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

TRIESTE DUE SOC CONS RL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BENITO SALOMONE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 22/4/2015, la Corte d’appello di Trieste, in accoglimento dell’appello proposto dalla Trieste Due s.c.a r.l. e in riforma (per quanto ancora rilevante in questa sede) della sentenza di primo grado, ha condannato la Sace BT s.p.a. a tenere indenne la Trieste Due s.c. a r.l. dalle conseguenze relative alla condanna pronunciata nei confronti di detta società per il risarcimento dei danni provocati alla Tiepolo s.r.l., al Fallimento (OMISSIS) s.p.a., alla Plastifilo s.n.c. e alla C.M.G. s.r.l. in conseguenza dell’intervenuta esondazione del torrente (OMISSIS) dedotta in giudizio;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, in dissenso rispetto alle decisione del primo giudice, ha ritenuto che, in forza degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, il fatto dannoso in relazione al quale la società Trieste Due sc. a r.l. era stata condannata a risarcire i danni alle indicate società, non fosse riconducibile alle cause di inoperatività della polizza previste dall’art. 8 del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, essendo bensì inquadrabile nelle previsioni dell’art. 6 del medesimo contratto, a mente del quale la società assicuratrice doveva ritenersi vincolata a tenere indenne l’assicurato di quanto tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la costruzione di opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Sace BT s.p.a. sulla base di un unico motivo di impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che la Trieste Due s.c. a r.l. resiste con controricorso;

considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Sace BT s.p.a. censura la sentenza impugnata per motivazione illogica e incongrua su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il rapporto di genere a specie intercorrente tra gli artt. 6 e 8 del contratto di assicurazione concluso tra le parti, giungendo all’illogica conclusione dell’irriconducibilità della fattispecie oggetto di esame alle previsioni di cui all’art. 8 cit. sulla base di un incongrua ricostruzione del testo negoziale interpretato a sua volta viziata da una scorretta ricostruzione delle occorrenze del fatto dannoso originariamente posto a fondamento della condanna pronunciata nei confronti della Trieste Due s.c. a r.l.;

che la censura è inammissibile;

che, sul punto, osserva il collegio come nel caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, sotto altro profilo, osserva il collegio come attraverso l’odierna censura, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, controverso tra le parti e rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – si sia limitata a prospettare una diversa interpretazione della volontà negoziale manifestata dalle parti attraverso la stipulazione della polizza oggetto di lite;

che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come, in materia di interpretazione contrattuale, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità (salva l’ipotesi in cui la motivazione sia a tal punto inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto) è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche: violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poichè, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa;

che, in altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo (laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata) non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Sez. L, Sentenza n. 18375 del 23/08/2006, Rv. 591659 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597876 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15890 del 17/07/2007, Rv. 598616 – 01);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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