Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9377 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 27/04/2011), n.9377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 19830 dell’anno 2008 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

– ricorrente –

contro

B.M. – B.S., elettivamente domiciliate in Roma,

VIA DELL’ACQUA TRAVERSA, n. 195, nello studio dell’avv. DAPEI Enrico,

che le rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2101,

depositata in data 19 maggio 2008;

sentita la relazione all’udienza del 18 gennaio 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Gen. dello Stato F. Fiorini, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Sentito l’Avv. Dapei per le controricorrenti, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – B.M. e B.S. adivano il Tribunale di Roma, chiedendo, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno, il riconoscimento dello status di cittadine italiane, in quanto figlie di B.M., cittadino italiano.

Il Tribunale respingeva le domande.

1.1 – La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2101 depositata il 19 maggio 2008, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che le predette erano cittadine italiane, adottando i consequenziali provvedimenti e compensando le spese del giudizio.

Veniva, in particolare, attribuita decisiva rilevanza alla carta d’identità per stranieri rilasciata dalla Dir. Gen. della Sicurezza Libanese a Bi.Ma. in data 28 novembre 1950. Tale documento, a giudizio della Corte territoriale, rafforzava la tesi secondo cui il Bi. avrebbe conservato la cittadinanza italiana a prescindere dalla perdita della stessa da parte dei proprio genitore adottivo, B.B., il quale aveva acquistato, anche per ragioni legate al conflitto bellico in atto, la cittadinanza dello Stato del Libano, dove risiedeva. Si sosteneva, al riguardo, che non poteva attribuirsi al predetto Bi.Ma. la consapevolezza, in quanto minorenne, della rinuncia alla propria cittadinanza, la quale pertanto, non poteva considerarsi dallo stesso validamente perduta, con conseguente irrilevanza della successiva opzione di riacquisto della cittadinanza italiana, nell’anno 1995, ai sensi della L. n. 90 del 1991.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero dell’Interno, deducendo due motivi.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, B.M. e S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Con il primo motivo si denuncia violazione del principio dell’irrilevanza delle norme di diritto pubblico sulla cittadinanza nei rapporti tra gli Stati in assenza di mutuo riconoscimento espresso, nonchè della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1 e art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento alla valenza probatoria attribuita alla carta d’identità rilasciata a Bi.Ma. dalle competenti autorità libanesi.

Si deduce, in sostanza, l’irrilevanza del menzionato documento, in quanto l’attribuzione della cittadinanza costituisce espressione della sovranità dello Stato richiesto.

Viene in proposito formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se le norme sulla cittadinanza sono norme di diritto pubblico, in quanto espressione della sovranità dello Stato e per avere efficacia nell’ordinamento di uno Stato diverso da quello che le ha emanate debbano essere oggetto di un esplicito riconoscimento. E, quindi, se le norme sulla cittadinanza libanesi che non sono oggetti di riconoscimento da parte dell’ordinamento italiano in vigore nè in vigenza dello Statuto Albertino nè della Costituzione Italiana, siano idonee ad attribuire, in deroga alle vigenti norme dell’ordinamento italiano in materia, lo status di cittadino italiano ai cittadini italiani che hanno perso la cittadinanza italiana per effetto dell’acquisto della cittadinanza libanese per naturalizzazione e residenza fuori del territorio italiano”.

2.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, e art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il predetto Bi., al momento del raggiungimento della maggiore età, richiesto la cittadinanza italiana al compimento del 18 anno, rimarcandosi l’improprietà del riferimento della Corte territoriale alla sua incapacità nel momento in cui il proprio genitore aveva perduto la cittadinanza.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica al Corte se la presunzione di carenza di volontà del minore, per immaturità, nella scelta di assumere per naturalizzazione la cittadinanza di uno Stato estero, nel quale è residente con la propria famiglia, che comporta la perdita della cittadinanza italiana ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1 e art. 12, assuma rilievo allorchè il soggetto non eserciti il diritto di opzione per la cittadinanza mediante richiesta della cittadinanza al momento del raggiungimento della maggiore età”.

2.2 – Il primo motivo è fondato.

Come evidenziato in narrativa, la Corte territoriale ha attribuito significativo rilievo al documento prodotto dalle parti, vale a dire la carta d’identità rilasciata al padre delle controricorrenti, Bi.Ma., dalle autorità libanesi, dalla quale risulterebbe il possesso in capo a costui della cittadinanza italiana.

Vale bene premettere che, non venendo in considerazione l’individuazione di un elemento concreto della fattispecie, bensì l’accertamento di uno status, in base a un giudizio che implica una valutazione di natura squisitamente giuridica, non è consentito attribuire al dato in esame – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – alcuna idoneità inferenziale.

Vale a dire che il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a un soggetto da parte di uno Stato estero non può costituire un elemento probatorio a favore della sussistenza di tale possesso. Ed invero, in assenza di clausole pattizie fra gli Stati interessati deponenti in tal senso, codesto riconoscimento è privo, per i fini che qui interessano, di qualsiasi valore giuridico, posto che, secondo un consolidato principio di diritto internazionale, “spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini”, e conseguentemente, “ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato” (artt. 1 e 2 della Convenzione internazionale dell’Aja, 12 aprile 1930, relativa ai conflitti di legge sulla cittadinanza).

Ed invero già la Corte permanente di giustizia internazionale aveva dichiarato che, in linea di principio, le questioni di cittadinanza rientrano nella competenza riservata agli Stati (parere del 7 febbraio 1923 sui decreti di cittadinanza promulgati in Tunisia e in Marocco), mentre la Corte internazionale di giustizia ha successivamente confermato (sent. 6 aprile 1955, Nottebohm) che il diritto internazionale lascia a ciascuno Stato il compito di disciplinare l’attribuzione della propria cittadinanza e di conferirla mediante naturalizzazione concessa ai suoi organi conformemente alla legislazione nazionale, fatta salva la verifica, ai fini dell’efficacia del conferimento nell’ambito dell’ordinamento internazionale, del c.d. principio di effettività. In funzione del quale “la cittadinanza è un rapporto giuridico avente alla base un fatto sociale di collegamento, una solidarietà effettiva di esistenza di interessi e di sentimenti unita a una reciprocità di diritti e doveri”.

Ancora più di recente, la Convenzione europea sulla nazionalità, adottata il 6 novembre 1997 ed entrata in vigore il 1 marzo 2000, ha ribadito, all’art. 3, n. 1, che spetta a ciascuno Stato stabilire con la propria legislazione chi siano i suoi cittadini, laddove la dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro, allegata all’atto finale del Trattato sull’Unione europea, prevede che “la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato”.

Di certo, non può escludersi che il principio della libertà degli Stati in materia di cittadinanza, ancorchè universalmente riconosciuto, non incontri limiti, nel senso che la pluralità degli ordinamenti nazionali, nei quali i criteri per il riconoscimento dell’acquisto e della perdita della cittadinanza non risultano sempre omogenei, può determinare dei conflitti, tanto positivi (ai quali si associa il fenomeno della doppia cittadinanza) , quanto negativi (che possono dar luogo ad apolidia), ai quali si rimedia, di regola, mediante convenzioni bilaterali o multilaterali. Senza pretesa di completezza, mette conto di rimarcare il fondamentale rilievo che assume il diritto alla cittadinanza sancito dall’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, secondo cui ogni individuo ha diritto a una cittadinanza, con la conseguenza che nessuno “potrà essere privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza”. Trattasi, a ben vedere, di un limite di natura negativa, nel senso che, pur potendo ciascuno Stato attribuire a un soggetto la propria cittadinanza, non potrà mai privare un cittadino straniero della cittadinanza validamente acquisita in base alla legislazione di altro Stato.

Prescindendo dall’esame della complessità dei problemi inerenti al tema della plurima cittadinanza e dei conflitti ad essa relativi, mette conto di osservare conclusivamente, così rimanendo nell’ambito del tema proposto dal motivo in esame, che lo Stato del Libano, così come non avrebbe mai potuto privare il Bi., qualora ne fosse stato provvisto, della cittadinanza italiana, allo stesso modo non avrebbe potuto nè attribuirla, nè riconoscerla.

Tali principi sono stati, del resto, già affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno ribadito che ciascuno Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza, precisando che la competenza giurisdizionale a conoscere del reclamo dello status civitatis non può non appartenere al giudice dello Stato di cui viene reclamata la cittadinanza (Cass., 31 luglio 1967, n. 2035).

2.2 – Il secondo motivo è parimenti fondato. Vale bene premettere una ricostruzione dei termini fattuali della vicenda, quali emergono pacificamente dalle difese delle parti e dalla loro pur sintetica enunciazione emergente dalla decisione impugnata.

B.M. e S. rivendicano la cittadinanza italiana in quanto figlie – si sostiene – di cittadino italiano, Bi.

M.. Costui risulta figlio adottivo, dall’età di sette anni, di B.B., il quale, probabilmente poichè il Libano si trovava nella sfera d’influenza di forze che nell’ambito del conflitto mondiale allora in atto erano contrapposte all’Italia, acquistò la cittadinanza libanese allo scopo di evitare l’internamento.

2.3 – Un primo dato imprescindibile, e, a quanto pare, non contestato neppure dalle controricorrenti, riguarda la perdita della cittadinanza italiana da parte di B.B., per effetto dell’indicata naturalizzazione libanese, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, n. 1, secondo cui perde la cittadinanza “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza”.

2.4 – La questione della perdita o meno della cittadinanza anche da parte dell’allora minorenne Bi.Ma. è stata risolta dalla Corte di appello in senso negativo, poichè non può “giustificarsi in capo a un minore l’esistenza di una valida consapevolezza di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza”.

Il tema dell’incidenza della capacità di agire in relazione all’acquisto o alla perdita della cittadinanza risulta così affrontato prescindendo del tutto dal dato normativo applicabile ratione temporis e dall’istituto, rilevante per la soluzione del caso in esame, dell’acquisto e della perdita della cittadinanza iure communicationis.

Sotto tale profilo viene in considerazione la richiamata L. n. 555 del 1912, art. 12, comma 3, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. Deve pertanto ritenersi che Bi.Ma. abbia perso la cittadinanza italiana, in virtù della disposizione, testè richiamata, all’epoca vigente, i cui effetti sono fatti salvi dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 20, secondo cui lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2.5 – La questione dell’incapacità di agire del predetto al momento della naturalizzazione libanese appare priva di decisiva rilevanza:

l’insussistenza in capo al soggetto minorenne di una volontà consapevole, a ben vedere, è coessenziale alla figura dell’acquisto o della perdita della cittadinanza iure communicationis, come disciplinata nel periodo che qui interessa. Gli aspetti di diritto intertemporale testè evidenziati non generano sospetti di legittimità costituzionale, essendo per altro prevista la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana alle condizioni indicate nella citata L. n. 555 del 1912, artt. 3 e 9, fra le quali la dichiarazione di scegliere la cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno, a condizione di risiedere nel Regno. A giudizio della Corte si tratta di disposizioni che non esulano dalla discrezionalità del legislatore dell’epoca e superano agevolmente il vaglio della ragionevolezza, ove si ponga mente al suindicato potere di ciascuno Stato di stabilire con la propria legislazione l’acquisto e la perdita della cittadinanza.

Di certo, la valutazione di un dato normativo inserito in un determinato contesto storico-sociale non può non risentire dell’evoluzione della sensibilità giuridica che negli anni si è venuta formando in merito ai diritti della personalità: tuttavia la chiara formulazione della norma contenuta nella L. n. 5545 del 1912, art. 12, comma 2, non offre alcuna possibilità di interpretazioni di carattere evolutivo, laddove il raffronto con la diversa disciplina contenuta nella L. n. 91 dell’anno 1992, frutto di una maggiore sensibilità giuridica, soprattutto sotto il profilo della conservazione della cittadinanza degli italiani all’estero, rimane relegato, come già evidenziato, nelle questioni di diritto intertemporale.

Del resto, appare di intuitiva evidenza come l’istituto della iuris communicatio, come all’epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell’unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talchè appare consequenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l’art. 244, comma 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio).

2.6 – Un profilo di elevato interesse assume la verifica della compatibilità della normativa in esame con la vigente carta fondamentale: al riguardo va rilevato che il tema della cittadinanza, per se stesso, viene in considerazione, nell’art. 22 Cost., soltanto sotto il profilo del divieto di privazione “per motivi politici”, evidentemente per impedire il ripetersi di norme di contenuto repressivo come quelle che prevedevano, durante il ventennio fascista, la perdita della cittadinanza da parte dei cc.dd.

“fuoriusciti”.

Per il resto, anche attribuendo alla formula “motivi politici” il più ampio significato, nel senso dell’insopprimibilità, per specifiche ragioni di interesse pubblico, del diritto alla cittadinanza, il tenore letterale dell’art. 22 Cost., anche secondo autorevole dottrina, non può intendersi riferito alla disciplina in materia di acquisto e perdita della cittadinanza, contenendo, per altro, un implicito riferimento alla riserva di legge (di talchè la normativa in esame, anche in tale prospettiva, risulta evidentemente esente da dubbi di legittimità costituzionale).

2.7 – Costituisce riprova di quanto testè evidenziato il ricorso, da parte della Corte Costituzionale, nelle pronunce in cui ha rilevato l’illegittimità di specifiche disposizioni della più volte citata L. n. 555 del 1912, a parametri – che nella fattispecie in esame non vengono in considerazione – diversi da quello concernente la cittadinanza in sè considerata, quali i principi di uguaglianza fra i cittadini, nonchè fra i coniugi, come pure dell’unità familiare (artt. 3 e 29 Cost.).

2.7 – Sotto tale profilo non può non rimarcarsi l’inapplicabilità, nella fattispecie scrutinata, del principio affermato di recente, proprio in tema di cittadinanza, dalle Sezioni unite di questa Corte in materia di efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità di norme precostituzionali (Cass., 22 febbraio 2009, n. 4466). Nella vicenda in esame, ben vero, non viene in considerazione alcuna norma riconosciuta illegittima per effetto di decisione del giudice delle leggi, e neppure interessata, per le ragioni evidenziate, da dubbi di legittimità costituzionale.

Tanto premesso, deve darsi atto come risulti pacificamente che il predetto signor Bi.Ma., una volta compiuto il diciottesimo anno di età, non operò alcuna scelta in favore del riacquisto della cittadinanza italiana, come consentito, alle condizioni ivi previste, dalla L. n. 555 del 1912, art. 9.

2.8 – Mette conto di evidenziare – da ultimo – l’irrilevanza della dedotta circostanza dell’ottemperanza del Ministero dell’Interno alla decisione impugnata, evidentemente in considerazione della sua efficacia esecutiva, laddove l’inequivoca posizione del Ministero dell’Interno, desumibile anche dalle conclusioni ribadite nella pubblica udienza, esclude che possa essere venuta meno la materia del contendere.

2.9 – Deve quindi darsi positiva risposta ai quesiti formulati dall’Amministrazione ricorrente. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata.

3 – Ricorrono i presupposti per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso del rigetto delle domande delle attuali controricorrenti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto l’impugnazione avverso la sentenza scrutinata riguarda questioni di natura squisitamente giuridica.

Non può invero dubitarsi, in virtù delle superiori considerazioni, che il genitore delle signore M. e B.S., al momento della loro nascita, era privo della cittadinanza italiana, acquisita peraltro (ai sensi della L. n. 91 del 1992) quando le stesse erano ormai maggiorenni.

La rivendicazione dell’acquisto iure sanguinis dello status civitatis è, pertanto, priva di fondamento.

3.1 – Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità dei temi trattati, per l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande di B.M. e S. di riconoscimento dell’acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana. Compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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