Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9377 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 21/05/2020), n.9377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18362/2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via San Basilio

61, presso lo studio dell’avvocato Annalisa Di Giovanni,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Maria Brioli;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

e contro

Ministero Della Giustizia, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale Dello Stato ed elettivamente domiciliato in

Roma, Via Dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Rimini, depositata il

10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso ex art. 111 Cost., notificato il 10/7/2016 dall’avvocato B.F. al Ministero di Giustizia ed a D.F. avverso l’ordinanza del Tribunale di Rimini che decidendo sul reclamo da lui proposto nei confronti del decreto di liquidazione del compenso per l’attività di difensore d’ufficio di D.F. in un procedimento penale, gli aveva riconosciuto l’importo di Euro 780,00 a titolo di onorari oltre accessori;

– in riforma del provvedimento impugnato il tribunale liquidava la somma di Euro 325,00, oltre rimborso spese generali ed accessori, per il procedimento penale, e quello di Euro 663,25, oltre rimborso spese generali ed accessori, per spese di recupero del credito e dichiarava irripetibili le spese del reclamante;

– il tribunale riteneva di non essere vincolato alla determinazione del compenso dovuto come stabilito dal Giudice di pace di Rimini cui l’avvocato B. si era rivolto al fine del recupero del credito professionale instaurando il giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza 1404/2013 r.g. sent.;

– riteneva, inoltre, di condividere la valutazione sostanziale dell’operato del difensore nel procedimento penale (nel procedimento instaurato a seguito di arresto in flagranza per tentato furto sfociato nel patteggiamento della pena) operata dal giudice della liquidazione, salvo precisare che il compenso andava liquidato con riferimento al D.M. n. 127 del 2004, essendo l’attività esaurita il 31 gennaio 2011, prima cioè dell’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012;

– il tribunale riteneva, infine, di riconoscere all’avvocato anche l’importo dovuto per il processo di cognizione finalizzato all’accertamento del credito professionale ed il rimborso nei limiti riconosciuti delle spese del procedimento esecutivo;

– la cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avvocato B. sulla base di cinque motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato D. mentre si è costituito solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione il Ministero di giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del divieto di reformatio in pejus (art. 568 c.p.p.) desunto dalle disposizioni generali dell’ordinamento per il procedimento penale e con il quale le disposizioni sul reclamo, e cioè del D.P.R. n. 115, artt. 84 e 170, si trovano in rapporto di incidentalità, per avere il giudice del reclamo determinato il compenso professionale in misura inferiore a quella liquidata dal giudice penale;

– il motivo è infondato;

– ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’opposizione proposta dal difensore d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, al pari del ricorso proposto dall’ausiliario del magistrato, e alla stregua delle regole della L. 794 del 1942, non sia un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la corretetzza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. e di regolare le spese secondo il principio di soccombenza (cfr. Cass. Civ. 5112/2000; id. 1470/2018; Cass. Pen. 38280/2004);

– tale conclusione appare in continuità con quanto affermato dalle Sezioni unite penali di questa Corte nella sentenza n. 6816/2007, dove è stata evidenziata la natura mista del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e segg., penale per quanto riguarda la competenza e civile per cio che attiene i termini per l’opposizione, la legittimazione processuale, l’onere della prova e il carico delle spese processuali;

– la fattispecie è peraltro simile a quella prevista per il danno da riparazione da ingiusta detenzione ed a quello da durata irragionevole del processo, nel quale un rapporto di natura civile è inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale;

– inoltre, nella medesima pronuncia sopra richiamata n. 6816/2007 2007, le Sezioni unite penali rilevano come l’opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, non è propriamente un mezzo di impugnazione, ma è piuttosto un rimedio giuridico straordinario che si propone al presidente dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto dell’opposizione, e non già ad un organo giudiziario sovraordinato;

– la censura dunque non può trovare accoglimento;

– con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e costituito dalla parcella pro-forma allegata al ricorso e nella quale il difensore descrive l’attività svolta in favore dell’assistito;

– il motivo non può essere accolto, perchè la liquidazione è avvenuta alla stregua della documentazione in atti (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) e cioè del fascicolo del procedimento penale; sono inoltre state riconosciute le voci per spese di recupero del credito, sia quelle relative al giudizio di cognizione che quelle relative al procedimento esecutivo, sul presupposto non contestato che la parcella pro-forma non sia un fatto decisivo;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, per non avere osservato i criteri generali ivi indicati per la determinazione del compenso, essendosi limitato il giudice a sostenere che l’attività svolta dal difensore fosse di “estrema modestia”;

-inoltre si censura la liquidazione perchè secondo il ricorrente presupporrebbe la commensurabilità di due grandezze disomeogenee come la voce del vecchio tariffario ed il parametro di liquidazione di una fase previsto dal D.M. n. 55 del 2014;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non indicando quali criteri o tariffe non sarebbero stati considerati in rapporto al caso di specie (cfr. Cass. 15363/2016);

– è altresì inammissibile con riguardo al richiamo al parametro di liquidazione indicato nel D.M. n. 55 del 2014, atteso che non viene in considerazione, stante la mancata contestazione della statuizione sull’applicazione ratione temporis del D.M. n. 127 del 2004;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, per avere il giudice del reclamo riconosciuto il rimborso dei compensi in misura ridotta rispetto a quello stabilito nella sentenza del giudice di pace, in violazione del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27854/2011);

– il motivo è infondato, poichè, il precedente invocato sancisce l’obbligatorietà del rimborso, principio al quale il provvedimento impugnato si è attenuto;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice del reclamo dichiarato irripetibili le spese di lite in ragione della circostanza che la sentenza della Corte Cost. n. 13/2016, intervenuta per dirimere definitivamente il dubbio sull’applicabilità della riduzione del terzo prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche se riferite a prestazioni esaurite in precedenza, era recente e successiva al reclamo;

– il motivo è inammissibile essendo consolidato l’orientamento in forza del quale la compensazione, come nella sostanza è la disposta irripetibilità delle spese di lite, costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito;

– la valutazione, quindi, della ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all’obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei (cfr. Cass. 1898/2002; id. 11774/2004; id. 1940/2004; id. 17953/2005; id. 17450/2006; id. 20457/2011);

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di difese da parte del Ministero, costituitosi ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, così come da parte dell’intimato D., che non ha svolto alcuna attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sì dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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