Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9377 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 20/04/2010), n.9377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

90, presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.L., N.S.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

e sul ricorso 29316-2006 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO

12) SCALA B) INT. 9, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCA LUCIO, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.A.A., N.S. in D.G.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1205/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/06/2006 R.G.N. 2150/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

Udito l’Avvocato VACCARO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Catania N.L. conveniva in giudizio le sorelle N.A.A. e N.S. nonchè l’INPS, chiedendo il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda gestita dai defunti genitori e la condanna delle sorelle convenute al pagamento in suo favore della somma complessiva di L. 215.203.329.

Il Pretore adito, ritenuta l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dichiarava che il rapporto intercorso fra le parti doveva essere inquadrato nell’ambito dell’impresa familiare e per l’effetto condannava le sorelle convenute al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di L. 14.235.924 ciascuna.

Il Tribunale, decidendo sull’appello proposto da N.A. A. nei confronti di N.L., di N.S. e dell’INPS, nonchè sugli appelli incidentali proposti da N. S. e da N.L., rigettava tutte le impugnazioni e confermava la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza N.A.A. proponeva ricorso per cassazione. N.L. proponeva ricorso incidentale.

N.S. proponeva a sua volta ricorso incidentale adesivo al ricorso principale.

Con sentenza n. 6782 del 2001 la Corte di Cassazione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da N. S., in accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale proposto da N.L. – col quale si lamentava il mancato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa alla Corte d’Appello di Catania. Dichiarava assorbiti il ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale proposto da N. L..

La Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva depositata il 3 settembre 2003, dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra N.L. e l’impresa dei genitori N.A. e G.A.. Disponeva con separata ordinanza in ordine all’ulteriore istruttoria della causa.

Con sentenza depositata il 23 giugno 2006 la stessa Corte territoriale condannava N.A.A. al pagamento, in favore di N.L., della somma di Euro 218.017,56 oltre accessori e N.S. al pagamento, in favore di N. L., della somma d Euro 222.544,65 oltre accessori.

Per la cassazione di tali sentenze propone ricorso N.A. A. affidato a cinque motivi. N.L. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. N.S. è rimasta intimata. L’INPS ha depositato delega.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi.

Sempre preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione, proposta dal controricorrente – ricorrente incidentale di inammissibilità del ricorso principale in quanto proposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., comma 2.

L’eccezione è fondata.

La sentenza definitiva della Corte d’appello di Catania è stata notificata ad N.A.A. presso il suo procuratore avv. Giovanni Vaccaro in data 10 luglio 2006. La stessa sentenza è stata poi notificata all’avv. Giovanni Vaccaro quale procuratore costituito della stessa N.A.A. in data 19 luglio 2006.

La prima notifica, effettuata nei confronti della parte presso il procuratore domiciliatario è, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 24 novembre 2005 n. 24795), che il Collegio condivide ed intende ribadire, equivalente, ai fini e decorso del termine breve per l’impugnazione, a quella effettuata a norma degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore costituito della parte medesima atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione.

Pertanto, poichè la decorrenza del termine per impugnare deve essere individuata nella data del 10 luglio 2006, a nulla rilevando la successiva notifica della stessa sentenza come sopra indicato, il ricorso deve essere considerato inammissibile in quanto è stato notificato il 18 settembre 2006 (essendo stato consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notifica, il 16 settembre 2006) e quindi quando il termine (breve) dei sessanta giorni dalla notifica era ampiamente decorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.,, comma 2, la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale atteso che lo stesso è stato notificato in data 27 ottobre 2006 e quindi dopo la scadenza del termine di sessanta giorni sopra indicato. Come precisato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 6 aprile 2006 n. 8105), alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue la inefficacia de iure del ricorso incidentale tardivo, proposto cioè allorchè erano già scaduti, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dell’art. 325 cod. proc. civ., comma 2, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 cod. proc. civ., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).

Non vi è luogo, quindi, a procedere all’esame nel merito dei motivi del ricorso principale, nè del motivi del ricorso incidentale.

In relazione all’esito della controversia si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Compensa fra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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