Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9376 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 21/05/2020), n.9376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5526/2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 530,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MASCI, rappresentato e difeso

dagli avvocati ALBERTO MUSCHITIELLO, NICOLANTONIO DEPALO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 170/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giorgio Masci, con delega depositata in udienza

dagli avvocati Alberto Muschitiello e Nicolantonio Depalo, difensori

del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato l’8.5.2015 innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, F.G. chiese che gli fosse riconosciuto il diritto all’equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per l’eccessiva durata di un processo iniziato innanzi alla Corte d’appello di Bari il 16.4.2002 e definito con sentenza depositata il 24.12.2013.

2. Con decreto depositato il 29.5.2014, il Consigliere designato accolse il ricorso e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.750,00, a titolo di equa riparazione.

3. Il Ministero della Giustizia propose opposizione con ricorso depositato il 16.9.2015, deducendo che il decreto fosse inefficace perchè stato notificato oltre il termine previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2.

3.1. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituì F.G., chiedendo il rigetto del ricorso; sostenne che la notifica decorresse dal 14.7.2016, data in cui la Corte d’appello si era pronunciata sull’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto del Consigliere Designato.

3.2. La Corte d’appello di Lecce, con decreto del 26.1.2017 accolse l’opposizione, ritenendo, a fondamento della decisione, che il termine per la notifica del decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, decorresse non dal decreto di correzione del decreto per l’esistenza di un errore materiale, ma dal deposito del provvedimento di accoglimento della domanda di equa riparazione.

4. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso F.G. sulla base di tre motivi.

4.1. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

4.2. In prossimità dell’udienza camerale del 4.12.2018, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

4.3. Con ordinanza interlocutoria del 3.4. – 30.4.2019, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Ministero non avrebbe notificato il ricorso per opposizione ed il decreto di fissazione di udienza nel termine assegnato dal giudice.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Ha affermato questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza del 12/03/2014 n. 5700, che nei procedimenti camerali per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 3, ratione temporis applicabile, contempla solo un termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa dell’Amministrazione, mentre l’art. 4 prevede la decadenza dalla domanda soltanto nell’ipotesi di ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto.

1.3. Muovendo dall’interpretazione sistematica delle norme citate, le Sezioni Unite hanno affermato che nessuna norma di legge attribuisce natura perentoria al termine indicato nel decreto di comparizione per la notifica dello stesso e del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione.

1.4. Per tale ragione, nei procedimenti per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità previste con riferimento al processo di cognizione con la conseguenza che la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, mentre, in difetto di spontanea costituzione del resistente all’udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, il giudice dovrà procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.

1.5. Nel caso, poi, di mancata comparizione di entrambe le parti, non potrà che adottarsi lo strumento di cui all’art. 181 c.p.c., previsto nell’ordinamento processualcivilistico con riferimento all’ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo al procedimenti camerale di equa riparazione ma è, anzi, imposto dalla identità di ratio, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

1.6. Non è, invece, applicabile, secondo questa Corte, in assenza di una specifica indicazione in tal senso, l’art. 737 c.p.c., in tema di procedimenti camerali, in quanto un provvedimento di improcedibilità pronunciato alla prima udienza provocherebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l’appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, a norma dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità viene dichiarata quando questi ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma anche a quella successiva, fissata dal giudice.

1.7. Nella specie, la costituzione del F. nel giudizio di opposizione costituisce sanatoria di ogni eventuale vizio della notifica del ricorso per opposizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5; il ricorrente censura la decisione della corte di merito, secondo cui il termine per proporre opposizione decorre dal deposito del decreto del Consigliere Designato mentre dovrebbe decorrere dalla decisione sul procedimento di correzione di errore materiale.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, art. 644 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, trattandosi di procedimento di natura monitoria, anche nell’ipotesi di inefficacia del decreto per tardiva opposizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere in ordine all’esistenza del diritto oggetto della domanda di equa riparazione.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

4.1. Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, comporta l’inefficacia dello stesso e l’improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2 (Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n. 10879; Cassazione civile sez. VI, 01/02/2017, n. 2659).

4.2.Mentre nel sistema degli artt. 633 c.p.c. e segg., la mancanza di un divieto di riproponibilità della domanda determina, in via interpretativa e per ovvie ragioni di economia processuale, che la domanda debba essere esaminata nel merito nonostante l’inefficacia del decreto, nel procedimento di equa riparazione tale soluzione è esclusa dal prodursi dell’effetto previsto dall’art. 5, comma 2, seconda parte.

4.3. A nulla rileva la circostanza che il ricorrente avesse proposto istanza di correzione di errore materiale del decreto.

4.4. La questione del rapporto tra procedimento di correzione e giudizio di opposizione è stata esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 17/11/1994, n. 393, che ha ritenuto inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall’art. 287 c.p.c., sollevata con riferimento agli art. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di correzione del decreto ingiuntivo.

4.5. Il giudice delle leggi ha osservato che l’art. 287 c.p.c., mentre menziona le “sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili”, tace in ordine alla intera categoria dei decreti; nè si rinviene altra norma che contempli la possibilità di assoggettare i decreti ingiuntivi al procedimento di correzione degli errori materiali e delle omissioni.

4.6.Tale lacuna è colmabile attraverso i rimedi predisposti dal legislatore nell’ambito di un’interpretazione sistematica.

4.V.Nella specie, il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione a seguito del giudizio di opposizione, rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione; il F. avrebbe dovuto, pertanto, impugnare il decreto del Consigliere designato per chiederne la correzione.

4.8. Ne consegue la perdita di inefficacia del decreto del Consigliere designato per non essere stato notificato nei termini di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.

4.9. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

6. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal versamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido fra loro alle spese, che liquida in Euro 1500, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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